Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 settembre 2010, n. 169
Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo, 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Ministro della giustizia l'adozione, su proposta del Consiglio nazionale, delle tariffe degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Esaminata la proposta di tariffa professionale formulata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmessa al Ministro della giustizia il 4 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 139 del 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5594.U del 3 agosto 2010);

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Contenuto della tariffa - Definizioni

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualita' della prestazione, nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.
2. Ai fini della presente tariffa il termine «professionista» indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, (Costituzione
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio
2005, n. 34.):
«Art. 29 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio nazionale,
oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal
presente ordinamento:
a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli
Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le
pubbliche amministrazioni competenti;
b) formula pareri, quando ne e' richiesto, sui
progetti di legge e di regolamento che interessano la
professione;
c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della
professione e disciplina, con propri regolamenti,
l'esercizio della funzione disciplinare a livello
territoriale e nazionale;
d) coordina e promuove l'attivita' dei Consigli
dell'Ordine per favorire le iniziative intese al
miglioramento ed al perfezionamento professionale;
e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli
dell'Ordine;
f) formula pareri in merito alla riunione degli
Ordini territoriali e alla loro separazione;
g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso
commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed
internazionale;
h) determina la misura del contributo da
corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le
spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione
agli Ordini territoriali;
i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso
le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di
iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di
cancellazione, nonche' in materia disciplinare e, inoltre,
sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli
dell'Ordine;
l) formula il regolamento elettorale, il regolamento
per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di
sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
m) valuta ed approva i programmi di formazione
professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli
Ordini locali;
n) propone al Ministro competente le tariffe
professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro
anni;
o) determina l'organizzazione dei propri uffici,
curando altresi' i rapporti giuridici ed organizzativi con
il personale dipendente;
p) esercita la potesta' regolamentare in materia
elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento
periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di
verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione; di attestazione della qualificazione
professionale nonche' negli altri casi previsti dalla
legge;
q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato
esecutivo, ove costituito ai sensi dell'art. 26.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2
Classificazione dei compensi

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:
a) rimborsi di spese, di cui al titolo II;
b) indennita', di cui al titolo III;
c) onorari, di cui al titolo IV.
2. I compensi per rimborsi di spese e per indennita' sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non e' prevista un'espressa deroga, con gli onorari.
 
Art. 3
Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

1. I compensi per rimborsi di spese e per indennita' sono determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell'articolo 18 e dalla lettera d) dell'articolo 19.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonche' dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.
 
Art. 4
Valore della pratica

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.
3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equita' che tengano conto della gravita' della sperequazione, nonche' dell'entita' dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50. Il cliente e' convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
4. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, puo' essere richiesto, concordemente dalle parti, l'intervento del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equita', tenuto conto della gravita' della sperequazione, nonche' dell'entita' dell'impegno professionale.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139:
«Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio). - 1. Il
Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente
decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le
seguenti attribuzioni:
a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli
iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti
locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio
nazionale di cui all'art. 29, comma 1, lettera a);
b) vigila sull'osservanza della legge professionale e
di tutte le altre disposizioni che disciplinano la
professione;
c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e
provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal
presente ordinamento;
d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e
adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al
tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per
l'esercizio della professione;
e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente,
almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di
legge in capo agli iscritti, emettendo le relative
certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio
nazionale tali dati;
f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale
esercizio delle attivita' professionali, nonche' per il
decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
g) delibera i provvedimenti disciplinari;
h) interviene per comporre le contestazioni che
sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra
gli iscritti nell'albo e, su concorde richiesta delle
parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
i) formula pareri in materia di liquidazione di
onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica
amministrazione;
l) provvede alla organizzazione degli uffici
dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia
necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso
commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
n) delibera la convocazione dell'Assemblea;
o) rilascia, a richiesta, i certificati e le
attestazioni relative agli iscritti;
p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo
per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonche' una tassa
per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la
liquidazione degli onorari;
q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la
riscossione ed il successivo accreditamento della quota
determinata ai sensi dell'art. 29;
r) promuove, organizza e regola la formazione
professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti
e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei
medesimi.».



 
Art. 5
Onorari massimi

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.
 
Art. 6
Maggiorazioni particolari

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', a tutti gli onorari massimi puo' essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di urgenza agli onorari puo' essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.
 
Art. 7
Riduzioni particolari

1. Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 puo' applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15%.
2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni puo' applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.
 
Art. 8
Emissione della parcella

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella, o l'avviso di parcella, puo' essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 2234 del codice civile:
«Art. 2234 (Spese e acconti). - Il cliente, salvo
diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera
le spese occorrenti al compimento dell'opera e
corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.».



 
Art. 9
Parcelle periodiche

1. Quando l'incarico e' di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, puo' presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.
 
Art. 10
Termine di pagamento delle parcelle

1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruita' dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
 
Art. 11
Pluralita' di professionisti

1. Quando la pratica e' stata svolta da piu' professionisti, riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennita' spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un professionista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
2. Quando un incarico e' affidato a piu' professionisti iscritti ad albi professionali diversi, anche se appartenenti alla stessa associazione professionale, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera individualmente prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
 
Art. 12
Incarichi connessi di piu' clienti

1. Quando il professionista riceve da piu' clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa puo' essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.
 
Art. 13
Incarico non giunto a compimento

1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.
 
Art. 14
Incarico gia' iniziato da altri professionisti

1. Per l'incarico gia' iniziato da altri professionisti, al professionista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.
 
Art. 15
Definizione della pratica con il concorso
del cliente o di terzi

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del professionista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al professionista, oltre ai rimborsi di spese, alle indennita' ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al professionista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennita' ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
 
Art. 16
Applicazione analogica

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo un'espressa disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali e' limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.
 
Art. 17
Spese generali di studio

1. Al professionista e' dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.
 
Art. 18
Spese di viaggio e di soggiorno

1. Al professionista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:
a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;
b) al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente articolo.
 
Art. 19
Indennita'

1. Al professionista spettano le seguenti indennita':
a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessita':
1) del professionista: € 77,48 per ora o frazione di ora, € 619,76 per l'intera giornata;
2) dei collaboratori e sostituti del professionista: € 27,12 per ora o frazione di ora, € 209,16 per l'intera giornata;
b) per la rubricazione e la formazione dei fascicoli: € 77,48;
c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: € 3,87 per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio, esclusa la domiciliazione ai fini del contenzioso tributario: da € 23,24 a € 154,94 mensili;
e) per il deposito presso lo studio di libri, documenti, plichi, valori e simili: l'ammontare delle indennita' e' definita nella misura concordata con il cliente.
 
Art. 20
Classificazione degli onorari

1. Gli onorari si distinguono in:
a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;
b) onorari graduali: determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.
 
Art. 21
Cumulabilita' degli onorari graduali

1. Gli onorari graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'articolo 26.
 
Art. 22
Onorari preconcordati

1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20, e' ammesso preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennita' di cui all'articolo 19.
 
Art. 23
Asseverazioni

1. Al professionista al quale sia richiesta, dalla legge o dal cliente, l'asseverazione di perizie, atti o documenti, spetta una maggiorazione del 10% da applicare agli onorari specifici relativi alla pratica svolta. La maggiorazione qui prevista non si applica alle relazioni di stima di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d).
 
Art. 24
Modalita' tecniche di determinazione degli onorari

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entita' numeriche.
2. Qualora il professionista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'articolo 19.
 
Art. 25
Norma di rinvio

1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarita', sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.
 
Art. 26
Altri onorari graduali

1. Per ciascuna delle specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al professionista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica e' determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o societa' o enti, il valore della pratica e' determinato in misura pari al valore maggiore tra il patrimonio netto e il capitale sociale, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica e' determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.
 
Art. 27
Amministrazione di aziende e funzioni
di rappresentante comune

1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, e per l'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti o di rappresentante comune di categorie di strumenti finanziari devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il professionista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile.



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 2386 del codice civile:
«Art. 2386 (Sostituzione degli amministratori). - Se
nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche' la
maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono
convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione
dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o
dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del
comma precedente scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che
a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi
l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo
consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori
rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere
l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel
successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli
amministratori, l'assemblea per la nomina
dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere
convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo'
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.».



 
Art. 28
Amministrazione di patrimoni e di beni

1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi, quali immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili, gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:
1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 38,73;
2) una quota dei proventi lordi cosi' determinata: fino a € 7.746,86: il 5%; per il di piu': il 4%;
b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
3. Qualora sia affidata al professionista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.
 
Art. 29
Custodia e conservazione di beni e di aziende

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al professionista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, i seguenti onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.
2. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
3. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
4. Onorario annuo minimo € 154,94.
 
Art. 30
Liquidazione di aziende

1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attivita', l'estinzione delle passivita' ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al professionista spettano i seguenti onorari:
qualora il professionista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2487 del codice civile:
a) con riferimento alle attivita' realizzate un compenso cosi' determinato:
fino a € 77.468,54 il 5%;
per il di piu' fino a € 387.342,68 il 4%;
per il di piu' fino a € 774.685,35 il 3%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 il 2%;
per il di piu' oltre € 3.873.426,75 l'1%;
b) un compenso pari allo 0,75% delle passivita' definitivamente accertate.
Onorario minimo € 2.324,06;
qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Onorario minimo € 1.549,37.
2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre societa' od aziende, agli onorari di cui sopra e' applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile.
4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purche' non direttamente finalizzate alla liquidazione dell'attivo o all'estinzione delle passivita', come previsto al comma 1. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 2275, 2309 e 2487
del codice civile:
«Art. 2275 (Liquidatori). - Se il contratto non prevede
il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non
sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione e' fatta
da uno o piu' liquidatori, nominati con il consenso di
tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del
tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volonta' di
tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa
su domanda di uno o piu' soci.».
«Art. 2309 (Pubblicazione della nomina dei
liquidatori). - La deliberazione dei soci o la sentenza che
nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere,
entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati
in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.».
«Art. 2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di
svolgimento della liquidazione). - Salvo che nei casi
previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art.
2484 non abbia gia' provveduto l'assemblea e salvo che
l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia,
gli amministratori, contestualmente all'accertamento della
causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei
soci perche' deliberi, con le maggioranze previste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di
funzionamento del collegio in caso di pluralita' di
liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di
quelli cui spetta la rappresentanza della societa';
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare
riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di
essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di
essi; gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,
anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui
al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di
singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel
caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi,
adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea puo' sempre modificare, con le maggioranze
richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o
dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o,
quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza
di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 1977 del codice civile:
«Art. 1977 (Nozione). - La cessione dei beni ai
creditori e' il contratto col quale il debitore incarica i
suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune
sue attivita' e di ripartirne tra loro il ricavato in
soddisfacimento dei loro crediti.».



 
Art. 31
Perizie, valutazioni e pareri

1. Per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorita' giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, gli onorari sono determinati come segue, in base al valore della pratica:
fino a € 77.468,53 il 6%;
per il di piu' fino a € 387.342,67 il 4%;
per il di piu' fino a € 774.685,35 il 2%
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 l'1%;
per il di piu' oltre € 3.873.426,75 lo 0,5%.
Onorario minimo € 774,69.
2. Per la valutazione di singoli beni, di diritti, di aziende o rami di azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e relazioni di stima previste dalla legge, gli onorari sono determinati come segue: a) valutazione di singoli beni e diritti:
Sull'ammontare dei valori:
fino a € 77.468,53 l'1,50%;
per il di piu' fino a € 387.342,67 l'1%;
per il di piu' fino a € 774.685,35 lo 0,5%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 lo 0,2%;
per il di piu' fino a € 7.746.853,48 lo 0,1%;
per il di piu' oltre € 7.746.853,48 lo 0,05%.
Onorario minimo € 581,01; b) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni:
sull'ammontare complessivo delle attivita' e delle passivita', che non siano poste rettificative dell'attivo:
fino a € 387.342,67 l'1%;
per il di piu' fino a € 1.549.370,70 lo 0,5%;
per il di piu' fino a € 3.873.426, 75 lo 0,25%;
per il di piu' fino a € 15.493.706,97 lo 0,1%;
per il di piu' fino a € 38.734.267,42 lo 0,05%;
per il di piu' oltre € 38.734.267,42 lo 0,025%.
Onorario minimo € 1.936,71.
Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passivita' che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari e' applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%; c) valutazione di partecipazioni sociali non quotate:
si applicano gli onorari di cui alla lettera b) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione. d) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis, 2465, 2473 e 2501-sexies del codice civile o relazioni richieste da altre disposizioni di legge.
Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere a), b) e c) con separato riferimento, per le relazioni di congruita' del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali utilizzate a tal fine. Con riferimento alla relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, qualora il professionista non redige l'attestazione richiesta dal quarto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile, si applica una riduzione del 20%. Qualora invece il professionista redige esclusivamente l'attestazione richiesta dall'articolo 2501-bis, si applica un onorario determinato ai sensi della lettera b), ridotto del 30% fino al massimo del 50% sull'ammontare del debito residuo contratto per acquisire il controllo.
3. Agli onorari previsti nei precedenti commi 1 e 2 e' applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre piu' ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
4. Agli onorari di cui alla lettera d) e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo degli articoli 2343, 2343-bis,
2465, 2473, 2501.bis e 2501-sexies del codice civile:
«Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la societa',
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello
ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri
di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64
del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa';
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2346, che
per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci .».
«Art. 2343-bis (Acquisto della societa' da promotori,
fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da parte
della societa', per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei
promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro
delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea
ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
la societa' contenente la descrizione dei beni o dei
crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri
di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che tale
valore non e' inferiore al corrispettivo, che deve comunque
essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della
societa' durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta
giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea,
corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali
nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne' a
quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il
controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente
articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente
responsabili per i danni causati alla societa', ai soci ed
ai terzi.».
«Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un revisore legale o di
una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro. La relazione, che deve contenere la descrizione
dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di
valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e'
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso
di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o
di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
societa' nel registro delle imprese. In tal caso
l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci
a norma dell'art. 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il
secondo comma dell'art. 2343 ed il quarto e quinto comma
dell'art. 2343-bis.».
«Art. 2473 (Recesso del socio). - L'atto costitutivo
determina quando il socio puo' recedere dalla societa' e le
relative modalita'. In ogni caso il diritto di recesso
compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento
dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o
scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al
trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di
una o piu' cause di recesso previste dall'atto costitutivo
e al compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto della societa'
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma
dell'art. 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni
in materia di recesso per le societa' soggette ad attivita'
di direzione e coordinamento.
Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il
diritto di recesso compete al socio in ogni momento e puo'
essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta
giorni; l'atto costitutivo puo' prevedere un periodo di
preavviso di durata maggiore purche' non superiore ad un
anno.
I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di
ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e'
determinato tenendo conto del suo valore di mercato al
momento della dichiarazione di recesso; in caso di
disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione
giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede
anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente;
si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato
esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro
centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta
alla societa'. Esso puo' avvenire anche mediante acquisto
da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro
partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente
individuato da soci medesimi. Qualora cio' non avvenga, il
rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o,
in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale
sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 e,
qualora sulla base di esso non risulti possibile il
rimborso della partecipazione del socio receduto, la
societa' viene posta in liquidazione.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'
esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la
delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo
scioglimento della societa'.».
«Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento). - Nel caso di fusione tra societa', una
delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il
patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter deve
indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della societa'
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'art. 2501-quinquies deve
indicare le ragioni che giustificano l'operazione e
contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione
degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti della
societa' obiettivo o della societa' acquirente.».
«Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di
revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione
Nazionale per le Societa' e la Borsa.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma
e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'art.
2343.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se
vi rinunciano all'unanimita' i soci di ciascuna societa'
partecipante alla fusione.».



 
Art. 32
Revisioni contabili

1. Gli onorari per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilita', per l'accertamento dell'attendibilita' dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche sono determinati in base al tempo impiegato dal professionista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.
2. Per lo svolgimento della funzione di revisione legale sulle societa', prevista dall'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile, gli onorari, determinati per l'intera durata dell'incarico e deliberati dall'assemblea, saranno calcolati in funzione del tempo impiegato, come previsto al primo comma.



Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice
civile:
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La
revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da
un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».



 
Art. 33
Impianto e tenuta di contabilita'

1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilita' e per altri adempimenti contabili o amministrativi connessi richiesti dalla legge, competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle difficolta', complessita' ed importanza dell'incarico.
2. Per gli incarichi di tenuta di contabilita', compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al professionista competono i seguenti onorari: Contabilita' ordinaria.
In alternativa:
a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da € 2,33 a € 4,65;
per le rilevazioni che comportino piu' di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da € 1,16 a € 2,72;
b) fino a 500 rilevazioni contabili annue: da € 1.394,43 a € 3.098,75;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue: da € 3.098,75 a € 6.972,17;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da € 154,94 a € 271,14 ogni 100 rilevazioni.
Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
fino a € 232.405,61 tra l'1,5% ed il 2,5%;
per il di piu' fino a € 464.811,21 tra lo 0,75% e l'1,5%;
per il di piu' fino a € 929.622,42 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 tra lo 0,075% e lo 0,25%;
per il di piu' oltre € 3.873.426,75 tra lo 0,025% e lo 0,075%.
Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) e' applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il professionista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente. Contabilita' semplificata.
Fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 929,63 a € 1.394,43;
da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.239,50 a € 2.324,06;
da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.859,25 a € 3.098,75;
oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da € 232,41 a € 387,35 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra € 154,93 e € 464,80 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilita'.
4. Per i rendiconti periodici richiesti da imprese controllanti, che comportano la rielaborazione di dati aziendali non fondate soltanto su elementi contabili e l'elaborazione di statistiche aziendali, competono gli onorari da € 200,00 a € 1.000,00.
 
Art. 34
Bilancio

1. Gli onorari per la formazione del bilancio, redatto a norma di legge e accompagnato da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione degli altri documenti accompagnatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari, sono determinati nel modo seguente:
a) sul totale delle attivita', al lordo delle poste rettificative, nonche' delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:
fino a € 193.671,33 lo 0,5%;
per il di piu' fino a € 387.342,67 lo 0,25%;
per il di piu' fino a € 774.685,35 lo 0,125%;
per il di piu' fino a € 1.936.713,37 lo 0,075%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 lo 0,04%;
per il di piu' fino a € 7.746.853,48 lo 0,025%;
per il di piu' fino a € 19.367.133,72 lo 0,0125%;
per il di piu' fino a € 38.734.267,42 lo 0,006%;
per il di piu' oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%;
b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a € 774.685,35 lo 0,15%;
per il di piu' fino a € 1.936.713,37 lo 0,075%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 lo 0,04%;
per il di piu' fino a € 7.746.853,48 lo 0,02%;
per il di piu' fino a € 19.367.133,72 lo 0,0125%;
per il di piu' fino a € 38.734.267,42 lo 0,0075%;
per il di piu' oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%.
Onorario minimo € 774,69.
2. Agli onorari previsti nel comma 1 e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda societa', enti od imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.
3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari e' applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
4. Gli onorari previsti dal presente articolo sono applicabili anche alla formazione del bilancio consolidato. Se la formazione del bilancio consolidato viene eseguita unitamente alla formazione del bilancio di esercizio, potra' essere applicata una riduzione compresa fra il 20% ed il 50%.
5. Ai predetti onorari e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre piu' ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.
 
Art. 35
Bilanci tecnici

1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.
 
Art. 36
Regolamento e liquidazione di avarie

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a € 7.746,85 dal 6% all'8%;
per il di piu' fino a € 38.734,26 dal 4% al 6%;
per il di piu' fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%;
per il di piu' fino a € 387.342,67 dall'1% al 2,5%;
per il di piu' fino a € 1.549.370,70 dallo 0,5% all'1%;
per il di piu' oltre € 1.549.370,70 lo 0,25%.
Onorario minimo € 232,41.
2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a € 7.746,85 dal 4% al 6%;
per il di piu' fino a € 23.240,56 dal 2% al 4%;
per il di piu' fino a € 77.468,53 dal 1% al 2%;
per il di piu' fino a € 387.342,67 dallo 0,5% all'1%;
per il di piu' oltre € 387.342,67 lo 0,25%.
Onorario minimo € 154,94.
 
Art. 37
Funzioni di sindaco

1. Al professionista che svolge le funzioni di sindaco di societa', oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari specifici per:
a) le attivita' di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile;
b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di societa';
c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonche' per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunzie ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo, o da altri organi della societa', o da altri enti o autorita'.
2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 e' commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, a quelli dell'esercizio precedente. Ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde un solo onorario di riferimento, determinato, ad eccezione del primo scaglione, in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi all'interno dello scaglione, come segue:
fino a € 258.228,44: € 929,63;
da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 929,64 a € 1.859,25;
da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.859,26 a € 3.718,49;
oltre € 25.822.844,94: € 3.718,49 piu' un aumento di € 799,99 per ogni € 10.000.000,00 o frazione di € 10.000.000,00.
L'onorario e' sempre relativo ad un esercizio sociale. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in corso d'esercizio, l'onorario e' determinato in funzione del tempo di permanenza nella carica.
3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 e' commisurato al maggiore ammontare tra l'importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto. Ad ogni valore di patrimonio netto, o di capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione del patrimonio netto, o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione, come segue:
da € 10.000,00 a € 119.999,99: da € 774,69 a € 1.162,04;
da € 120.000,00 a € 516.456,89: da € 1.162,05 a € 1.936,71;
da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.936,72 a € 3.098,75;
da € 2.582.284,50 a € 10.329.137,97: da € 3.098,76 a € 4.648,11;
da € 10.329.137,98 e oltre: € 4.648,12 piu' un aumento di € 774,69 ogni € 5.164.568,99 o frazione di 5.164.568,99.
Qualora si tratti di societa' la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprieta' o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari previsti in questo comma sono ridotti del 50%. Analoga riduzione e' applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la societa' si trovi in stato di liquidazione, o in procedura concorsuale, o comunque non svolga alcuna attivita'. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1, relativo ai bilanci straordinari, ed eventualmente al bilancio consolidato, e' determinato nella misura sopra identificata, ridotto dal 10% fino al 50%. In ogni caso, l'onorario di cui alla lettera b) non puo' superare l'importo di € 60.000,00.
4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 e' pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della societa'. Per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea che porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, spettano gli onorari graduali massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 e il valore della pratica e' determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della societa'.
5. Qualora il professionista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.
6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
7. Gli onorari del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale e' chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa, oppure quando ulteriori adempimenti siano richiesti da altri organi della societa', da altri enti od autorita', o derivino dalla struttura organizzativa della stessa societa'.
8. Gli onorari del presente articolo si applicano anche per il professionista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.
9. Le indennita' previste dall'articolo 19 sono cumulabili solo se relative ad assenza dallo studio per trasferte al di fuori del comune dove e' ubicato lo studio stesso.
10. Per qualsiasi ulteriore adempimento posto a carico del Presidente o dei componenti del collegio saranno applicati gli onorari previsti dalla tabella 1 prevista dall'articolo 26 e dalle tabelle 2 e 3, allegate al presente decreto.
11. Al professionista designato a comporre il consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico, per le attivita' di cui alla lettera c) dell'articolo 2409 terdecies del codice civile spettano gli onorari determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.



Note all'art. 37:
- Si riporta il testo degli articoli 2403, 2404, 2408 e
2409-terdecies del codice civile:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».
«Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). -
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta
giorni. La riunione puo' svolgersi, se lo statuto lo
consente indicandone le modalita', anche con mezzi di
telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non
partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del
collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che
viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo
comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la
presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente
ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.»
«Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni
socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al
collegio sindacale, il quale deve tener conto della
denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all'assemblea; deve altresi', nelle
ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406,
convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere per la
denunzia percentuali minori di partecipazione.».
«Art. 2409-terdecies (Competenza del consiglio di
sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa
competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto,
il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'art. 2403, primo
comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di
responsabilita' nei confronti dei componenti del consiglio
di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'art.
2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno
all'assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine
alle operazioni strategiche e ai piani industriali e
finanziari della societa' predisposti dal consiglio di
gestione, ferma in ogni caso la responsabilita' di questo
per gli atti compiuti.
Lo statuto puo' prevedere che in caso di mancata
approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un
terzo dei componenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione
del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono
adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i
componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
se avessero vigilato in conformita' degli obblighi della
loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono
assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono
partecipare alle assemblee.».



 
Art. 38
Funzione di revisore in enti pubblici

1. Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di societa', commisurati rispettivamente:
a) alle entrate degli enti anziche' ai componenti positivi di reddito;
b) al fondo di dotazione anziche' al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziche' al capitale sociale.
2. Qualora l'incarico comporti particolari difficolta', o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 puo' essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
 
Art. 39
Arbitrati

1. Gli onorari spettanti al professionista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore piu' elevato delle richieste di tutte le parti, o al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessita' e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.
4. Se il professionista fa parte di un collegio arbitrale, l'onorario di cui al secondo comma e' dovuto a ciascun componente del collegio e viene aumentato del 20% se riveste la carica di presidente del collegio arbitrale, mentre viene diminuito del 10% se riveste la qualifica di componente.
 
Art. 40
Costituzioni di enti sociali e variazioni
di capitale sociale

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di societa' o di associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%;
per il di piu' fino a € 774.685,35 dall'1% al 2%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 dallo 0,5% all'1%;
per il di piu' fino a € 15.493.706,97 dallo 0,25% allo 0,5%;
per il di piu' oltre € 15.493.706,97 dallo 0,1% allo 0,25%.
Onorario minimo € 774,69.
2. Per l'elaborazione di patti societari o parasociali, oltre agli onorari previsti dal primo comma, possono applicarsi gli onorari previsti dall'articolo 45.
3. Se trattasi di societa' cooperative a mutualita' prevalente o di enti senza scopo di lucro, agli onorari come sopra determinati e' applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.
4. Per la costituzione di consorzi e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.
5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26, salvo quanto previsto al secondo comma.
 
Art. 41
Trasformazioni, fusioni, scissioni
e concentrazioni

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di societa' da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al professionista gli onorari di cui alla lettera a) dell'articolo 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicita' e dell'importanza delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di societa' o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della societa' da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle societa' incorporate o di tutte le societa' che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
fino a 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25% all'1,5%;
per il di piu' fino a € 15.493.706,97 dallo 0,125% allo 0,75%;
per il di piu' oltre € 15.493.706,97 dallo 0,05% allo 0,30%.
Onorario minimo € 774,69.
3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.



Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 2501-quater del codice
civile:
«Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa'.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato
nel primo comma.».



 
Art. 42
Assistenza societaria continuativa
e generica

1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalita' non inerenti la gestione vera e propria della societa' e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonche' alla natura e all'importanza della societa'.
2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
3. Se l'onorario non e' preconcordato, si applicano gli onorari a tempo come previsto dal secondo comma dell'articolo 24.
 
Art. 43
Componimenti amichevoli

1. Al professionista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
a) un compenso fisso di € 11,63 per ciascun creditore;
b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso cosi' determinato:
fino a € 387.342,67 dal 3% al 4%;
per il di piu' fino a € 774.685,35 dal 2% al 3%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 dall'1,5% al 2%;
per il di piu' fino a € 7.746.853,48 dall'1% all'1,5%;
per il di piu' oltre € 7.746.853,48 dallo 0,5% all'1%.
2. Se provvede anche al realizzo delle attivita', al professionista competono, altresi', gli onorari previsti all'articolo 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.
3. Competono, altresi', gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.
4. Se il componimento amichevole e' limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 e' applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficolta' incontrate ed alla durata della moratoria.
5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
6. Per ogni altra forma di componimento amichevole, non riconducibile ad altre forme previste nella presente tariffa, si applica l'onorario di cui all'articolo 39.
7. Se il componimento amichevole non riesce, al professionista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla meta' degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
8. Onorario minimo € 1.549,37.
 
Art. 44
Assistenza in procedure concorsuali

1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al professionista sono determinati come segue:
a) nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo. Per le procedure di amministrazione controllata non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica una riduzione compresa tra il 40% ed il 50%;
b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%. Tale quantificazione non puo' essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'articolo 26.
2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l'80%; tale quantificazione non puo' mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'articolo 26.
3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assuntore, competono gli onorari di cui all'articolo 43 con una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%.
4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato fallimentare o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero, in generale, la conclusione positiva della procedura adottata. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico gia' favorevolmente concluso.
6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, gia' ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.
 
Art. 45
Consulenza contrattuale

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari, di contratti di aggregazione anche temporanea di imprese, e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonche' al recesso ed esclusione di soci, al professionista, tenuto conto dell'attivita' prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 77.468,53 dal 2% al 5%;
per il di piu' fino a € 387.342,67 dall'1,25% al 3%;
per il di piu' fino a € 1.549.370,70 dallo 0,75% al 2%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 dallo 0,4% all'1,25%;
per il di piu' oltre € 3.873.426,75 dallo 0,2% allo 0,75%.
2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 38.734,26 dall'1% al 6%;
per il di piu' fino a € 193.671,33 dallo 0,75% al 4%;
per il di piu' fino a € 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;
per il di piu' fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25% all'1,25%;
per il di piu' oltre € 3.873.426,75 dallo 0,15% all'1%.
3. Il valore della pratica e', in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, maggiorato dell'importo degli eventuali debiti e passivita' accollate dal cessionario.
4. Per i contratti aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica e' determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica e' costituito dal capitale mutuato o erogato.
6. Per i contratti innominati il valore della pratica e' determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente piu' simile.
7. Onorario minimo € 232,41.



Note all'art. 45:
- Il titolo terzo del libro quarto del codice civile
reca: «Dei singoli contratti.».



 
Art. 46
Disposizioni generali

1. E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
2. E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede, in relazione a verifiche fiscali.
3. E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese piu' opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
4. Per l'assistenza tributaria al professionista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47.
5. Per la rappresentanza tributaria al professionista competono onorari graduali, come precisati nell'articolo 48.
6. La disposizione dell'articolo 23, in materia di autenticazione di firme, non si applica alla autenticazione delle firme sui mandati di rappresentanza tributaria.
7. Per la consulenza tributaria al professionista, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come precisati nell'articolo 49.
8. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.
 
Art. 47
Assistenza tributaria

1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessita' dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 allegata al presente regolamento.
3. Il valore della pratica e' determinato:
a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
d) per le dichiarazioni di successione, le dichiarazioni fiscali di ogni altra natura, le domande di contributi o di agevolazioni: in base al valore dichiarato dei beni, dei contributi o delle agevolazioni richiesti;
e) per le certificazioni tributarie: in base ai valori determinati in conformita' alle lettere che precedono;
f) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso;
g) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessita' e originalita' di diritto o di merito della questione trattata.
 
Art. 48
Rappresentanza tributaria

1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 allegata al presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non piu' di quattro ore.
2. Il valore della pratica e' determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti o dei quali e' richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica e' determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.
 
Art. 49
Consulenza tributaria

1. Al professionista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera f) del comma 3, dell'articolo 47, avendo riguardo sia all'importanza e complessita' della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3.
2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.
 
Art. 50
Sistemazioni tra eredi

1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attivita' prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.
Onorario minimo € 1.549,37.
2. Per l'incarico di curatore dell'eredita' giacente si applica l'onorario di cui al primo comma.
3. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purche' non direttamente finalizzate allo svolgimento dell'incarico ricevuto.
4. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.
5. Sono altresi' cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.
6. Allorquando il professionista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.
7. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
 
Art. 51
Sistemazioni patrimoniali

1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attivita' accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passivita' se superiori.
 
Art. 52
Sistemazioni tra familiari

1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.
 
Art. 53
Consulenza economico - finanziaria

1. Al professionista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altri titoli o forme di finanziamento o di partecipazione, debiti bancari, leasing, factoring, etc.;
c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato, predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono suggerimenti in materia di investimento;
d) attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;
e) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
 
Art. 54
Consulenze aziendali particolari

1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditivita' dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti, ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; per l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; per il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati; per la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare; al professionista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore di ciascuna delle pratiche qui elencate, stabilito a norma dell'articolo 4, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonche' ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.
2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.
 
Art. 55
Consulenza aziendale continuativa e generica

1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni, nonche' alla natura ed all'importanza dell'azienda.
 
Art. 56
Disposizioni transitorie

1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:
a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
b) per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese di cui al titolo II e per le indennita' di cui al titolo III, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si e' verificato il presupposto per la loro applicabilita'.
 
Art. 57
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e salvo quanto previsto dall'articolo 56, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 settembre 2010

Il Ministro della giustizia: Alfano
Visto, il Guardasigilli, Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 187



Note all'art. 57:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1994, n. 645, abrogato dal presente regolamento, recava:
«Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle
indennita' e dei criteri per il rimborso delle spese per le
prestazioni professionali dei dottori commercialisti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1997, n. 100, abrogato dal presente regolamento, recava:
«Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle
indennita' e dei criteri per il rimborso delle spese e per
le prestazioni professionali dei ragionieri e periti
commerciali.».



 
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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