Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 settembre 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mieli Paola, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; Vista l'istanza in data 17 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mieli Paola, nata a Milano il giorno 21 luglio 1954, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento della licenza di «Psychoanalist», conferita in data 3 febbraio 2006 dallo «State Education Department» della «University of the State of New York» (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' psicoterapeutica; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessata; Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279 del 25 marzo 2005; Considerato che le suddette pronunce, seppur riferite a titoli comunitari, statuiscono un principio generale applicabile in fattispecie analoghe; Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si e' ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;
Decreta:
1. A partire dalla data del presente decreto, la licenza di «Psychoanalist», conferita in data 3 febbraio 2006 dallo «State Education Department» della «University of the State of New York» (U.S.A.) alla sig.ra Mieli Paola, nata a Milano il giorno 21 luglio 1954, di cittadinanza italiana, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica in Italia. 2. La dott.ssa Mieli Paola e', pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia dell'attivita' psicoterapeutica, previa iscrizione all'albo degli psicologi dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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