IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 19 marzo 2009 dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato HUSSAR EC contenente le sostanze attive iodosulfuron, fenoxaprop-p e l'antidoto agronomico mefenpir dietile; Visto il decreto del 6 febbraio 2004 di inclusione della sostanza attiva iodosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2013, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003; Visto il decreto dell'11 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva Fenoxaprop-p nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008; Visto il parere favorevole espresso in data 7 giugno 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenoxaprop-p in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti che saranno stabiliti a seguito del riesame comunitario della sostanza attiva iodosulfuron metil sodium con scadenza dell'iscrizione in Allegato I stabilita al 31 dicembre 2013; Vista la nota dell'Ufficio in data 19 luglio 2010, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 24 luglio 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in PUMA GOLD EC; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PUMA GOLD EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno stabiliti a seguito del riesame comunitario della sostanza attiva iodosulfuron metil sodium con scadenza dell'iscrizione in Allegato I stabilita al 31 dicembre 2013. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-1,25-2,5-3-5-10. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Torre Srl, in Montalcino-Torrenieri (Siena) e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst- Francoforte (Germania). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13342. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2010
p. Il direttore generale: Noe'
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