IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 14.7.2010 prot. n. 9377/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di Pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nei giorni 3 e 10 luglio 2010; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Mineo nei giorni 3 e 10 luglio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 8 settembre 2010
p. Il Ministro Il sottosegretario di Stato Alberti Casellati |