Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2010 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
INTESA 23 settembre 2010 |
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Rep. atti n. 159/CSR). |
|
|
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 23 settembre 2010; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, lettera a) del citato Regolamento (CE) n. 853/2004, che prevede che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento medesimo, possono autorizzare l'impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi; Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Vista l'intesa in materia di deroga transitoria per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni ai sensi dei Regolamenti CE numeri 852 e 853 del 2004, sancita da questa Conferenza nella seduta del 25 gennaio 2007 (Rep. atti n. 6/CSR), che, all'art. 1, comma 3, prevede la possibilita', al termine del periodo transitorio di tre anni a partire dal 1° gennaio 2006, di rivalutare la deroga concessa tenendo conto dei risultati dei piani di controllo, dell'analisi del rischio e delle conoscenze scientifiche acquisite a tale data; Vista la nota del 22 dicembre 2009 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa in oggetto, diramato alle regioni e province autonome con lettera in data 11 gennaio 2010; Vista la nota del 25 gennaio 2010 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso l'avviso tecnico favorevole e ha chiesto di non procedere all'incontro tecnico convocato al riguardo per il 10 febbraio 2010; Vista la nota in data 1° febbraio 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di intesa in parola; Vista la lettera in data 4 febbraio 2010 con la quale la citata versione e' stata diramata alle regioni e province autonome; Vista la nota in data 8 febbraio 2010 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita' ha espresso in ordine a detta nuova versione dello schema di intesa in parola l'avviso tecnico favorevole; Viste le lettere in data 10 febbraio 2010 e in data 19 febbraio 2010 con le quali e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere le proprie eventuali osservazioni al riguardo; Vista la nota in data 15 settembre 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento; Vista la nota in data 20 settembre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di intesa di cui trattasi; Vista la lettera in data 21 settembre 2010 con la quale la definitiva versione dello schema di intesa in parola e' stata diramata alle regioni e province autonome; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce intesa: tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati; Premesso che: dall'analisi dei dati derivanti dai piani di controllo sul latte crudo bovino, effettuati nel periodo 2007-2008, trasmessi al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia, rispettivamente, con note n. prot. 408 del 9 aprile 2009 e n. prot. H1.2009.0012609 del 6 aprile 2009, e' scaturita l'indicazione di mantenere in atto la possibilita' di utilizzo del latte «non conforme» ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX del Reg. (CE) n. 853/2004, con destinazione vincolata alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni e con la fissazione di limiti progressivamente decrescenti; e' opportuno, comunque, definire, per il latte in deroga, tenori massimi per i germi e per le cellule somatiche; le misure previste dalla presente intesa rappresentano un adattamento dei requisiti di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 e che le stesse non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di cui allo stesso regolamento; Il Governo, le regioni e le province autonome convengono che: Art. 1
1. E' consentito, fino al 30 giugno 2013, l'impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del Regolamento (CE) 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30° C ed il tenore in cellule somatiche, per la produzione di formaggi con un periodo di stagionatura o maturazione superiore ai sessanta giorni e per i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla lavorazione di detti formaggi, compresi il siero e le creme, alle condizioni previste dai successivi commi 2 e 3. 2. Gli operatori del settore alimentare e le aziende bovine da latte che non sono in grado di rettificare la situazione di non conformita' ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del Regolamento (CE) 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30° C ed il tenore in cellule somatiche sono autorizzati ad avvalersi della possibilita' di cui al comma 1 a condizione che il latte sia rispondente ai seguenti requisiti: dal 1° gennaio 2011 il latte crudo bovino deve avere un tenore in germi inferiore a 200.000/ml ed un tenore in cellule somatiche inferiore a 700.000/ml calcolati sulla media geometrica mobile conformemente al Regolamento (CE) 853/2004; dal 30 giugno 2011 il tenore in germi a 30° C deve essere conforme al Regolamento 853 ed il tenore in cellule somatiche deve essere inferiore a 600.000/ml calcolato sulla media geometrica mobile conformemente al Regolamento (CE) 853/2004; dal 30 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 il tenore in cellule somatiche deve essere inferiore a 500.000/ml calcolato sulla media geometrica mobile conformemente al Regolamento (CE) 853/2004. 3. Le creme, il siero e gli altri prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte di cui al comma 1 devono essere sottoposti, prima o durante il processo di trasformazione, ad un trattamento termico avente un effetto almeno equivalente alla pastorizzazione. 4. Il latte che non risponde ai requisiti di cui al comma 2 non puo' essere destinato al consumo umano. 5. Le regioni e province autonome, con proprio provvedimento da notificare al Ministero della salute, possono stabilire requisiti piu' restrittivi per l'applicazione sul proprio territorio di quanto previsto dal comma 1 e 2. |
| Art. 2
1. Nel periodo di impiego del latte di cui al all'art. 1, l'operatore di cui al comma 2 dell'art. 1 e' tenuto a dimostrare di avere adottato misure finalizzate a rettificare la situazione. 2. Sono fatti salvi gli obblighi dei controlli igienico-sanitari previsti dall'allegato III, sezione IX, capo I, parte III del Regolamento (CE) n. 853/2004 e dall'allegato IV del Regolamento (CE) n. 854/2004. 3. L'operatore di cui al comma 2, dell'art. 1 che, a seguito di analisi in autocontrollo, dimostra di rispettare nuovamente i criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del Regolamento (CE) 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30° C ed il tenore in cellule somatiche e' autorizzato a riprendere la consegna del latte per il consumo umano anche per la produzione di prodotti diversi da formaggi con maturazione superiore di sessanta giorni. 4. Le regioni e province autonome tramite i servizi veterinari delle ASL raccolgono i dati e le informazioni relativamente agli operatori che si avvalgono del presente provvedimento. |
| Art. 3
1. Dal 30 giugno 2013 il Ministero della salute su proposta delle regioni e province autonome, potra' rivalutare il presente provvedimento per particolari tipologie di prodotti per i quali, tenendo conto delle informazioni trasmesse dalle regioni e province autonome, la tipologia di allevamento e di produzione non consente il raggiungimento dei parametri per cellule somatiche e tenori in germi di cui al Regolamento (CE) 853/2004. Roma, 23 settembre 2010
Il presidente: Fitto Il segretario: Siniscalchi |
|
|
|