Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2010 (vai al sommario)
LEGGE 13 agosto 2010, n. 152
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalita' dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettere a) del presente comma»;
b) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2128):
Presentato dall'on. Michele Pompeo Meta ed altri il 29 gennaio 2009.
Assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 26 febbraio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VI e XIV.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, il 31 marzo 2010; il 4, 11, 12 e 20 maggio 2010.
Esaminato in aula il 24 e 25 maggio 2010 ed approvato il 26 maggio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2224):
Assegnato alla 8ª Commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 1º giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede referente, l'8 giugno 2010; il 6, 7, 22 e 29 luglio 2010; il 3 agosto 2010.
Esaminato in aula il 3 agosto 2010 ed approvato il 4 agosto 2010.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello
statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del
personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento
unita' e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26,
nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del
personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia
proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si
continuano ad applicare le disposizioni del comparto
Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8,
nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato
comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel
limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico
stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia
delle risorse umane, individuate mediante procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del relativo regolamento;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella
competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente
riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.».



 
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