Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2010 |
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3899). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2010 con il quale e' stato revocato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Vaccaj in data 29 luglio 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3717 del 21 novembre 2008 e la richiesta della regione Marche con cui si chiede di adottare una apposita disposizione finalizzata a disciplinare il rientro nell'ordinario; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 21 settembre 2010 del commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia; Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui e' stato nominato commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3759 del 30 aprile 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009 art. 11 e la richiesta del commissario delegato; Considerato che si rende necessario chiarire il contenuto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, cosi come integrata dal comma 3 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale e' stato revocato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche' la nota della regione Lazio del 13 agosto 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, nonche' la nota del 13 agosto 2010 del presidente della regione Veneto; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle provincie di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi», e successive modificazioni ed integrazioni e le note del 27 agosto 2010 del commissario delegato - prefetto di Bari e del 20 settembre 2010 del presidente della regione Puglia; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3880 del 3 giugno 2010, nonche' la nota del soggetto attuatore pro-tempore del 25 agosto 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine allo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po» nonche' l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3882 del 18 giugno 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3490 del 13 gennaio 2006 nonche' le note, rispettivamente, del comune di Vibo Valentia del 15 luglio 2010 e dell'ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009 e n. 3865 del 15 aprile 2010 nonche' le richieste del 9 agosto e 16 settembre 2010 del commissario delegato - presidente della regione Siciliana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina, da ultimo prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 22 dicembre 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, e successive modifiche ed integrazioni, recante «interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina»; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, che ha istituito un Comitato istituzionale di controllo sulle attivita' poste in essere dal commissario delegato per l'emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Messina, nonche' dell'esigenza di razionalizzazione degli organismi operanti presso il Dipartimento della protezione civile, anche al fine di contenimento delle spese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il presidente della regione Siciliana commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 nonche' la nota n. 156 del 16 settembre 2010 del presidente della regione Siciliana; Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, nonche' la nota della regione Calabria del 30 agosto 2010; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «6. Per le finalita' correlate al definitivo superamento della situazione di criticita' di cui al presente articolo, il Comitato per il rientro nell'ordinario, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad operare fino al 31 dicembre 2010.». |
| Art. 2
1. Il sindaco del comune di Tolentino provvede al completamento degli interventi di recupero e ripristino della piena funzionalita' del Teatro Vaccaj ubicato nel medesimo comune e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3717/2008. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sindaco e' autorizzato a stipulare il contratto di appalto dei lavori con l'impresa dichiarata aggiudicataria dal commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3717/2008. 3. Il commissario delegato e' autorizzato a trasferire al sindaco di Tolentino le risorse finanziarie stanziate dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3717/2008 e a provvedere alla chiusura della contabilita' speciale. 4. Al completamento degli interventi il sindaco trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al presidente della regione Marche una relazione finale sugli interventi realizzati e sulla situazione contabile e provvede ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 3
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione» sono apportate le seguenti modifiche: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza dei servizi, che dovra' comunque concludersi entro trenta giorni dalla sua apertura. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere ed alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario delegato con i poteri e le deroghe di cui alla presente ordinanza, provvede all'approvazione dei progetti delle opere infrastrutturali previste dall'Accordo di programma del 31 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni». |
| Art. 4
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3890 del 29 luglio 2010, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 3 dell'art. 1 dopo le parole: «ai comma 4 ed 8» sono aggiunte le seguenti parole «dell'art. 1»; b) al medesimo comma 3 dell'art. 1 la parola «n. 3734/2009» e' sostituita dalla seguente parola «n. 3747/2009»; c) al comma 5 dell'art. 1 le parole «n. 3734/2009» e' sostituita dalla seguente parola «n. 3747/2009»; d) al comma 2 dell'art. 3 la parola «n. 3734/2009» e' sostituita dalla seguente parola «n. 3747/2009». |
| Art. 5
1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009 n. 3759 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato a procedere, in nome e per conto del comune di Venezia, all'espletamento di procedure selettive accelerate finalizzate alla dismissione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale al mare ubicato nel territorio del medesimo comune e alla acquisizione dei conseguenti proventi per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia. I relativi trasferimenti alla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009 sono disposti dal comune sulla base di richieste del commissario delegato correlate alle effettive esigenze di pagamento». |
| Art. 6
1. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 le parole: «dei rapporti di somministrazione di lavoro con le agenzie per il lavoro anche in deroga all'art. 43 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Apl, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente. A tal fine e' consentita, inoltre, la stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonche' di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati anche in deroga la comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003 cosi come attuato dal Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 ed in deroga, altresi', all'art. 43 del predetto contratto; nei confronti di tali contratti non operano le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003». |
| Art. 7
1. All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' aggiunto il seguente comma: «4. Per le finalita' di cui al presente articolo la regione Lazio - direzione regionale della protezione civile si avvale del personale gia' operante ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007». |
| Art. 8
1. All'art. 22, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) dopo le parole: «in loco» sono aggiunte le parole «previa autorizzazione del capo del Dipartimento»; b) alla lettera c) dopo le parole: «normativa vigente» sono aggiunte le parole «previa autorizzazione del capo del Dipartimento». |
| Art. 9
1. Per le finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la regione Veneto e' autorizzata ad utilizzare la somma di euro 824.400,00 riveniente dalle economie realizzatesi ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20 agosto 2002, n. 3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 10
1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, il prefetto di Bari e' confermato nell'incarico di commissario delegato fino al 30 aprile 2011. |
| Art. 11
1. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al provveditore interregionale per la Campania e il Molise, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010, e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 12
1. Per la realizzazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza permanente delle aree pubbliche inquinate conseguenti alla situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 citato in premessa, il segretario generale dell'Autorita' di bacino del fiume Po e' autorizzato ad avvalersi della somma di euro 454.724,00, gia' accreditati sulla contabilita' speciale n. 1603 dell'Autorita' di bacino del fiume Po, in attuazione dell'art. 2, comma 330, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinando fino al 10% delle predette risorse alla copertura degli oneri per spese tecniche e di missione. |
| Art. 13
1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate al potenziamento dell'infrastruttura correlata al funzionamento del canale informativo di pubblica utilita' per finalita' di protezione civile e per assicurare adeguati livelli di sicurezza all'interno della galleria del Gran Sasso, tenuto conto anche della presenza del laboratorio dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a porre in essere i necessari interventi volti a garantire la copertura in galleria del servizio di telefonia mobile GSM e del sistema di comunicazione radio TETRA. |
| Art. 14
1. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore - sindaco di San Fratello, nominato con disposizione n. 3 del 23 giugno 2010 del commissario delegato - presidente della regione Siciliana ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010. 2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il commissario delegato e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le somme necessarie per il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore preventivamente autorizzate. |
| Art. 15
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3490 del 13 gennaio 2006 le parole: «ventiquattro mesi dall'inizio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2011». |
| Art. 16
1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attivita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il comitato di rientro di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, opera fino al 30 settembre 2010. |
| Art. 17
1. All'art. 10, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 dopo le parole «manutenzione ordinaria ed integrativa», e' aggiunto il seguente periodo «ed il contratto relativo ai servizi di manutenzione correttiva delle dotazioni hardware e software». |
| Art. 18
1. Per la prosecuzione delle attivita' dirette al superamento dei contesti emergenziali, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009 e 9 luglio 2010 il presidente della regione Siciliana -commissario delegato per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito nella regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 16, articoli 3 e 6. |
| Art. 19
1. All'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni», e' aggiunto il seguente periodo «con facolta', altresi', di rimodularne la composizione in relazione alla attivita' programmate». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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