IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2004 dall'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB) - Via Marconato 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del prodotto fitosanitario denominato CALLAM contenente la sostanza attiva nuova tritosulfuron e in miscela con la sostanza attiva dicamba; Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'impresa medesima ha richiesto la sospensione dell'iter di autorizzazione del prodotto in questione in attesa del completamento della valutazione comunitaria delle specifiche tecniche della sostanza attiva tritosulfuron ai fini dell'iscrizione della stessa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Vista la direttiva 2008/70/CE della commissione dell'11 luglio 2008, e relativo il decreto di attuazione dell'11 settembre 2008, che iscrive la sostanza attiva tritosulfuron nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 novembre 2018; Vista la direttiva 2008/69/CE della commissione del 1° luglio 2008, e relativo decreto di attuazione del 5 novembre 2008, che iscrive la sostanza attiva dicamba nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018; Vista la nota del 27 ottobre 2008 con la quale l'impresa ha richiesto la riattivazione dell'iter di autorizzazione del prodotto medesimo; Visto il parere favorevole espresso in data 13 aprile 2010 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva dicamba in allegato I; Vista la nota dell'Ufficio in data 16 giugno 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB) - via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CALLAM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'adeguamento alle conclusioni del riesame della sostanza attiva dicamba da parte dell'EFSA secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1095/2007. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,35-0,8-1. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere BASF SE, D-67056 Ludwigshafen - Germania e VTA Pergande Gmbh, 06369 Weibandt-Golzau- Germania. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12366. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2010
Il direttore generale: Borrello |