IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione del 10 luglio 2009 recante talune modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, in particolare l'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, cosi' come modificato con il regolamento (CE) della Commissione n. 1166 del 30 novembre 2009, che prevede che le partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualita' a denominazione di origine protetta "Prosecco" ed altri, elaborate a partire da una sola varieta' di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.; Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco"; Vista l'istanza presentata in data 30 agosto 2010 dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", con sede in Treviso, con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, e' stata richiesta la riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un tenore non inferiore all'8,5% vol. delle partite, ottenute nella corrente campagna vendemmiale 2010/2011, destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della citata DOC "Prosecco", ai sensi ed alle condizioni previste dalla predetta normativa comunitaria; Visto il parere favorevole espresso sulla predetta istanza dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente con nota n. 478039 del 10 settembre 2010 e con nota n. 64904 del 7 settembre 2010; Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;
Decreta: Articolo unico
Per la campagna vendemmiale 2010/2011, il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC "Prosecco", riconosciuta con il decreto 17 luglio 2009 richiamato in premessa, e' fissato a 8,5% vol., conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, cosi' come modificato con il regolamento (CE) della Commissione n. 1166 del 30 novembre 2009. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2010
Il Capo Dipartimento: Rasi Caldogno |