Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 166 |
Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 51 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681, recante: «Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il regolamento CE n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93; Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee; Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta», ed in particolare la lettera g); Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica, di incremento dell'efficienza e della qualita' dei servizi e della conoscenza della realta' economica e sociale del Paese, nonche' di rafforzamento della funzione statistica. 2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 51 della Costituzione: «Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini. La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro». - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - La legge 31 dicembre 1996, n. 681 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1997, n. 8. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «634 (Autorizzazione dell'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi pubblici statali). - Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. 635 (Modalita' di attuazione dei regolamenti di cui al comma 634). - Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14». - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. 3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa"; b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,"; c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa". 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6». - Si riporta il testo dell'art. 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti.) - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.". 2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze". 3. (Abrogato). 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 5. (Abrogato). 6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.". 7. (Abrogato). 8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. 9. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: «Art. 10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura". 3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.".». - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario. - Il regolamento (CE) n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. del 5 marzo 2008, n. L 61. - Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunita' europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunita' europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 31 marzo 2009, n. 87. - La raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005 e' relativa all'indipendenza, integrita' e responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria, COM (2005) 217 definitivo. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000 recante «approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 2000. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 149 del 27 giugno 2008. - Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005): «19. - E' istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». Note all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 26 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 2 comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Compiti dell'ISTAT
1. L'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attivita' secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialita', obiettivita', affidabilita', qualita' e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale. 2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonche' di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo: a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attivita' connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009; b) allo svolgimento dell'attivita' di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati; c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonche' a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989: «Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede: a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2; d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale; e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale; f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale; g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica; h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale; l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica; m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica; n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi. 3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4. 4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica. 5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.». - Per il riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento alla raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario): «73 (Coordinamento delle attivita' relative all'informazione statistica). - Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicita' del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'art. 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'art. 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 681: «2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.».
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| Art. 3 Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica
1. Le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 2. Il comitato e' composto: a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT; c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere; e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione; f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. 3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. 4. I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte. 6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresi', su proposta del presidente, il programma statistico nazionale. 7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989. 8. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 12 del gia' citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.». «Art. 12 (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica). - 1. Al fine di garantire il principio della imparzialita' e della completezza dell'informazione statistica e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila: a) sulla imparzialita' e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda; b) sulla qualita' delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati; c) sulla conformita' delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari. 2. La commissione, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, ed e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 3. La commissione e' composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. 4. Il presidente della commissione e' eletto dagli stessi membri. 5. Abrogato. 6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT. 7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT. 8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che puo' avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».
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| Art. 4 Consiglio
1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attivita' dell'Istituto. 2. Il consiglio e' composto: a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; b) da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'articolo 3; c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica. 3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne e' il segretario. 4. I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica. 5. Il consiglio e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validita' delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. |
| Art. 5 Uffici dirigenziali e organizzazione interna
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 223/2009 e dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e, comunque, secondo i seguenti criteri: a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonche' degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre; b) qualificazione, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, della direzione generale, alla quale puo' essere preposto anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale al quale e' corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca secondo parametri stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma 1, e di non piu' di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi; c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffici tecnici generali, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca; d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessita' delle strutture cui sono preposti; e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato dall'ISTAT un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di concorso; f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attivita' di formazione e qualificazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell'ente, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata: «Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche», posta alle dirette dipendenze del presidente dell'Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e finanze, nonche' con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali; g) semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale. 3. Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalita' che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.
Note all'art. 5: - Per il riferimento all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000 si veda nelle note in premesse. - Per il riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il comma 3 dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999: «3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attivita' di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 50 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPOST e' soppresso. 3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche', per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato art. 40, comma 2, puo' essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalita' impiegate in attivita' di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti. 6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito dall'amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale. 7. All'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono organi degli enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato."; c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare."; d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il consiglio di amministrazione" e "il consiglio" sono sostituite dalle parole "il presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a quella "componente del consiglio di vigilanza."; e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da "il consiglio di amministrazione" a "funzione pubblica"; g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello di cui alla lettera e)" e' sostituita dalla seguente "con esclusione di quello di cui alla lettera d)"; h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'ente e' dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.". 8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al presidente dell'ente, che le esercita con proprie determinazioni. 9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta. 12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli organi collegiali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie). 13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo. 14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita' di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. 16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario straordinario e il direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina. 17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 19. L'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. 21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e' soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico". 23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 25. Le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, le predette commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle ASL territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma. 26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione. 27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'. 28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. 30. All'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196". 31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico. 31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti. 31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. 31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'art. 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato art. 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno. 31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». «Art. 50 (Censimento). - 1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013. 2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonche' mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano generale di censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unita' di rilevazione censuaria. L'ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi': a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze; c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici; d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalita' di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie. 3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno e' regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a). 4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. La determinazione della popolazione legale e' definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dell'adozione del Piano generale di censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: "6. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma. 6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle regioni e province autonome in data 17 dicembre 2009: a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano generale di censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie; b) le regioni organizzano e svolgono le attivita' loro affidate secondo i rispettivi piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano generale di censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi; c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto art. 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'ISTAT e' data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalita' previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV - VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 7 del presente decreto, che risultino in esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo art. 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti dalle ulteriori attivita' previste dal regolamento di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato art. 17.». - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Art. 22 (Compiti del consiglio). - 1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione. 2. Spetta al consiglio: a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento e' altresi' inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13; b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo; c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonche' il regolamento organico e la pianta organica del personale; d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT; e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e societa', ai sensi dell'art. 15, comma 2; f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto. 3. Per la validita' delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.».
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| Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'articolo 16, comma 4, gli articoli 17 e 18 e, all'articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3. 2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4. 3. Nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalita' di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. 4. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dell'Istituto nelle more dell'approvazione della pianta organica e dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente puo' conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali. 5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all'ISTAT le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 173
Note all'art. 6: - Si riporta il comma 4 dell'art. 16, e gli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989: «4. Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalita' che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22.». «Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3. 2. Il comitato e' composto: a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede; b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT; c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) da un rappresentante dell'UPI; e) da un rappresentante dell'Union-camere; f) da tre rappresentati dell'ANCI; g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione; h) dal direttore generale dell'ISTAT; i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. 3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. 4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte. 6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale. 7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. 8. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.». «Art. 18 (Consiglio dell'ISTAT). - 1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attivita' dell'Istituto. 2. Il consiglio e' composto: a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17; c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica; d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12. 3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne e' il segretario. 4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio. 5. Il consiglio e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.». - Per l'art. 22 del decreto legislativo n. 322 del 1989, si veda nella note all'art. 5. - Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda nelle note alle premesse.
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