Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2010
Ulteriori disposizioni urgenti concernenti la realizzazione del «Grande Evento» EXPO Milano 2015. (Ordinanza n. 3901)


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112;
Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel quale si stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Expo di Milano 2015 la qualificazione di «grande evento»;
Ritenuto che da tale qualificazione discende l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n.225 del 1992 e nell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, ed in particolare la possibilita' di adottare ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri con effetto derogatorio per le norme dell'ordinamento vigente;
Visto inoltre il comma 2 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che attribuisce al Sindaco di Milano l'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente dell'Esposizione universale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla normativa ordinaria previste dall'art. 3, e del 19 gennaio 2010, n. 3840;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 del 5 ottobre 2010 recante: «Disposizioni concernenti la realizzazione del «grande evento» Expo Milano 2015»;
Tenuto conto che, per quanto concerne l'acquisizione delle aree, i Soci di Expo 2015 S.p.A., in data 5 ottobre 2010, avrebbero raggiunto l'accordo per ottenere da subito la disponibilita' dei terreni attraverso la costituzione di un diritto di superficie, che verra' regolato con un apposito atto;
Vista la riunione tenutasi il giorno 7 ottobre 2010 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui hanno partecipato i rappresentanti del Commissario straordinario delegato;
Considerato, quindi, che il grande evento in rassegna richiamera' nella citta' di Milano e nell'intero Paese l'affluenza di milioni di visitatori e che si rendera' necessario adottare specifici interventi volti a garantire, in particolare, un regolare afflusso e deflusso delle persone, nelle aree interessate dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;
Vista la nota della Corte dei Conti in data 7 ottobre 2010;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1

1. Il Commissario delegato straordinario Sindaco di Milano per lo svolgimento delle attivita' inerenti alla realizzazione del «grande evento» Expo Milano 2015 provvede con i poteri previsti nella presente ordinanza e in quelle richiamate in premessa, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
 
Art. 2

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 del 5 ottobre 2010 sono soppresse le deroghe agli articoli 32, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La deroga agli articoli 8, 11, 20, 21, 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, e' ammessa nei limiti di sotto specificati:
articolo 8, comma 1, lettera c);
articolo 11, comma 4;
articoli 20, 21, 22 e 22-bis limitatamente ai termini ivi indicati che sono dimezzati.
3. Il Commissario straordinario delegato puo' agire in deroga agli articoli 11, 12 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa comunitaria e nei termini indicati nei commi seguenti.
4. L'aggiudicazione e' decisa al termine della procedura e pubblicata sul sito internet del comune di Milano, nonche' comunicata ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche solo tramite fax o per posta elettronica, qualora tale modalita' sia prevista dal bando di gara o nella lettera d'invito. Con le stesse modalita' l'Amministrazione comunica d'ufficio anche le esclusioni e la decisione di non aggiudicare.
5. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
6. Il contratto non puo' essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione.
7. La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario e' resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Milano.
8. Anche e nelle procedure gia' bandite, il responsabile del procedimento, qualora vi siano ragioni d'urgenza, puo' autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori o del servizio anche nel termine dilatorio previsto per la stipulazione del contratto, purche' siano decorsi almeno dieci giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione.
La presente ordinanza verra' sottoposta al controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. l) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Ammesso al Visto della Sezione del controllo della Corte dei conti nell'Adunanza del 14 ottobre 2010 Registro n. 16, foglio n. 284, Addi' 15 ottobre 2010
 
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