Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 agosto 2010 |
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimenol revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva triadimenol ; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triadimenol dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 agosto 2009, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimenol non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2009; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 agosto 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimenol revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimenol la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 agosto 2009. |
| Art. 2
La vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 agosto 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 agosto 2010
Il direttore generale: Borrello
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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