Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 agosto 2010 |
Riconoscimento, al sig. Werth Leonhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE; Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; Vista l'istanza in data 17 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Werth Leonhard, nato a Bolzano il giorno 7 giugno 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento della qualifica di «Klinischer Psychologe» e «Gesundheitspsychologe», con cui e' registrato dal 21 settembre 2006 presso il «Bundesministerium für Gesundheit» (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato; Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si e' ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di «Klinischer Psychologe» e «Gesundheitspsychologe», con cui il Sig. Werth Leonhard, nato a Bolzano il giorno 7 giugno 1977, di cittadinanza italiana, e' registrato dal 21 settembre 2006 presso il «Bundesministerium für Gesundheit» (Austria), e' riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia; Il dott. Werth Leonhard e', pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 agosto 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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