Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 settembre 2010
Innovazione e modifica alla modalita' del gioco del lotto.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale e' stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per piu' concorsi consecutivi;
Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, ed in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera b) che dispone con decreti direttoriali la possibilita' di adozione di «ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere»;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 con il quale il «10eLOTTO» e' stato individuato come modalita' di gioco del Lotto;
Ritenuto necessario al fine di incrementare la raccolta del gioco, nonche' valutati i risultati positivi raggiunti in fase di sperimentazione della raccolta di giocate per, piu' concorsi consecutivi, apportare le opportune innovazioni alla suddetta modalita' di gioco nonche' rendere ordinaria la giocata al lotto per piu' concorsi consecutivi;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 del decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e' cosi' sostituito:
«A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e' autorizzata la raccolta, per tutte le modalita' del gioco del lotto, per piu' concorsi consecutivi fino ad un massimo di venti compreso quello di emissione».
 
Art. 2

Al decreto direttoriale 13 luglio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
All'art. 2, comma 3, lettera c) il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «c) modalita' di estrazione a intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera, intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 7 e fino alle ore 24, per un totale massimo di 204 estrazioni e contrassegnate da un numero progressivo giornaliero. Al fine di consentire il rispetto del predetto intervallo di 5 minuti tra un'estrazione e la successiva, il numero massimo complessivo giornaliero delle estrazioni puo' essere ridotto qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura. In tali casi, qualora sussistano giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate sono comunque generate estrazioni anche dopo le ore 24, fino al numero massimo di 204, senza obbligo di rispetto del predetto intervallo temporale e senza possibilita' di raccolta aggiuntiva.
La raccolta delle giocate al «10eLOTTO» con modalita' ad intervallo di tempo deve essere interrotta quantomeno quindici secondi prima dell'orario dell'estrazione cui le giocate stesse si riferiscono e, salvo i casi di cui all'art. 4, deve essere imputata all'estrazione immediatamente successiva all'ultima chiusura del gioco.».
L'art. 2, comma 4, e' abrogato.
L'art. 3, comma 1, e' cosi' sostituito: «L'importo minimo di ciascuna giocata, per singola modalita' di estrazione, e' fissato in euro 1 con incrementi pari a euro 0,50».
L'art. 4, comma e' cosi' modificato: «Le giocate al «10eLOTTO», a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono autorizzate per piu' concorsi o estrazioni consecutive, fino ad un massimo di venti».
L'art. 4, comma 5, e' cosi' sostituito: «La richiesta di partecipazione, a piu' estrazioni consecutive riferita alla modalita' del «10eLOTTO» a intervallo di tempo, qualora effettuata in orari che non consentano il numero delle estrazioni necessarie, comportera' l'emissione di scontrini per le estrazioni, in ordine temporale, del giorno successivo, in numero corrispondente a quello richiesto.».
L'art. 5 e' cosi sostituito:
1. Le vincite al «10eLOTTO» derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.
2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti sorti con separate categorie di vincita in particolare:
a) «1»: Pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei numeri vincenti;
b) «2»: Pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza di uno o di due dei numeri rispettivamente con uno o due dei numeri vincenti;
c) «3»: Pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;
d) «4»: Pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di due, di tre o di quattro numeri rispettivamente con due, tre o quattro dei numeri vincenti;
e) «5»: Pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di due, di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con due, tre, quattro o cinque dei numeri vincenti;
f) «6»: Pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;
g) «7»: Pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza trai numeri pronosticati e quelli vincenti;
h) «8»: Pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;
i) «9»: Pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;
l) «10»: Pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.
3. L'importo della vincita e' determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri vincenti.
4. Per ogni giocata e' conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilita'.
5. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, cosi' come stabilite dall'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L'art. 6 e' abrogato.
All'art. 7, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 3: «La schedina di gioco, potra' prevedere tutte o alcune modalita' del «10eLOTTO» insieme alla possibilita' di giocare alle altre sorti del gioco del lotto; tutte le modalita' del «10eLOTTO»; una sola modalita' del «10eLOTTO».
L'art. 8, comma 5, e' cosi' sostituito: «Lo scontrino di gioco riferito alla modalita' di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente comma 2 del presente articolo, anche il numero progressivo giornaliero dell'estrazione di riferimento cui la giocata univocamente si riferisce.».
All'art. 8, dopo il comma 9, e' introdotto il seguente comma 10: «Ciascuno scontrino non deve consentire vincite superiori a quelle previste dall'art. 8, secondo comma, della legge 2 agosto 1982 n. 528 e successive modificazioni ed integrazioni».
L'art. 9, comma 5, e' abrogato.
L'art. 10, comma l, e' cosi' sostituito:
«1. La commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, verifichera' la funzionalita' dei sistemi estrazionali di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e c), rispettivamente ad intervalli non superiori a tre mesi e alle 96 ore. La commissione predisporra' controlli, a campione, per verificare la funzionalita' dei suddetti sistemi estrazionali. A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario anche presso la sede della Direzione generale dei Monopoli di Stato in Roma, la verifica si svolge sul resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni singola estrazione:
a) numero delle giocate;
b) numeri estratti; e per il sistema estrazionale di cui all'art. 2, comma 3, lettera c);
c) ultima giocata con orario;
d) orario chiusura gioco;
e) orario di estrazione.».
All'art. 10 e' aggiunto il seguente comma 6:
«Le chiavi crittografiche, utilizzate per definire il sistema di randomizzazione per le modalita' del «10eLOTTO», sono generate dal concessionario sotto la vigilanza della commissione che potra' avvalersi di dipendenti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e conservate presso la sede del concessionario. Con provvedimento del Direttore per i giochi sono stabilite le modalita' per la generazione e conservazione delle predette chiavi, nonche' l'individuazione dei funzionari all'uopo incaricati».
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia a partire dalla data di pubblicazione.
Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 41
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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