Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 agosto 2010 |
Inapplicabilita' della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli che, per la gestione delle quote nel settore latte, conferma il potere discrezionale per il quale ogni Stato Membro puo' decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata e' riservata in tutto o in parte nella riserva nazionale; Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessita' di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonche' sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, recante l'inapplicabilita' della procedura di cui all'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 per il settore lattiero-caseario; Considerato che, in ragione del permanere dello stato di crisi del settore lattiero-caseario occorre disporre che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale anche nel caso in cui non raggiungono il livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento; Ravvisata pertanto, la necessita' di non applicare le disposizione dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, anche per la campagna 2010-2011; Considerata altresi' l'opportunita' di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disporre in ragione della situazione del mercato del latte la proroga della misura in questione; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1
1. Le disposizioni recate dall'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, non si applicano al periodo di commercializzazione 2010-2011. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' disporre, in ragione della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la proroga delle misure di cui al comma 1. 3. Il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, citato nelle premesse, e' abrogato a decorrere dal periodo 2010/2011. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010 Ufficio di controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 95 |
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