Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2010 (vai al sommario) |
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LEGGE 21 settembre 2010, n. 158 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono introdotte, per l'anno finanziario 2010, le variazioni di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: La legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.
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| Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. Nell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «69.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «82.257 milioni». 2. Nell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «rispettivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi». 3. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 192, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi compresa l'assunzione di personale in deroga, nonche' per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni, previsto dal medesimo articolo 61, comma 17, del citato decreto-legge n. 112 del 2008».
Note all'art. 2: Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 192, come modificati dalla presente legge: «3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 82.257 milioni di euro. 4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2010, rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi».
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| Art. 3 Allegati
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2010 nell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono riportate nell'allegato 1 annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 settembre 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3594): Presentato dall'on. Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 30 giugno 2010 Assegnato alla commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 5 luglio 2010 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l'8, 13 e 14 luglio 2010. Esaminato in aula il 19 luglio 2010 ed approvato il 20 luglio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2290): Assegnato alla commissione 5ª (Bilancio), in sede referente, il 23 luglio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 2, 3 e 4 agosto 2010 e il 14 e 15 settembre 2010. Esaminato in aula il 3 agosto 2010 ed approvato il 15 settembre 2010. |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
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