Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 17 maggio 2010 |
Copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalita' e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005; Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009; Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale dell' 8 febbraio 2008, pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, con il quale per l'anno di competenza 2007, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004; Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato e' stato quantificato un onere pari ad euro 60.683.285,13; Vista la nota prot. n.1807 dell' 11 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le somme residue disponibili a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano, in via estimativa, ad Euro 35.000.000,00; Preso atto che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate non sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2007; Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalita' e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo; Ritenuto di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualita' di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;
Decreta:
Art. 1
1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, secondo i criteri e le modalita' di cui al presente decreto. |
| Art. 2
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato dell' 8 febbraio 2008 del predetto Ministero ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2007,4 secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza -la percentuale di riparto del 57,6765083251847 % data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste; |
| Art. 3
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. 2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalita' previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. 3. L'erogazione di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Sacconi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 334 |
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