Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 settembre 2010
Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 14.7.2010 prot. n. 9377/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di Pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nei giorni 3 e 10 luglio 2010;
Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Mineo nei giorni 3 e 10 luglio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 8 settembre 2010

p. Il Ministro
Il sottosegretario di Stato
Alberti Casellati
 
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