Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2010
Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, recante il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 ed in particolare il comma 1;
Visto altresi' il comma 2 del medesimo art. 68, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al comma I prevede che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito; con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica e puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;
Considerato che quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 non si applica, tra gli altri, al Consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
Ritenuto che gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, non rientrino nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Viste le relazioni sull'attivita' svolta nel biennio 2007/2009, presentate da ciascuno degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007 per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio;
Considerata l'utilita' di tutti gli organismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 in quanto indispensabili per la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze o comunque strettamente correlati all'efficiente svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza nei settori di competenza dello stesso;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, degli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'art. 1 del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e' composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007.
3. La retribuzione massima per i componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti di cui all'art. 3 del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e' determinata nell'importo annuo lordo complessivo di 120.000 euro.
4. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 201, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e' onorifica, essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
 
Art. 2

1. Gli organismi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il massimale di spesa relativo ai gettoni di presenza dei componenti del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 e' ridotto a 40.000 euro.
3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui all'art. 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 e' onorifica, essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
 
Art. 3

1. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il termine del biennio di cui al comma 1 degli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono stabilite le modalita' di riduzione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni come previsto dall'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni citato in premessa.
2. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1 sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' in cui hanno sede gli organismi medesimi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 agosto 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 35
 
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