IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota dei Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 30 luglio 2010 prot 10161/U/21.8, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto personale amministrativo in servizio nei giorni 24 e 29 luglio 2010; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo nei giorni 24 e 29 luglio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi; sono prorogati di undici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 8 settembre 2010
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stao Alberti Casellati |