Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 164
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 aprile 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.
2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, e' riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Ai fini dell'iscrizione all'universita' ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale e' stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalita', con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facolta' a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorita' accademiche.
4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' di seguito denominato: «Ministero».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 30
ottobre 1986, n. 738, recante «Riconoscimento del diploma
di baccellierato internazionale»:
«Art. 2. - 1. Il diploma di baccellierato
internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal
precedente art. 1, deve essere conseguito presso i collegi
del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche
italiane e straniere, la cui idoneita' sara' accertata con
la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.
2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base
di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di
un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono
iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni
scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il
riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato
internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino,
attraverso la documentazione relativa ai piani di studio,
alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del
personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a
rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione
ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione,
precisera' le affinita' dei diplomi rilasciati con quelli
previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
4. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, quale acquisira', per la
determinazione delle affinita', il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
5. L'iscrizione nell'elenco puo' essere sospesa o
revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica
istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta
mancanza di uno dei requisiti di idoneita', o quando
risultino violazioni, delle disposizioni delle leggi o dei
regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di
ordine morale o didattico.».
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica»:
«7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamenti governativi,
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti
necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o
pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in
vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti indicati al comma 7 sono abrogale con effetto
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il
numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione
di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per
la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni,
ovvero presso diversi uffici della medesima
amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di
conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione
alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure
provinciale su espressa delega, dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente nelle materie
dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei
diversi comparti produttivi degli adempimenti
amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la
tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo.».

- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 recante «Norme, generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, S.O.



 
Art. 2
Iscrizione all'elenco

1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed alla determinazione delle affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero, la denominazione e la sede del collegio e dell'istituzione, le affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano e l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.

3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini dell'individuazione dei piani di studio, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla cui base stabilire le affinita' di cui al comma 2 dei percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Nell'elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che hanno gia' ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma 3.

5. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale, e' necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di idoneita' alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformita' con l'ordinamento scolastico di provenienza.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 389 reca: «Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e
di istituzioni culturali straniere in Italia».
- Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria»:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per, ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente' articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerc di concerto con il Ministro
delVeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza
Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un piano programmatico di interventi volti ad, una
maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione, agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, 'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo.
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter , con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al Presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1 .650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 20l2.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
- Per il testo dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986,
n. 738, recante «Riconoscimento del diploma di
baccellierato internazionale», si veda nella nota al
titolo.



 
Art. 3
Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco

1. L'iscrizione all'elenco puo' essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.
 
Art. 4
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 77.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 254



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 777, concerne: «Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco
di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di
istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.».



 
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