Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.88;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela e valorizzazione vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema».
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Carema» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 29 luglio 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Carema» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio1967 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Carema», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Carema» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 5

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Carema».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2010

Il capo dipartimento: Rasi Caldogno
 
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA “CAREMA"

Articolo 1. Denominazione e vini.
1. La denominazione di origine controllata “Carema” e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni: “Carema” “Carema” riserva
Articolo 2- Base ampelografica.
Il vino a denominazione di origine controllata “Carema” deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo dall'85% al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini uve provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3- Zona di produzione delle uve.
1. La zona di produzione dei vini “Carema” comprende l'intero territorio del Comune di Carema.
Articolo 4. Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Carema” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: di origine morenica; - giacitura: coste rocciose. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non inferiore a metri 300 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.; - esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; - densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. - densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. - per i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, e' adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densita' di impianto minima di 3000 ceppi per ettaro ad eccezione della forma di allevamento a pergola; - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare, in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini; - e' vietata ogni pratica di forzatura.E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale "Carema" 8,00 11,50% Vol. "Carema" riserva 8,00 11,50% Vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Carema” devono essere riportati nel limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato.In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5- Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vini a denominazione di origine controllata “Carema” devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nella frazione di Ivery nel Comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
Vini resa produzione
uva/vino max di vino
lt. "Carema" 70% 5.600 "Carema" riserva 70% 5.600

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Tipologia Durata di cui in legno Decorrenza
mesi di rovere o castagno
mesi "Carema" 24 12 1° novembre successivo
alla vendemmia "Carema" riserva 36 12 1° novembre successivo
alla vendemmia

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non piu' del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Tipologia Data "Carema" 1° novembre del 2° anno successivo alla vendemmia "Carema" riserva 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia



Articolo 6- Caratteristiche al consumo.
1. Il vino “Carema” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Carema”: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata; sapore: morbido, vellutato, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
“Carema” riserva: colore: rosso granato; odore: fine e caratteristico; sapore: morbido, vellutato, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.; acidita' totale minima: 5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7 -Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine “Carema” e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Carema”, e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo. 3. Per i vini di cui all'articolo 1 e' fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 - Confezionamento
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini “Carema” per la commercializzazione devono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacita' consentite dalla legislazione vigente ad esclusione del 200 cl.

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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