Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 luglio 2010 |
Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2010, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2010). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1182/2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo; Visto il regolamento della Commissione n. 1580/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») - come modificato dal regolamento CE n. 361/2008 - ed, in particolare, l'art. 103-sexies, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-ter del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera a) del richiamato art. 103-ter, par.1; Visto il predetto art. 103-sexies del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e' commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato; Visto l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/07 della Commissione, come modificato dal regolamento (CE) n. 441/2009, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro e' considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati; Visti, altresi', gli articoli 96 e 97 del regolamento della Commissione n. 1580/2007, in base ai quali il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale e' limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi; Vista la decisione della Commissione n. 2010/4282/CE del 29 giugno 2010 con la quale l'Italia e' stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2010, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di euro 48.414.330,00; Vista la nota n. 6040 dell'11 giugno 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte delle risorse comunitarie attivabili per l'anno 2010 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a euro 60.965.323,81, chiede un cofinanziamento nazionale di 48.414.330,00 euro a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; Considerato che, rispetto alla richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di euro 48.414.330,00, si ritiene di mettere a disposizione per l'anno 2010 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo di cui all'art. 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007 un finanziamento di euro 40.000.000,00; Considerato, altresi', che con proprio decreto direttoriale n. 3 del 26 febbraio 2009 e' stato disposto il cofinanziamento nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per l'annualita' 2008, ammontante a euro 25.479.079,81, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; Vista la nota n. 548 del 19 luglio 2010, con la quale l'Agea Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati relativi all'annualita' 2008 dal quale risulta che, a fronte di un'assegnazione di euro 25.479.079,81, prevista dal predetto decreto n. 3 del 26 febbraio 2009, a valere sulle risorse della legge n. 183/87, le spese ammissibili di quota nazionale ai fini del sostegno delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo risultano pari ad euro 15.469.944,32; Considerato, quindi, che, delle risorse assegnate per il cofinanziamento nazionale relativo all'annualita' 2008, risultano inutilizzati euro 10.009.135,49 e che, di conseguenza, detta somma si rende disponibile per la copertura finanziaria della quota nazionale prevista per l'annualita' 2010; Considerato, pertanto, che per la copertura del finanziamento della quota nazionale relativa all'annualita' 2010 (euro 40.000.000,00) e' necessario disporre una nuova assegnazione per euro 29.990.864,51 ricorrendo alle disponibilita' del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 luglio 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-sexies del regolamento CE n. 234/2007, per l'anno 2010, e' stabilito in misura pari ad euro 40.000.000,00, ed e' posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato: a) per euro 10.009.135,49 con risorse provenienti dall'assegnazione ex lege n. 183/1987, relativa all'annualita' 2008, di cui al decreto direttoriale n. 3 del 26 febbraio 2009, resesi disponibili per mancata utilizzazione; b) per euro 29.990.864,51 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla richiamata legge n.183/1987. 2. La predetta quota di euro 40.000.000,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione mensile dell'AGEA coordinamento, d'intesa con il Ministero delle politiche, agricole e forestali, contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria. 3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comportano una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2010, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verra' restituita al Fondo medesimo o costituira' acconto per le successive annualita'. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A.- in qualita' di organismo coordinatore, trasmette, per ciascun anno, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 3. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a presentare alla Commissione europea, secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 97 del regolamento CE n. 1580/2007, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, l'AGEA coordinamento provvedera' a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza. 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2010
L'Ispettore generale Capo: Amadori
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 118 |
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