Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 luglio 2010, n. 165
Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e, in particolare, l'articolo 1, commi 4-octies e 4-novies, che prevedono l'obbligo per il personale della scuola che chiede l'inserimento o che e' gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;
Visto il comma 4-decies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede la richiesta di ulteriori accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con metodi a campione, sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;
Visto il comma 4-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede che con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai citati commi, da 4-octies a 4-decies del predetto decreto-legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'articolo 18, comma 2;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, concernente: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;
Visto l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010;
Di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono:
a) il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede piu' vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
b) il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede piu' vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni;
c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per condizione familiare, di cui all'articolo 1, commi 4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, di seguito indicato come «decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in situazione di gravita', rilevanti agli effetti, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, nonche' quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro;
b) per certificazione medica originale, di cui all'articolo 1, comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
c) relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A., per autorita' scolastiche di cui all'articolo 1, comma 4-octies del decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale non generale che gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali, la graduatoria nella quale l'interessato ha chiesto l'inserimento;
d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio scolastico regionale competente di cui all'articolo 1, comma 4-novies del decreto-legge, l'ufficio scolastico regionale che provvede all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo.
― Si riporta il testo dei commi da 4-octies a 4-decies
dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire
la continuita' dell'anno scolastico ed educativo per l'anno
2009-2010»:
«4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010,
i docenti e il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei
benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta
di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa
da quella di residenza, trasmettono alle autorita'
scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono
di essere inseriti la certificazione medica originale
comprovante le condizioni personali o familiari che danno
diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale
gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da
quella di residenza alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la
certificazione e' trasmessa nei termini stabiliti dal
regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico
indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici che
conseguono la nomina in regione diversa da quella di
residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo
comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente.
4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai
commi 4-octies e 4-novies, le autorita' scolastiche,
qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi
a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni personali o familiari che
danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate
norme; questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria
locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione
ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal
regolamento di cui al comma 4-undecies.».
Note alle premesse.
― Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
― Per il testo dei commi da 4-octies a 4-decies
dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire
la continuita' dell'anno scolastico ed educativo per l'anno
2009-2010», si veda nelle note al titolo.
― La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate» e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario.
― La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento
ordinario.
― Si riporta il testo del comma 4-undecies, dell'art. 1
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,
recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuita'
dell'anno scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»:
«4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni
necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da
4-octies a 4-decies.».
― Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 18 (Autocertificazione). ― 1. (Omissis).
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.».
― Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
― Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3
e dell'art. 18 comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»:
«4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di
cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al
sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e'
effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.».
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). ―
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili e'
previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».
«2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e'
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e
all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La
predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento
di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di
attuazione.».
― Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, supplemento ordinario.
― La legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente:
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2009,
n. 278.
― Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita' civile). ― 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010
ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle
finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua,
con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione
vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno
2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita',
complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS,
secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto
trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle aziende sanitarie locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei
sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita' civile.
5. All'art. 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche";
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
sia";
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice
di procedura civile e".
5-bis. Dopo il comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal
comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili
relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un
medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di
nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale
provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore
della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto
componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi
di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far
data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero
dell'economia e delle finanze o del medesimo in solido con
l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica
o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS".
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle
presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze una commissione con
il compito di aggiornare le tabelle indicative delle
percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con
decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le
eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle
commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».
― Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 novembre 2000, n. 270.
― Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
n. 42, supplemento ordinario.
Note all'art. 1.
― Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, 21, e
33, commi 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»:
«Art. 4 (Accertamento dell'handicap). ― 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unita' sanitarie locali.».
«Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). ― 1.
La persona handicappata con un grado di invalidita'
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in
sede di trasferimento a domanda.».
«5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita'
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'
vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'.».
― Per il testo degli articoli 3 e 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle
premesse.
― Per il testo del dei commi da 4-octies a 4-decies
dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si
veda nella nota al titolo.



 
Art. 2
Ambito soggettivo di applicazione

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all'assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attivita' didattiche, e che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell'assunzione stessa, dei benefici di cui all'articolo1, comma 1, deve allegare alla domanda la certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
2. Il personale di cui al comma 1 gia' inserito, alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto-legge, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica, in originale, agli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche al personale docente, educativo ed A.T.A. che e' stato inserito nelle graduatorie nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 167 del 2009 e quella di entrata in vigore del presente regolamento e intende avvalersi dei benefici.
4. I dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all'ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio. I dirigenti scolastici che hanno conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
5. Qualora la certificazione medica originale sia gia' in possesso dell'amministrazione scolastica, ovvero sia detenuta da altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facolta' di indicare gli estremi del documento e l'ufficio presso il quale e' depositato. Ai fini dell'acquisizione della documentazione da parte dell'autorita' scolastica o dell'ufficio scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. L'onere della presentazione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e' assolto anche mediante la produzione di copia conforme. Qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale, l'autorita' scolastica o l'ufficio scolastico regionale trattiene agli atti copia della medesima certificazione, autenticata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e restituisce l'originale al personale che ne abbia fatto richiesta.
7. Gli organi, gli uffici e i soggetti, di cui ai commi precedenti, tratteranno i dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Note all'art. 2.
― Per il testo del dei commi da 4-octies a 4-decies
dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si
veda nella nota al titolo.
― Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.
― Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A)»:
«Art. 18 (L-R - Copie autentiche). ― 1. Le copie
autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono
essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.
Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli
originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal
pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il
quale e' depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, nonche' da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformita' con
l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi'
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei
fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di piu' fogli il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia
puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.».
― Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.



 
Art. 3
Ulteriori accertamenti sulla sussistenza
delle condizioni di invalidita' ed handicap

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-decies del decreto-legge, gli uffici scolastici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.
2. Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate al comma 1, possono richiedere accertamenti con metodo a campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri e' effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo. In sede di prima applicazione, i criteri di individuazione sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. I predetti criteri sono pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici e' effettuata dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale hanno sede l'autorita' scolastica o l'ufficio scolastico regionale richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'ufficio scolastico dispone l'ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un'azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell'area territoriale dell'azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l'accertamento e' effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell'ambito della stessa regione.
4. In applicazione di quanto disposto all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidita' e di handicap di cui al comma 1 e' trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate sulla base di criteri di cui al comma 3, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.
5. Gli accertamenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono avvenire in violazione di quanto disposto dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2 agosto 2007, relativo all'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.



Note all'art. 3.
― Per il testo dell'art. 4, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, concernente: «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», si vedano le note all'art. 1.
― Per il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini», convertito, con modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, si
vedano le note alle premesse.
― Si riporta il testo dell'art. 97, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie
stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da
sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al
riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di
comunicazione sono esonerati da ogni visita medica
finalizzata all'accertamento della permanenza della
minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori
oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto
alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di
revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da
richiedere agli interessati o alle commissioni mediche
delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli
atti, idonea a comprovare la minorazione.».
― Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero della salute 2 agosto
2007, concernente «Individuazione delle patologie rispetto
alle quali sono escluse visite di controllo sulla
permanenza dello stato invalidante» , e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225.



 
Art. 4
Insussistenza dei requisiti

1. Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 340



Note all'art. 4.
― Per il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini», convertito, con modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, si
vedano le note alle premesse.



 
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