IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 55-novies, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 secondo cui e' escluso dall'obbligo di identificazione di cui al comma 1 «Il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. on. Renato Brunetta; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Dall'obbligo di identificazione di cui all'art. 55-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusi: a) i dipendenti del Ministero degli affari esteri individuati con provvedimento adottato dal direttore generale competente nell'ambito del personale in servizio all'estero, nelle sedi caratterizzate da particolari rischi connessi alla specifica situazione ambientale; b) i dipendenti dell'Agenzia delle dogane che svolgono attivita' di polizia giudiziaria su delega dell'autorita' competente; c) il personale dell'Agenzia delle dogane assegnato all'ufficio centrale antifrode e agli uffici antifrode delle strutture territoriali, ad eccezione dei dirigenti, del personale in servizio presso la segreteria e dei funzionari preposti alla trattazione delle domande di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; d) il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato negli uffici di polizia, qualora svolga la propria attivita' congiuntamente ad operatori di polizia e in settori a contatto con il pubblico. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2010
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta |