Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2010 |
Disposizioni concernenti la realizzazione del «Grande Evento» EXPO Milano 2015. (Ordinanza n. 3900) |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle dichiarazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Expo di Milano 2015 la qualificazione di «Grande Evento»; Ritenuto che da tale qualificazione discende l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 225/1992 e nell'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare la possibilita' di adottare ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri con effetto derogatorio per le norme dell'ordinamento vigente; Visto inoltre il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che attribuisce al sindaco di Milano l'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente dell'esposizione universale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla normativa ordinaria previste dall'art. 3 e del 19 gennaio 2010, n. 3840; Visto il dossier di registrazione dell'evento depositato al BIE; Vista la nota in data 5 agosto 2010, con la quale il sindaco di Milano - Commissario straordinario delegato ha rappresentato l'esigenza di adeguare l'apparato derogatorio alle modifiche legislative sopravvenute e di avvalersi di talune ulteriori deroghe alla normativa ordinaria, finalizzate, in particolare, alla localizzazione del sito Expo ed alla realizzazione delle relative opere; Considerato che l'evento, di rilevanza mondiale, per il quale il Governo della Repubblica italiana ha assunto accordi internazionali e specificamente ha garantito al BIE la piena riuscita dell'EXPO 2015, richiede, tra gli altri, l'adozione di provvedimenti urgenti per assicurare la tempestivita' degli interventi; Considerato che, in attuazione di tali impegni internazionali, tutti gli enti locali interessati, aderendo all'accordo di programma promosso dal comune di Milano, hanno concordemente predisposto una variante agli strumenti urbanistici generali per adeguare la disciplina urbanistica al fine garantire la disponibilita' delle aree per l'allestimento della mostra internazionale e per disporre la riqualificazione del sito successivamente allo svolgimento dell'evento, coerentemente al Dossier di registrazione depositato al BIE; Considerato altresi' che il BIE ha richiesto che sia assicurata la disponibilita' del sito al fine di ottenere la registrazione dell'evento e che le procedure ordinarie in corso non garantiscono, allo stato attuale, il tempestivo raggiungimento del risultato; Considerato che lo Stato Italiano deve potere fornire le garanzie richieste entro la prossima riunione del BIE fissata per 18 ottobre 2010, al fine di ottenere la registrazione dell'Expo 2015 di Milano nella successiva riunione dell'Assemblea Generale del BIE fissata per il 23 novembre 2010; Vista la nota del 10 settembre 2010, con cui, tra l'altro, il Presidente della regione Lombardia rappresenta la necessita' che vengano rafforzati i poteri commissariali mediante l'adozione di una apposita ordinanza finalizzata ad accelerare le attivita' commissariali; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 4 ottobre 2010;
Dispone:
Art. 1
1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dal Governo Italiano, il Commissario straordinario delegato Letizia Moratti e' autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disponibilita' delle aree individuate nel dossier di registrazione nei tempi richiesti dal BIE, in deroga alla disciplina ordinaria, come disposto nella presente ordinanza e in quelle precedenti citate in premessa. 2. L'adozione dei suddetti provvedimenti da parte del Commissario straordinario delegato sostituisce, ad ogni effetto di legge, accordi, pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni e concessioni, ovvero atti e provvedimenti comunque denominati, di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, anche se previsti da precedenti ordinanze e costituisce variante alle previsioni degli strumenti urbanistici degli enti territoriali interessati. 3. Le opere necessarie per la realizzazione del sito espositivo, individuate con apposito provvedimento commissariale, potranno essere localizzate, approvate, nonche' dichiarate di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, anche se non incluse in atti di programmazione del comune di Milano e di altre Amministrazioni interessate, con facolta' di deroga alla disciplina ordinaria, nei limiti della presente ordinanza e di quelle precedenti citate in premessa. 4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e del citato decreto legislativo n. 42/2004 sono ridotti della meta'. 5. Il Commissario straordinario delegato, e' autorizzato ad avvalersi dei poteri conferiti dalla presente ordinanza e da quelle precedenti citate in premessa, per l'esecuzione degli interventi inseriti nella programmazione triennale delle opere pubbliche dell'Amministrazione comunale funzionali alla realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.
Ammesso al Visto della Sezione del controllo della Corte dei conti nell'Adunanza del 14 ottobre 2010 Registro n. 16, foglio n. 285, Addi' 15 ottobre 2010, ad esclusione delle seguenti deroghe, soppresse dall'ordinanza n. 3901/2010, agli articoli 32, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni e modificate dalla stessa ordinanza n. 3901/2010, agli articoli 8, 11, 20, 21, 22, 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. (Vedi Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010, n. 3901)
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| Art. 2
1. Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3840 del 19 gennaio 2010, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, anche al fine di stabilire regole procedimentali volte al contenimento dei tempi e alla flessibilita' degli strumenti giuridici, il Commissario straordinario delegato e' altresi' autorizzato, per realizzare le opere pubbliche indicate nell'articolo precedente nonche' quelle previste nelle programmazioni comunali e provinciali, funzionali al grande evento, ad avvalersi delle seguenti ulteriori deroghe alla normativa ordinaria: decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 2 e 3; legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, art. 2, comma 203; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli (omissis), 14, 15, 19, (omissis); decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 12 e 79 come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 53 del 12 aprile 2010 e dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; art 128 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 195, 196, 197 e 198; legge n. 241/1990, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, e 19 come modificati ed integrati dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010; legge regionale della Lombardia n. 2/2003, art. 6; legge regionale della Lombardia n. 5/2010, art. 15; legge regionale della Lombardia n. 12/2005, articoli 12, 14, 16, 18, 20, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 48, 50, 55 e 55-bis, 74 e 79. La presente ordinanza verra' sottoposta al controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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