Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 ottobre 2010
Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Mincio».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2010, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a IGT «Alto Mincio»;
Vista la richiesta della regione Lombardia, presentata per conto dei produttori interessati, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione in questione, relativamente ai limiti massimi delle rese di uva per ettaro, i quali sono da elevare del 20%, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1996, cosi' come deliberato dal Comitato Vini nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009;
Vista inoltre l'ulteriore richiesta, presentata dalla regione Lombardia per conto dei produttori interessati, di rettifica dell'art. 5, volta a prevedere la possibilita' di poter effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di vinificazione delimitata ai sensi del Reg. 607/09, art. 6, paragrafo 4, secondo comma;
Ritenute accoglibili le predette istanze e, pertanto, ritenuto di dover apportare le apposite rettifiche dei citati disposti del disciplinare di produzione dei vini IGT in questione;

Decreta:
Articolo unico

1. L'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Alto Mincio» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 6 agosto 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2010, e' sostituito con il seguente testo:
«La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianco, rosso e rosato a tonnellate 24 (limite gia' comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996); per i vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione del vitigno a tonnellate 22 (limite gia' comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).».
2. L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Alto Mincio» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 6 agosto 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2010, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.
Inoltre e' fatta salva la deroga di cui al Reg. 607/09, art.6, paragrafo 4, secondo comma, per consentire le predette operazioni di vinificazione al di fuori della zona sopra delimitata fino al 31 dicembre 2012.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
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