Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 settembre 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1989, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco dell'Empolese» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Firenze, dalla Confederazione Italiana Agricoltori Firenze e dall'Unione Agricoltori Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese»; Visto il parere favorevole della Regione Toscana; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 180 del 4 agosto 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» in conformita' al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1989, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente Decreto le cui disposizioni entrano in in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011; |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2010
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BIANCO DELL'EMPOLESE»
Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco Vin Santo
Art. 2. Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: per la tipologia Bianco: Trebbiano Toscano minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40 %, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010. per la tipologia Vin Santo: Trebbiano Toscano minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40%, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, ad esclusione del Moscato Bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco dell'Empolese» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.
Art. 4. Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta. 4.2 - Densita' di impianto Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3300 per i vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 in coltura specializzata. 4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 4.4 - Irrigazione E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso 4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale La resa massima di uva per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» non deve essere superiore a t/ha 12 per ettaro in coltura specializzata. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a D.O.C. «Bianco dell'Empolese» un titolo alcolometrico volumico naturale di 10,00 % vol.
Art. 5. Norme per la vinificazione
5.1 - Zona di vinificazione e di imbottigliamento Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e di imbottigliamento debbono essere effettuate all'interno dei territori comunali della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e di confine, e' consentito che tali operazioni siano effettuate sia all'interno del territorio di produzione di cui all'art. 3, sia nell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate ai sensi del preesistente disciplinare di produzione. 5.2 - Elaborazione Nella vinificazione sono consentite le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Per la tipologia Vinsanto deve essere seguito il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede: le uve dopo avere subito un'accurata cernita debbono essere sottoposte ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in locali idonei e deve essere protratta fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%. 5.3 - Resa uva/vino e vino/ha La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti: per la tipologia Bianco Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino/ha: 84 hl; per la tipologia Vinsanto Resa uva/vino: 35% Produzione massima di vino/ha: 42 hl. per la tipologia Bianco qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOC, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 5.4 - Immissione al consumo Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: per la tipologia Bianco: a partire dal 1° dicembre dell'anno di vendemmia; per la tipologia Vinsanto: a partire dal 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: per la tipologia Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fine e caratteristico; sapore: secco, armonico, fresco, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/lt; estratto non riduttore minimo: 15 g/lt; per la tipologia Vinsanto: colore: dal dorato all'ambrato piu' o meno intenso; odore: intenso, etereo, caratteristico; sapore: secco o amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: per il tipo secco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui almeno 16% vol svolto ed un massimo di un 1% vol da svolgere; per il tipo amabile: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 % vol di cui almeno 14% vol svolto ed un minimo del 3% vol da svolgere: acidita' totale minima: 4,5 g/lt; estratto non riduttore minimo: 21 g/lt E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' consentito l'uso di nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 - Menzioni facoltative Per la tipologia Vinsanto sono consentite le menzioni facoltative secco ed amabile con riferimento a quanto indicato nel precedente art. 6. Le menzioni facoltative secco ed amabile possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. In caso di utilizzo della menzione facoltativa secco e' facoltativa l'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto espresso in g/lt di zuccheri residui. In caso di utilizzo della menzione facoltativa amabile e' facoltativa l'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto espresso in g/lt di zuccheri residui. 7.3 - Annata Per tutte le tipologie dei vini a DOC «Bianco dell'Empolese» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Confezionamento
8.1 - Tappatura e recipienti Per la tipologia Bianco: per la chiusura dei recipienti di vetro e' consentito l'uso del tappo capsula a vite; per la tipologia Vinsanto: e' ammesso l'utilizzo di contenitori in vetro di capacita' non superiore a 0,75 lt per i quali e' obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca in sughero o altri materiali idonei ammessi dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. |
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