Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 116 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione;
Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la : «Segnalazione certificata di inizio attivita' - SCIA»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge;
h) «dichiarazione di conformita'»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa;
i) «attivita' produttive»: le attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita';
l) «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
m) «sportello unico per le attivita' produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;
o) «sistema pubblico di connettivita'» (di seguito denominato: «SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;
p) «interoperabilita'»: la capacita' di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 116 della Costituzione:
«Art. 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 119.
La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato
e la Regione interessata.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettere e), m), p) e r) della Costituzione:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) - d) (omissis);
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) - l) (omissis);
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) - o) (omissis);
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) (omissis);
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno.».
- La direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno e' pubblicata nella GUUE, legge 376/36 del
27/12/2006.
- Il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 sulla
«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
del mercato interno» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241:
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai
requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni
relative allo sportello unico, delegandole alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali
mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume
la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme
di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli
strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta
giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114
relativo alla «Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 24 aprile 1998, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e successive modificazioni, e l'art. 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
relativo al «Codice in materia d protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 e successive modificazioni, recante il «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A)», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 49, comma 4-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«4-bis. L' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Segnalazione
certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una
segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La
segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto
riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di
conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla
normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio
assenso previste dall'art. 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.».
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge del 31
gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.
- Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 38, comma 3, lett. e) e f) del
decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».



 
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione

1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalita' telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato l'impianto.
3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.



Note all'art. 2:
- Per l'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.
- Per decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163
concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.



 
Art. 3
Il portale «impresainungiorno»

1. Il portale:
a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalita' previste per la comunicazione unica;
d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.
2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali gia' realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.
3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.



Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59:
«Art. 8 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere
intellettuale svolta in forma imprenditoriale o
professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e
normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non
economici non costituiscono servizi ai sensi del presente
decreto;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la
cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto
costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o
da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma
giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o
fornisce un servizio;
c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia
cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa
conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro
soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato
membro, che a scopo professionale o per altri scopi,
fruisce o intende fruire di un servizio;
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel
cui territorio e' stabilito il prestatore del servizio
considerato;
e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo
indeterminato di un'attivita' economica non salariata da
parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non
inerente alle misure applicabili a norma del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un
prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita'
competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale
o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad
un'attivita' di servizio o al suo esercizio; ai fini del
presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la
dichiarazione di inizio attivita' (d.i.a.) di cui all'art.
19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un
obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il
prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini
dell'accesso ed esercizio della specifica attivita'
esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti,
provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni
adottate da ordini, collegi e albi professionali; non
costituiscono requisiti le disposizioni in materia
ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche' quelle a
tutela della sanita' pubblica, della pubblica sicurezza,
della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle
persone e che si applicano indistintamente ai prestatori
nello svolgimento della loro attivita' economica e ai
singoli che agiscono a titolo privato;
h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di
pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la
sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica, la sanita'
pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori
compresa la protezione sociale dei lavoratori, il
mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di
sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei
destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equita' delle
transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela
dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli
animali, la proprieta' intellettuale, la conservazione del
patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di
politica sociale e di politica culturale;
i) autorita' competente: le amministrazioni statali,
regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del
controllo o della disciplina delle attivita' di servizi,
ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali
professionali e gli albi professionali;
l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo
Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore
stabilito in un altro Stato membro;
m) professione regolamentata: un'attivita'
professionale o un insieme di attivita' professionale,
riservate o non riservate, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206;
n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di
comunicazione destinata a promuovere, direttamente o
indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa,
di un'organizzazione o di una persona che svolge
un'attivita' commerciale, industriale o artigianale o che
esercita una professione regolamentata. Non costituiscono,
di per se', comunicazioni commerciali le informazioni
seguenti:
1) le informazioni che permettono l'accesso diretto
all'attivita' dell'impresa, dell'organizzazione o della
persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo
di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o
all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della
persona elaborate in modo indipendente, in particolare se
fornite in assenza di un corrispettivo economico.».
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 aprile 2008 concernente «Regole tecniche e di sicurezza
per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita'
previste dall'art. 71, comma 1-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82», recante il «Codice
dell'amministrazione digitale», e' stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144.



 
Art. 4
Funzioni e organizzazione del SUAP

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresi' quelle per le quali e' consentito l'immediato avvio dell'intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.
4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e' ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilita' delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicita' del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilita' in modalita' telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.
8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalita' di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonche' nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il collegamento di cui al comma 8:
a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia' acquisiti dal registro imprese;
b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonche' le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso;
c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco puo' essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59:
«Art. 26 (Diritto all'informazione). - 1. Attraverso lo
sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e
i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in
Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e
alle formalita' da espletare per accedere alle attivita' di
servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in
contatto con le autorita' competenti, comprese quelle
competenti in materia di esercizio delle attivita' di
servizi;
c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche
dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai
servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di
controversie tra le autorita' competenti ed il prestatore o
il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o
tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse
dalle autorita' competenti presso le quali i prestatori o i
destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Il regolamento di cui all'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede
misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su
richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti
di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed
applicati. L'informazione e' fornita in un linguaggio
semplice e comprensibile.
3. Lo sportello unico risponde con la massima
sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste
di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta
irregolare o infondata, ne informa senza indugio il
richiedente.».
- Per il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 25, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59:
«7. Il prestatore informa lo sportello unico dei
seguenti cambiamenti:
a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano
nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino
la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni
di autorizzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei
dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.».
- Si riporta il testo dell'allegato B del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Allegato B
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza.
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici.
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica.
1. Il trattamento di dati personali con strumenti
elettronici e' consentito agli incaricati dotati di
credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un
codice per l'identificazione dell'incaricato associato a
una parola chiave riservata conosciuta solamente dal
medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in
possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente
associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo o a una
parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate
individualmente una o piu' credenziali per
l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e'
prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare
la segretezza della componente riservata della credenziale
e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo
permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente
riconducibili all'incaricato ed e' modificata da
quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno
ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e
di dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno
ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato,
non puo' essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da
almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione
tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di
perdita della qualita' che consente all'incaricato
l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non
lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti
elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per
l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive
disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la
disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive
necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema. In
tal caso la custodia delle copie delle credenziali e'
organizzata garantendo la relativa segretezza e
individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di
cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di
autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione.
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili
di autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un
sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato
o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in
modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e'
verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza.
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con
cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di
intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di
idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per
elaboratore volti a prevenire la vulnerabilita' di
strumenti elettronici e a correggerne difetti sono
effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di
dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e' almeno
semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza.
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un
trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige
anche attraverso il responsabile, se designato, un
documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle
responsabilita' nell'ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita'
e la disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle
aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e
accessibilita';
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per
il ripristino della disponibilita' dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli
incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi
che incombono sui dati, delle misure disponibili per
prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina
sulla protezione dei dati personali piu' rilevanti in
rapporto alle relative attivita', delle responsabilita' che
ne derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure
minime adottate dal titolare. La formazione e' programmata
gia' al momento dell'ingresso in servizio, nonche' in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al
trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per
garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in
caso di trattamenti di dati personali affidati, in
conformita' al codice, all'esterno della struttura del
titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o
per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari.
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice
penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti
elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non
autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o
giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi
inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri
incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute
non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il
ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento
degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi
compatibili con i diritti degli interessati e non superiori
a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le
professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le
modalita' di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al
fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi
dati dagli altri dati personali che permettono di
identificare direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identita' genetica sono trattati esclusivamente
all'interno di locali protetti accessibili ai soli
incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente
autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno
dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in
contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti;
il trasferimento dei dati in formato elettronico e'
cifrato.
Misure di tutela e garanzia.
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza
avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una
descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne
attesta la conformita' alle disposizioni del presente
disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione
accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta,
dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento
programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte
finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero
ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati
personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con
cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista
degli incaricati puo' essere redatta anche per classi
omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati
personali sensibili o giudiziari sono affidati agli
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi
compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e
custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in
maniera che ad essi non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle
operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
giudiziari e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e
registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati
della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581:
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro."
- Per l'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

1. Nei casi in cui le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalita' ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione e' corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalita' telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide.



Note all'art. 5:
- Per l'art. 19, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.
241, si veda nelle note alle premesse;
- Per l'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli artt. 20 e 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine
di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.».
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».



 
Art. 6
Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa

1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato puo' avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalita' telematica, al SUAP una dichiarazione di conformita', comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
3. L'Agenzia, in modalita' telematica, puo' presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.
4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e puo', mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.



Note all'art. 6:
- Per l'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalita' telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita' istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attivita' produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche' per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.



Note all'art. 7:
- Si riportano i testi degli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle
preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto
previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se
l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri
delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate (L'originario comma 3 e'
stato sostituito con i commi da 3 a 3-quinquies dall'art.
11, legge 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, i commi
da 3 a 3-quater sono stati sostituiti, con l'attuale comma
3, dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78).
3-bis-3-quater. (Omissis).
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti
aggiudicatari di concessione individuati all'esito della
procedura di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del
1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'art.
37-quinquies della medesima legge.».
- Per l'art. 38 comma 3, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8
Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. E' facolta' degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.



Note all'art. 8:
- Per gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, si veda nelle note dell'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
«Art. 15 (R) (Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono
indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata
non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con
provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei
alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento
sia previsto in piu' esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art.
22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.».
- Si riportano i testi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
«Art. 8 (Medie strutture di vendita). - 1. L'apertura,
il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie
fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), di
una media struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui
all'art. 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10,
commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e
degli obiettivi indicati all'art. 6, sentite le
organizzazioni di tutela dei consumatori e le
organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento
concernente le domande relative alle medie strutture di
vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai
novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le
altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.».
«Art. 9 (Grandi strutture di vendita). - 1. L'apertura,
il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie
di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10,
commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e'
esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune,
salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di
cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento,
composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la
regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in
base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di
programmazione di cui all'art. 6. Le deliberazioni della
conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro
novanta giorni dalla convocazione; il rilascio
dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del
rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in
seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i
rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio piu'
rappresentative in relazione al bacino d'utenza
dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza
riguardi anche parte del territorio di altra regione
confinante, la conferenza dei servizi ne informa la
medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del
rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento
concernente le domande relative alle grandi strutture di
vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a
centoventi giorni dalla data di convocazione della
conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le
altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.».



 
Art. 9
Chiarimenti tecnici

1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui e' redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241:
«Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in
cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo
e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.».



 
Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno2001, n. 380:
«Art. 25 (R) (Procedimento di rilascio del certificato
di agibilita'). - 1. Entro quindici giorni dall'ultimazione
dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui
all'art. 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello
unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita',
corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio,
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere
al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilita' di conformita'
dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in
ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della
salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che
attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli
articoli 113 e 127, nonche' all'art. 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli
stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di
conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e
126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro
dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di
cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita'
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'art.
67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della
regione, di cui all'art. 62, attestante la conformita'
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni
di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
di cui all'art. 77, nonche' all'art. 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'art. 5, comma
3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per
la formazione del silenzio-assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia'
nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa
essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di
trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.».



 
Art. 11
Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico

1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita' e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attivita' imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticita'. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1 predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge.



Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 38, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art.
1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema
produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare
sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti
di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del
titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le
imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai
requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni
relative allo sportello unico, delegandole alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali
mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume
la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme
di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli
strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta
giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema
produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare
sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».



 
Art. 12
Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione

1. Il presente regolamento ha efficacia:
a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di criteri minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneita' della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di quanto predisposto dai SUAP gia' operativi.
5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalita' telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita' telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e ad interim Ministro
dello sviluppo economico

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 157



Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, relativo al «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»
del 20 ottobre 1998, n. 447 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2001, n. 131:
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.».
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
veda nelle note alle premesse.



 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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