Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2010 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 |
Sperimentazione del monitoraggio finanziario nell'ambito dell'alta sorveglianza delle grandi opere (Art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni): Variante di Cannitello. (Deliberazione n. 4/2010). |
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IL CIPE
Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 5, che prevede, fra l'altro, la costituzione, presso questo comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP, contrassegnato dal CUP G17H03000130011); Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca - tra l'altro - modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio di cui in esordio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, deve essere dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni; decreto nel quale e' stata trasfusa, tra l'altro, la disciplina dettata - in attuazione della legge n. 443/2001 - dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include il «Ponte sullo Stretto di Messina» quale opera gia' avviata con legge propria e della quale viene confermato il carattere di rilevanza nazionale; Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003), con la quale si e' definito e regolamentato il CUP (G17H03000130001); Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 257/2003 S.O.), con la quale questo comitato ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Ponte sullo Stretto di Messina», che, come specificato dal Ministero predetto, includeva il progetto preliminare della «Variante di Cannitello», in quanto interferenza primaria la cui soluzione era considerata propedeutica alla costruzione della torre lato Calabria del Ponte; Viste le delibere di questo comitato 29 settembre 2004, n. 24 e n. 25 (Gazzetta Ufficiale n. 24/2004), concernenti lo sviluppo del sistema CUP e l'introduzione del sistema MIP; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 83 (Gazzetta Ufficiale n. 290/2006), con la quale questo comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo della «Variante di Cannitello», configurata quale opera di 1° fase della successiva «Variante finale» e considerata nella prospettiva del miglioramento e dell'implementazione del sistema della rete ferroviaria anche regionale, ed ha assegnato a RFI S.p.A., per la realizzazione dell'opera, un contributo di 1,699 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 2007; contributo suscettibile di sviluppare, al tasso allora corrente, un volume di investimenti di 19 milioni di euro, pari al «limite di spesa» stabilito per l'intervento; Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il primo Programma delle infrastrutture strategiche - ha confermato, nel novero di dette opere, il citato Ponte; Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 14/2007), che da' mandato alla segreteria di questo comitato di attivare, iniziando dal settore dei lavori pubblici, una fase di sperimentazione del MIP basata sul collegamento tra il sistema CUP, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE, operante presso la Ragioneria generale dello Stato per gli incassi e i pagamenti dei soggetti classificati come amministrazioni pubbliche) ed i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, con il Ministero delle infrastrutture e con le amministrazioni che gestiscono i predetti sistemi; Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 77 (Gazzetta Ufficiale n. 242/2009), con la quale questo Comitato - rilevato che i piu' recenti documenti programmatori hanno previsto l'apertura accelerata dei cantieri rimasti «bloccati» o non ancora avviati nella precedente legislatura, tra cui il «Ponte sullo Stretto di Messina» - ha riconsiderato le modalita' di realizzazione della «Variante di Cannitello», procedendo alla sostituzione del soggetto aggiudicatore ed attribuendo alla «Stretto di Messina S.p.A.» - individuata quale soggetto aggiudicatore del «Ponte sullo Stretto di Messina» dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 181, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - la responsabilita' della realizzazione della variante in modo da assicurarne la coerenza con gli altri interventi da eseguire nel territorio calabrese; Considerato che, con decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006), e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CASGO); Considerato che il citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113: all'art. 161, comma 6-bis, impone ai soggetti responsabili delle infrastrutture strategiche, anche se diversi dalle amministrazioni pubbliche come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, di procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e di riportare anche il CUP sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori; all'art. 176, comma 3, lettera e): dispone che i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalita', che il Soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche e' tenuto a stipulare con gli organi competenti, vengano definiti da questo comitato sulla base delle linee guida indicate dal CASGO, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche di impegno dell'impresa aggiudicataria a denunciare eventuali tentativi di estorsione e conferendo carattere vincolante alle prescrizioni di questo comitato stesso; precisa che le misure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori e quelli derivanti dall'attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto; demanda a questo comitato di definire lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita' attraverso cui effettuare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni finanziare oggetto del monitoraggio stesso; Considerato che su proposta del CASGO questo Comitato - con delibera 27 marzo 2008, n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2008), integrata con delibera 18 dicembre 2008, n. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 61/2009), e con delibera 26 giugno 2009, n. 34 - ha attivato una fase di sperimentazione finalizzata a progettare e definire un sistema di monitoraggio dei flussi finanziari connessi alla realizzazione di infrastrutture strategiche con specifici scopi di lotta antimafia: individuando l'oggetto della sperimentazione nella filiera dei fornitori/subappaltatori di parte della tratta T5 della metro C di Roma; indicando i criteri cui improntare la sperimentazione, tra cui l'obbligo di utilizzo di conti dedicati e di pagamento tramite bonifici on line, che riportino - tra l'altro - il CUP; costituendo apposito gruppo di lavoro incaricato di seguire la sperimentazione e rimettendo il coordinamento dell'iniziativa al dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza Consiglio dei Ministri (DIPE); fornendo indicazioni sulle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza ai principi definiti nelle citate delibere; fissando al dicembre 2010 il termine di durata della sperimentazione; ponendo gli oneri relativi alla sperimentazione, stimati in circa 700 mila euro, a carico del DIPE e imputandoli, ovviamente entro i limiti delle disponibilita', al cap. 941 del bilancio di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che il 26 giugno 2009 e' stato sottoscritto un protocollo tra DIPE, CASGO, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, consorzio CBI (che per conto dell'ABI cura l'attivita' bancaria on line per i servizi di corporate banking), Roma Metropolitane S.p.A. (soggetto aggiudicatore della metro C) e Metro C S.p.A., quale contraente generale dei lavori di progettazione e realizzazione di detta metropolitana, per definire le modalita' operative di attuazione delle direttive di cui alle menzionate delibere; Considerato che, nelle sedute del 6 novembre 2009 e 17 dicembre 2009, questo comitato ha, rispettivamente, preso atto della relazione del commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e seguenti modifiche e integrazioni - per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al riavvio delle attivita' di realizzazione del «Ponte sullo Stretto di Messina» ed ha previsto la copertura dell'incremento di costo nel frattempo registrato per la «Variante di Cannitello» e pari a 7 milioni di euro; Preso atto che, con nota 1° dicembre 2009, n. 91/CASGO/09, il coordinatore del CASGO ha formalizzato la proposta, avanzata dal comitato nelle sedute del 5 e 26 novembre 2009, di estendere alla «Variante di Cannitello» lo schema di monitoraggio varato per parte della tratta T5 della metro C di Roma, sottolineando che tale estensione appare giustificata dalle similari, contenute dimensioni dell'intervento e che la medesima potra' fornire un test attendibile e significativo per una piu' ampia applicazione, anche in vista della realizzazione del Ponte; Preso atto che la proposta del CASGO e' stata valutata positivamente nella riunione preparatoria alla seduta di questo comitato tenutasi il 16 dicembre 2009; Preso atto che in data 10 marzo 2010, alla presenza del Ministro dell'interno, e' stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la prefettura di Reggio Calabria, la «Stretto di Messina S.p.A.», la Societa' di progetto Eurolink, quale contraente generale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, e - limitatamente alle clausole relative all'assunzione della manodopera locale - le organizzazioni sindacali ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nei lavori relativi alla «Variante di Cannitello», quale opera connessa alla realizzazione del Ponte, e preso atto che nell'occasione le parti, in relazione alle richiamate valutazioni espresse nella riunione preparatoria del 16 dicembre 2009, si sono impegnate a stipulare apposito e separato protocollo di intesa per disciplinare il monitoraggio finanziario della variante stessa, prevedendo - a carico del contraente generale - l'onere di provvedere all'accensione di conti correnti su cui appoggiare tutti i movimenti finanziari di qualsiasi importo e ponendo, nelle more della stipula di detto protocollo, analogo obbligo a carico di tutti i soggetti della filiera comunque partecipanti alla realizzazione dell'opera; Preso atto che, nell'odierna seduta, sono state sottoposte a questo comitato le relazioni sul MIP e sul CUP relative al primo ed al secondo semestre 2009, relazioni che includono l'informativa predisposta dall'apposito gruppo di lavoro - costituito ai sensi della piu' volte menzionata delibera n. 50/2008 - in merito alle attivita' svolte nei semestri considerati relativamente alla sperimentazione del monitoraggio della parte della tratta T5 della metro C di Roma prescelta per la sperimentazione stessa; Ritenuto di condividere la proposta di estendere alla «Variante di Cannitello» il modello di monitoraggio finanziario in corso di sperimentazione per la citata T5 della metro C di Roma in modo da disporre di elementi piu' completi per avviare - tramite l'individuazione e la messa a punto di strumenti, complementari al SIOPE, di acquisizione di dati finanziari, suscettibili di interesse anche per il sistema MIP - la definizione di una procedura di piu' estesa tracciabilita' dei movimenti finanziari attinenti alle infrastrutture strategiche, conferendo cosi' maggiore trasparenza al settore delle opere pubbliche e concorrendo a rendere piu' incisiva l'azione di contrasto alla criminalita' organizzata; Ritenuto di far coincidere la durata massima della sperimentazione in questione con quella stabilita per la sperimentazione relativa alla tratta T5 della Metro C di Roma e di prevedere comunicazione a questo comitato circa gli esiti della sperimentazione stessa e le eventuali criticita' riscontrate; Ritenuto che le valutazioni del DIPE, condivise nella richiamata nota del coordinatore del CASGO, circa la possibilita' di contenere gli oneri per l'estensione del monitoraggio finanziario - nei termini indicati - entro lo stanziamento di cui alla richiamata delibera n. 50/2008 siano attendibili, posto che per detta estensione possono essere utilizzati, sino al 31 dicembre 2010, strumenti, applicativi e personale impiegati per il monitoraggio finanziario della filiera di subappaltatori e fornitori della citata parte della tratta T5 della metro C di Roma;
Delibera:
1. Estensione sperimentazione monitoraggio finanziario E' approvata la proposta specificata in premessa, intesa ad estendere alla «Variante di Cannitello» la sperimentazione del monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 113/2007. 2. Criteri per la sperimentazione. 2.1. In relazione ai contenuti della proposta richiamata al punto precedente, la sperimentazione del monitoraggio finanziario avverra' con le modalita' ed i criteri di cui appresso: la sperimentazione interessera' tutta la filiera dei soggetti coinvolti nella realizzazione della «Variante di Cannitello», ad iniziare, per la parte relativa a detta realizzazione, da «Stretto di Messina S.p.A» e con eccezione eventuale dei soli fornitori non soggetti alla legislazione antimafia; la sperimentazione coinvolgera': le amministrazioni prioritariamente interessate alla sperimentazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro; le Societa' «Stretto di Messina S.p.A.», quale soggetto aggiudicatore dell'opera; la Societa' di progetto Eurolink, nella qualita' di contraente generale; il consorzio CBI; eventuali istituzioni bancarie ed eventuali ulteriori soggetti la cui partecipazione si riveli opportuna nel corso della sperimentazione; il coordinamento della sperimentazione sara' assicurato dal citato dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che - in analogia a quanto effettuato per la sperimentazione di parte della tratta T5 della metro C di Roma - stipulera' un protocollo di intesa con gli altri soggetti interessati al fine di individuare i rispettivi compiti e definire la composizione del gruppo di lavoro che seguira' la sperimentazione medesima, fermo restando che l'attivazione e la gestione dei contatti con le imprese che compongono la filiera oggetto della sperimentazione saranno a cura del contraente generale; la sperimentazione sara' improntata ai criteri gia' definiti per la sperimentazione di parte della tratta T5 della metro C di Roma e che di seguito si riportano: tracciabilita' dei movimenti finanziari mediante istituzione di «conti correnti dedicati», da utilizzare per tutti gli incassi ed i pagamenti relativi alla realizzazione dell'opera; obbligo di pagamento solo tramite bonifici on line (con le sole eccezioni gia' previste nel citato protocollo relativo al monitoraggio finanziario di parte della tratta T5 della metro C di Roma e con le eventuali ulteriori eccezioni che vengano concordate anche in relazione a problematiche emerse in fase di attuazione di detto protocollo) che riportino, tra l'altro, numero di conto addebitato, soggetto ordinante, CUP attribuito al progetto, soggetto beneficiario e causale; obbligo, per i titolari dei suddetti conti dedicati, di richiedere alla propria banca di fornire un servizio di «esito» dei singoli pagamenti e di comunicare gli estratti conto all'ente che cura il monitoraggio; le modalita' per dare attuazione ai criteri esposti all'alinea precedenti saranno, in linea di massima, analoghe a quelle riportate nel citato protocollo relativo a parte della tratta T5 della metro C di Roma. 2.2. La sperimentazione sara' finalizzata anche ad individuare possibili modalita' di tracciabilita' dei movimenti finanziari alternative a quelle indicate al precedente punto 2.1. 3. Sanzioni 3.1. Il protocollo che, ai sensi del precedente punto 2, verra' stipulato per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo alla "variante di Cannitello" dovra' prevedere, allo scopo di garantire l'effettiva osservanza degli impegni protocollari e sempre in analogia con quanto stabilito per la sperimentazione di parte della metro C di Roma, che tutti i contratti e i subcontratti stipulati per la realizzazione di detta variante: a) siano muniti di clausola risolutiva espressa da attivare nei casi in cui pagamenti eseguiti verso terzi dall'accipiens vengano effettuati senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dispongano, in fattispecie del genere, altresi' la corresponsione di una penale da parte del soggetto inadempiente: il soggetto che ha notizia, anche su segnalazione da parte degli organi competenti, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi contrattuali di tracciabilita' finanziaria dei pagamenti tale da dar luogo all'attivazione della clausola risolutiva espressa procede in tal senso, informandone contestualmente il Ministero dell'interno - Direzione investigativa antimafia; b) stabiliscano, per le ipotesi di pagamenti non effettuati su conti correnti dedicati ovvero non effettuati tramite bonifici on line e fatte salve le eccezioni che saranno indicate nello stipulando protocollo, l'applicazione di una penale pecuniaria di entita' variabile, che sia in grado comunque, per le modalita' effettive di comminazione e per il quantum, di esplicare un effetto immediato e una capacita' dissuasiva concreta e che risulti corrispondente al criterio di ragionevole proporzione rispetto all'addebito. Nel caso di applicazione, anche su segnalazione da parte degli organi competenti, di una penale pecuniaria, il contraente in bonis ne informa la citata Direzione investigativa antimafia. 3.2. Le eventuali penali di cui al punto 3.1 lettera a) saranno affidate in custodia al soggetto aggiudicatore e da questo poste a disposizione del soggetto che, ai sensi di detto punto 3.1, ha attivato la clausola risolutiva espressa nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale. La parte residua di dette penali e le eventuali penali di cui al punto 3.1 lettera b) saranno destinate all'incremento della sicurezza dell'opera ed a far fronte ai costi dell'attivita' di monitoraggio, secondo un programma che il soggetto aggiudicatore sottoporra' al gruppo di lavoro previsto al precedente punto 2. 3.3. La direzione investigativa antimafia riferisce al gruppo di lavoro di cui al precedente punto 2 circa i casi di applicazione del presente. 4. Durata della sperimentazione. 4.1. La sperimentazione dovra' concludersi entro il dicembre 2010. 4.2. Il DIPE presentera' a questo comitato, al termine della sperimentazione, una relazione predisposta dal citato gruppo di lavoro sull'attuazione della sperimentazione, segnalando in particolare eventuali criticita' riscontrate e proponendo le misure atte a risolverle, nonche' riferendo in ordine a possibili modalita' alternative di monitoraggio che nel frattempo abbiano formato oggetto di valutazione. 5. Imputazione oneri. Gli oneri relativi alla sperimentazione per gli adempimenti a carico del DIPE gravano sull'accantonamento previsto al punto 6 della delibera n. 50/2008 e, entro il plafond ivi stimato in circa 700.000 euro ed entro i limiti delle disponibilita', saranno imputati al capitolo n. 941 del bilancio di spesa della presidenza stessa. Roma, 13 maggio 2010
Il vice Presidente: Tremonti Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registo n. 4 Economia e Finanze, foglio n. 370 |
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