Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino». |
|
|
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» registrata con regolamento (CE) n. 617/03 del 4 aprile 2003. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, con sede in via Nuova s.n.c. - 96018 Marzamemi - frazione di Pachino (Siracusa), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico. Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Pomodoro di Pachino» cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. |
| Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta
«Pomodoro di Pachino»
Art. 1
Denominazione L'Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» e' riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 510/2006 e indicati nel presente disciplinare di produzione. Art. 2
Tipologie di frutto L'Indicazione geografica protetta I.G.P. Pomodoro di Pachino designa pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill. L'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e' rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto: - tondo liscio; - costoluto; - cherry (o ciliegino). Art. 3
Zona di produzione La zona di produzione dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (prov. di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli: Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E. Tale zona e' cosi' delimitata: dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale Saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E. Carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro-Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 Pachino-Ispica. La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada Fondo Panze Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza. La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al Km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di Bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimita' della foce Vecchio al Km 5,50 della strada provinciale 67. Art. 4
Modalita' di coltivazione La coltivazione della Indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura puo' essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita', seguendo le seguenti fasi: - il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si puo' effettuare tutto l'anno; la densita' di impianto e' di n. da 1,5-6 piante per mq; le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. E' consentito l'uso di piantine innestate; - la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu' branche; - durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari; - e' ammessa l'operazione colturale di cimatura; - l'irrigazione e' effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualita' dell'acqua e' caratterizzata da una salinita' che varia da 1.500 a 10.000 ^s/cm; - l'impollinazione puo' essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; e' vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante; - la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Il «Pomodoro di Pachino» I.G.P. puo' essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta. Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare. La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia: - pomodoro tondo liscio: ton 120/Ha; - pomodoro costoluto: ton 90/Ha; - pomodoro ciliegino o cherry: ton 70/Ha; - Non sono ammesse, per le produzioni IGP «Pomodoro di Pachino», coltivazioni fuori suolo. Art. 5
Adempimenti L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art.10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, saranno curati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A.Mirri” - via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 - Palermo tel : 091 6565328 - fax : 091 6565437. I produttori dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione. L'Organismo di controllo e' tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco di cui sopra. Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre. Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalita' e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato. Art. 6
Caratteristiche al consumo All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. Pomodoro di Pachino devono presentare le caratteristiche di seguito indicate. In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono appartenere alle categorie merceologiche di extra e prima e devono essere: - interi; - di aspetto fresco; - sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo); - puliti, privi di sostanze estranee visibili; - privi di odori e/o sapori estranei. Le principali caratteristiche del «Pomodoro di Pachino» sono le seguenti: - polpa soda; - cavita' placentare piccola; - elevato contenuto zuccherino, determinato da una quantita' di solidi solubili maggiore di 4,5° brix. Art. 7
Designazione e presentazione L'immissione al consumo dell'I.G.P. Pomodoro di Pachino deve avvenire secondo le modalita' di seguito descritte. Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. Pomodoro di Pachino, deve essere confezionato utilizzando imballaggi nuovi, monouso, di diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non superino il peso di 10 Kg Sugli imballaggi deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto. E' ammessa, altresi', l'immissione al consumo in confezioni aperte purche' i singoli frutti siano identificati con l'apposizione di etichette adesive che riportino il logo distintivo dell'I.G.P. Pomodoro di Pachino in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi sull'etichettatura da riportare sugli imballaggi, cosi' come di seguito riportati. Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e contenere pomodori provenienti della stessa varieta', tipologia, categoria e calibro ed i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda maturita' e colorazione. Gli imballaggi devono essere identificati con la seguente dicitura I.G.P., anche per esteso, Pomodoro di Pachino e, nel caso che il contenuto non sia visibile dall'esterno e per la tipologia cherry o ciliegino, con l'indicazione delle tipologie di frutto. Sugli imballaggi deve essere altresi' riportato: il logo distintivo, che costituisce parte integrante del presente disciplinare; - il nome dell'imballatore e/o speditore; - le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo; - la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta; - il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006. I caratteri con cui e' indicata la dicitura I.G.P. Pomodoro di Pachino o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto. Logo distintivo dell'IGP «Pomodoro di Pachino» Il logo ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC. La figura geometrica e' tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura «POMODORO DI PACHINO» inserita in una striscia rettangolare di colore nero. La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso. Il logo reca nella zona piu' bassa la scritta «IGP» di colore paglierino Pantone 607 CVC.
Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|