Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 settembre 2010 |
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano,e successive modificazioni; Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 7 ottobre 2009; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita' di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012; Vista la richiesta della regione Puglia che ha fatto presente che l'Aquedotto Pugliese, pur completando tutte le opere previste entro il 1° settembre 2010, rispettando il cronoprogramma gia' approvato, necessita di un periodo di avvio funzionale di progressiva immissione in rete delle acque filtrate dal nuovo comparto realizzato e, pertanto, in tale periodo, in alcuni comuni delle province di Foggia e Lecce, potrebbero verificarsi piccoli superamenti del valore di parametro. Per questo motivo la regione richiede di poter fissare una deroga entro il valore di 50 µg/1 fino al 31 dicembre 2010; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 13 luglio 2010 che fissa il valore massimo ammissibile in 80 µg/1 per il parametro Trialometani (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/1) rilevando che l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti, nella lista dei contaminanti delle acque potabili, indica per il predetto parametro 80 µg/1 come livello di contaminazione sotto il quale non e' conosciuto o atteso rischio per la salute, e che, nelle Guidelines for Drinking-water Qualita' (terza edizione) l'OMS indica per il bromodiclorometano un valore di 60 µg/1 come limite da non superare; Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;
Decreta:
Art. 1
1. La regione Puglia puo' concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali e' stata presentata opportuna documentazione, nei comuni di Lecce e Foggia, relativamente al parametro Trialometani entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/1 fino al 31 dicembre 2010. 2. E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero della salute qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana. 3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero della salute. |
| Art. 2
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi. 2. Entro il 31 ottobre 2010 la regione Puglia deve trasmettere al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione di aggiornamento sullo stato dell'arte. 3. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative. |
| Art. 3
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare relative a: a) i motivi di deroga; b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro; c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli; e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; f) la durata della deroga. 3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. |
| Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2010
Il Ministro della salute Fazio
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo |
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