Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 168
Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 23-bis e, in particolare, i commi 4-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010
Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati «servizi pubblici locali».
2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprieta' pubblica delle risorse idriche, nonche' la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
e) i servizi strumentali all'attivita' o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147:
«Art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza
economica) - 1. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione
della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu'
ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta'
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di
tutti gli operatori economici interessati alla gestione di
servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di
garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita'
ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello
essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' articolo 117,
secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione,
assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e
leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e
prevalgono sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge
23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di
energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile
1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie
comunali, nonche' quelle del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del
trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali
minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono
determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle
interconnessioni degli impianti di distribuzione e con
riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei
clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di economicita', efficacia,
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e
privata, a condizione che la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali
abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio e che al socio sia attribuita una
partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di
cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,
l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che
abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel
rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza
dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve
dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base
ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una
relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro
sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole.
4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le
soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici
locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del
parere di cui al comma 4.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la
loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di
una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui
possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente
vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento,
unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla
media calcolata sulla base della durata degli affidamenti
indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono
definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini
di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo
sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire
una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole
nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il
raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello
di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli
obblighi di servizio universale.
8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi
a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008
affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza
necessita' di deliberazione da parte dell'ente affidante,
alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza
prevista dal contratto di servizio a condizione che entro
il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40
per cento del capitale attraverso le modalita' di cui alla
lettera b) del comma 2;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita'
di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data
del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto
di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori
qualificati e operatori industriali, ad una quota non
superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non
superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove
siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti
cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla
data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di
cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del
comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della
lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva
alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i
servizi da essi forniti.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, nonche' le competenti Commissioni
parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti
affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali
al patto di stabilita' interno, tenendo conto delle
scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle
societa' in house e delle societa' a partecipazione mista
pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per
l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di
proporzionalita' e di adeguatezza di cui all' articolo 118
della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di
residenti possano svolgere le funzioni relative alla
gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici
locali, anche attraverso la revisione della disciplina
sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di
settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali,
individuando le norme applicabili in via generale per
l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di
rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti,
energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) (abrogata);
f) prevedere l'applicazione del principio di
reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese
estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita',
sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi
di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici
locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di
prestazione di servizi di interesse generale in ambito
locale compatibili con le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti
idonee forme di ammortamento degli investimenti e una
durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai
superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la
cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore,
necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non
giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai
sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
settembre 2009, n. 223:
«Art. 15 (Adeguamento alla disciplina comunitaria in
materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica).
- 1. (omissis).
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell' art. 23-bis,
comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel
rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle
predette regioni e province autonome e dalle relative norme
di attuazione, i contratti di servizio in materia di
trasporto pubblico locale su gomma di cui all'art. 61 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del
servizio idrico integrato di cui all'art. 23-bis del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire
nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del
soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta'
pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta
esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare
in ordine alla qualita' e prezzo del servizio, in
conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla
universalita' ed accessibilita' del servizio.
2. All'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.
2-bis. All' art. 195, comma 2, lettera e), secondo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"due anni".
2-ter. All' art. 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre
2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2-quater. All' art. 8-sexies, comma 2, terzo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la
parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente:
"duecentodieci".».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 23-bis del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 15, comma 1-ter, del citato
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino
del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
settembre 2004, n. 215.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre
1997, n. 287.
- La legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme
concernenti il servizio farmaceutico» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1968, n. 107.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153:
«Art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali e a tutela della
concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
la parita' degli operatori nel territorio nazionale, le
societa', a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi
strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della
loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali
e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di
loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni
a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in
affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare
ad altre societa' o enti aventi sede nel territorio
nazionale. Le societa' che svolgono l'attivita' di
intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono
escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o
enti.».



 
Art. 2
Misure in tema di liberalizzazione

1. Gli enti locali verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita', e liberalizzando in tutti gli altri casi le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' ed accessibilita' del servizio.
2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita' all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 23, 9 e 8, commi
2, 2-bis e 2-quater recante «Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240:
«Art. 23 (Relazione annuale). - 1. L'Autorita' presenta
al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo
di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.».
«Art. 9 (Autoproduzione). - 1. La riserva per legge
allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un
mercato, nonche' la riserva per legge ad un'impresa
incaricata della gestione di attivita' di prestazione al
pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non
comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni
o servizi per uso proprio, della societa' controllante e
delle societa' controllate.
2. L'autoproduzione non e' consentita nei casi in cui
in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti
che la stessa e' stabilita per motivi di ordine pubblico,
sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonche', salvo
concessione, per quanto concerne il settore delle
telecomunicazioni.».
«Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). - 1
(Omissis).
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
applicano alle imprese che, per disposizioni di legge,
esercitano la gestione di servizi di interesse economico
generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento
degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui
agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante
societa' separate.
2-ter. (Omissis).
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di
iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2
rendano disponibili a societa' da esse partecipate o
controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni
o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita'
svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a
rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni
equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.».



 
Art. 3
Norme applicabili in via generale per l'affidamento

1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
2. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.



Note all'art. 3:
Per il testo dell'art. 23-bis, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 4
Parere dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato

1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro annui.
2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante puo' rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalita' alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:
a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;
b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;
3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilita' del suo legale rappresentante.
4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e' verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorita', l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.



Note all'art. 4:
Per il testo dell'art. 23-bis, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Patto di stabilita' interno

1. Al patto di stabilita' interno sono assoggettati gli affidatari «in house» di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e 4.
2. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
3. Le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato.



Note all'art. 5:
Per il testo dell'art. 23-bis, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 2, lettera h) dell'art.
2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2009, n. 103:
«2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) - g) (Omissis).
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».



 
Art. 6
Acquisto di beni e servizi da parte
delle societa' «in house» e delle societa' miste

1. Le societa' «in house» e le societa' a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato e' avvenuta secondo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 2, lettera b). Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1 e 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100:
«Art. 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri
soggetti aggiudicatori) (articoli 1 e 8, direttiva 2004/18;
art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, decreto legislativo n.
358/1992; articoli 2 e 3, comma 5, decreto legislativo n.
157/1995). - 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il
comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della
parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti
contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti
dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non
sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere,
ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui
all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici e universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto
dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui
alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma
5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione
che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che,
in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso
di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede
di richiesta del permesso di costruire, un progetto
preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del
tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo
schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare,
indice una gara con le modalita' previste dall'art. 55.
Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, sono la progettazione
esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per
la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione
dei lavori e per gli oneri di sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti
aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi
dell'articolo 214, devono trovare applicazione le
disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III
del presente codice.
2. (Omissis).
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono
tenute ad applicare le disposizioni del presente codice
limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente
costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel
rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice in relazione alla prestazione
per cui la societa' e' stata costituita;
3) la societa' provvede in via diretta alla
realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.».



 
Art. 7
Assunzione di personale da parte
delle societa' «in house» e delle societa' miste

1. Le societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente articolo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.».



 
Art. 8
Distinzione tra funzioni di regolazione
e funzioni di gestione

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
3. Non possono essere nominati amministratori di societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa societa'.
4. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente locale stesso.
9. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
10. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227:
«Art. 77 (Definizione di amministratore locale). - 1.
La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato
a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo,
dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di
indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti
previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle
aspettative, dei permessi e delle indennita' degli
amministratori degli enti locali. Per amministratori si
intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri
dei comuni anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali,
metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e
gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli
organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, nonche' i componenti degli organi di
decentramento.».
- Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227:
«Art. 77 (Definizione di amministratore locale). - 1.
La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato
a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo,
dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di
indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti
previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle
aspettative, dei permessi e delle indennita' degli
amministratori degli enti locali. Per amministratori si
intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri
dei comuni anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali,
metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e
gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli
organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, nonche' i componenti degli organi di
decentramento.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura civile:
«Art. 51. (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
- Per il testo dell'art. 23-bis, comma 3, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 234 (Organo di revisione economico-finanziario).
- 1. I consigli comunali, provinciali e delle citta'
metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del
collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo
revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio
dell'Unione di comuni o dall'assemblea della comunita'
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i
soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i
nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di
nomina.».



 
Art. 9
Principio di reciprocita'

1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.
 
Art. 10
Cessione dei beni in caso di subentro

1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'importo di cui al comma 2 e' indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
 
Art. 11
Tutela non giurisdizionale

1. I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.
2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 e' avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 461, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e
degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la
qualita', l'universalita' e l'economicita' delle relative
prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio
gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti
disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di
emanare una "Carta della qualita' dei servizi", da redigere
e pubblicizzare in conformita' ad intese con le
associazioni di tutela dei consumatori e con le
associazioni imprenditoriali interessate, recante gli
standard di qualita' e di quantita' relativi alle
prestazioni erogate cosi' come determinati nel contratto di
servizio, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire
le vie conciliative e giudiziarie nonche' le modalita' di
ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante
restituzione totale o parziale del corrispettivo versato,
in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei
consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con
la partecipazione delle associazioni dei consumatori,
l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del
servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle
esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge,
ferma restando la possibilita' per ogni singolo cittadino
di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio
permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto
di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della
qualita' dei servizi, svolto sotto la diretta
responsabilita' dell'ente locale o dell'ambito territoriale
ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che puo'
rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori
dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica
del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei
servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia
conto dei reclami, nonche' delle proposte ed osservazioni
pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei
cittadini;
f) previsione che le attivita' di cui alle lettere
b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei
soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto
di servizio per l'intera durata del contratto stesso.».



 
Art. 12
Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione;
c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione.
2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento.
3. All'articolo 18, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la parola «esclusivamente» e' soppressa.
4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.
6. Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalita' attuative del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuove la stipula di un apposito protocollo d'intesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 397



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 113 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, come modificato dal presente decreto:
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. (Abrogato).
5-bis. (Abrogato).
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete,
separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di
gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche'
qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la
gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. (Abrogato).
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. (Abrogato).
15-ter. (Abrogato).
15-quater. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 150, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure
di affidamento).n - 1. L'Autorita' d'ambito, nel rispetto
del piano d'ambito e del principio di unitarieta' della
gestione per ciascun ambito, delibera la forma di
gestione.».
- Si riporta il testo dell'art. 202, comma 1, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 202 (Affidamento del servizio). - 1. L'Autorita'
d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3-bis, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
287.
«3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera
a).».
- Il testo del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n.
1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di
passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n.
1107/70, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L
315 (Gazzetta Ufficiale, seconda serie speciale, 17 gennaio
2008, n. 5).



 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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