Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 luglio 2010
Estensione dell'attuale perimetro di raccolta dati alle concessioni e alle partecipazioni e relativi obblighi e modalita' di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (le «Amministrazioni pubbliche»), e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
Visto l'art. 2, comma 222, tredicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le Amministrazioni pubbliche comunicano eventuali variazioni intervenute;
Visto l'art. 2, comma 222, quindicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione del predetto rendiconto patrimoniale dello Stato a valori di mercato previsto dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
Visto l'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha esteso gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze n. 9942 del 3 maggio 2010 recante «Legge 23 dicembre 2009, n. 191: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010" - adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 2, comma 222.»;
Considerata l'opportunita' di estendere la ricognizione del patrimonio pubblico alle concessioni e alle partecipazioni anche al fine di un miglior coordinamento degli interventi di finanza pubblica;
Attesa, altresi', la necessita' che le Amministrazioni pubbliche individuino puntualmente i beni immobili oggetto della comunicazione di cui all'art. 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1
Ambito soggettivo di applicazione

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 222, quindicesimo periodo, tutte le Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese quelle ad ordinamento e gestione finanziaria separati, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, secondo quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 2
Concessioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per concessioni quelle traslative di diritti soggettivi sui beni e servizi pubblici, ovvero sull'esercizio e la gestione, anche indiretta, di detti beni e servizi, che le Amministrazioni di cui all'art. 1 abbiano conferito a soggetti pubblici o privati, mediante apposito provvedimento, in ogni settore e per qualsiasi oggetto, ai fini dell'esercizio del diritto medesimo.
Le Amministrazioni concedenti di cui all'art. 1 trasmettono al Dipartimento del Tesoro, entro e non oltre il 31 marzo 2011, anche con riferimento alle sub concessioni e ad eventuali occupazioni senza titolo, l'elenco identificativo, di cui all'allegata scheda (allegato 1), contenente le informazioni necessarie alla determinazione del valore di mercato dei beni di cui al presente articolo.
Entro il 31 gennaio, di ciascun anno successivo a quello della trasmissione dell'elenco di cui al presente articolo, le Amministrazioni concedenti di cui all'art. 1 comunicano le eventuali variazioni intervenute.
 
Art. 3
Partecipazioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per partecipazioni le quote o le azioni di societa' e/o enti, possedute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni di cui all'art. 1 anche attraverso Societa' controllate ovvero collegate.
Le Amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono al Dipartimento del Tesoro, entro e non oltre il 31 marzo 2011, l'elenco identificativo, di cui all'allegata scheda (allegato 2), contenente le informazioni, necessarie alla determinazione del valore di mercato dei beni di cui al presente articolo, con riferimento ai dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello della trasmissione dell'elenco di cui al presente articolo, le Amministrazioni di cui all'art. 1 comunicano le eventuali variazioni intervenute.
 
Art. 4
Beni immobili

Ai fini della puntuale individuazione dei beni immobili da comunicarsi ai sensi dell'art. 2 comma 222, dodicesimo periodo, le Amministrazioni di cui all'art. 1 comunicano le informazioni relative a fabbricati e terreni:
a) utilizzati o detenuti, a qualunque titolo, dall'amministrazione interessata, e di proprieta' dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche;
b) di proprieta' dell'Amministrazione interessata, ovvero utilizzati o detenuti a qualunque titolo dalla stessa Amministrazione, o da altri soggetti pubblici o privati;
c) di proprieta' dell'Amministrazione interessata e non utilizzati.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello della trasmissione dell'elenco di cui al presente articolo, le Amministrazioni di cui all'art. 1 comunicano le eventuali variazioni intervenute.
 
Art. 5
Modalita' di comunicazione ed inserimento delle informazioni

Le Amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono gli elenchi identificativi contenenti le informazioni inerenti i beni patrimoniali individuati dal presente decreto, sulla base delle schede sintetiche allegate tramite il portale informatico definito «Patrimonio della P.A. a valori di mercato», accessibile sul sito web del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/), previa registrazione, da effettuarsi comunicando i dati anagrafici dell'Amministrazione e del responsabile del procedimento e l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).
La registrazione, necessaria all'accesso al portale, non e' richiesta per quelle Amministrazioni che vi abbiano gia' provveduto in occasione della ricognizione relativa al patrimonio immobiliare, di cui al dodicesimo periodo del comma 222, art. 2, in premessa citato, tranne nel caso in cui si renda eventualmente necessaria l'abilitazione di nuovi o diversi soggetti responsabili del procedimento.
 
Art. 6
Prezzi di mercato

Ai fini del presente decreto per prezzi di mercato si intendono i valori attribuibili a ciascun bene sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto del metodo reddituale e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori effettivamente riscontrabili nel mercato di riferimento.
In relazione ai beni immobili, di cui all' art. 4, per prezzi di mercato si intendono i valori attribuibili a ciascuna tipologia di bene tenendo conto del costo di ricostruzione o quelli derivanti dall'applicazione del metodo reddituale.
 
Art. 7
Accesso alle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche

Tutte le comunicazioni e gli elenchi identificativi trasmessi al Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successivi decreti ministeriali applicativi, sono messi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il presente decreto e' trasmesso all' Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: Tremonti

 
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