Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2010
Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto in particolare il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto in particolare l'art. 12 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009 che prevede l'utilizzo del modulo di notifica pubblicato con decreto legislativo n. 220/1995, all'allegato V e modificato da ultimo con decreto ministeriale del 4 agosto 2000 all'allegato III;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da parte degli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;
Considerato necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 710/2009 sulla base del documento preparato a tal fine dal gruppo di lavoro costituito con decreto n. 16158 del 23 ottobre 2009;
Considerata la necessita' di individuare nelle regioni e province autonome le autorita' territorialmente competenti per la concessione di specifiche autorizzazioni previste dalla normativa comunitaria;
Considerata la necessita' di prevedere in alcune procedure di concessione di autorizzazioni da parte delle regioni e provincie autonome il ricorso all'istituto del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto necessario predisporre specifica modulistica relativa al settore dell'acquacoltura biologica e, altresi', rimandare l'elaborazione della stessa a successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno 8 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1
Premesse e obiettivi
1. Premesse e obiettivi.
Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.
Il presente decreto riguarda le seguenti aree tematiche in corrispondenza dei relativi articoli del regolamento (CE) n. 889/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 710/2009:
a) produzione alghe marine;
b) produzione di animali di acquacoltura;
c) norme di conversione per animali di acquacoltura;
d) requisiti di controllo specifici per le alghe marine;
e) requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura;
f) misure transitorie e finali.
 
Art. 2
Produzione di alghe marine
1. Idoneita' del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile,
art. 6-ter del regolamento (CE) n. 889/2008.
1.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-ter, paragrafo 2, comma 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, le unita' di produzione biologica devono essere collocate a monte delle unita' di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, o avere impianti separati di distribuzione dell'acqua.
Qualora cio' non sia possibile, deve essere rispettata una distanza minima di 1.000 metri tra il punto di prelievo idrico dell'unita' biologica e il punto di scarico dell'unita' non biologica nel caso di impianti a terra e di un miglio marino tra le unita' nel caso di ambiente marino, fatte salve eventuali norme piu' restrittive emanate dalle regioni e province autonome (di seguito regioni) sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti.
1.2. In conformita' all'art. 6-ter, paragrafo 2, comma 1 del regolamento (CE) n. 889/2008 le autorita' degli Stati membri che possono designare i luoghi e le zone ritenute inadatte all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine sono le regioni.
1.3. Per «valutazione equivalente» di cui all'art. 6-ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare i sette criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio.
1.4. Il «piano di gestione sostenibile» di cui all'art. 6-ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 e' presentato dall'operatore, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995, e aggiornato annualmente. Tale documento dovra' contenere le seguenti informazioni:
a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualita' dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalita' di esecuzione e periodicita', degli effetti ambientali delle attivita' svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;
b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
c) capacita' produttiva dell'impianto;
d) stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica (se del caso);
e) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
f) misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine;
g) sistema di policoltura (se del caso);
h) modalita' di registrazione delle attivita' di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
i) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
j) procedure di gestione della documentazione.
L'operatore invia annualmente una comunicazione all'organismo di controllo contenente le modifiche del piano di gestione sostenibile o una dichiarazione che attesti l'assenza di variazioni. 2. Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche, art. 6-quater del
regolamento (CE) n. 889/2008.
2.1. Per documenti giustificativi di cui all'art. 6-quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 si intende la sezione del registro di produzione di ciascun operatore, in cui sono riportate:
a) la resa annua sostenibile per ciascuna prateria inserita in una zona di raccolta comune o condivisa;
b) la stima del raccolto annuale effettuato da ciascun operatore nella zona di raccolta comune o condivisa.
2.2. La «gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine», di cui al paragrafo 4 dell'art. 6-quater del regolamento (CE) n. 889/2008, viene documentata dall'insieme delle «misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine» descritte nel piano di gestione sostenibile e dalle informazioni riportate annualmente dal registro di produzione. 3. Coltivazione di alghe marine, art. 6-quinquies del regolamento
(CE) n. 889/2008.
3.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 la prova che i livelli di nutrienti negli effluenti sono uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata e' rappresentata dai risultati analitici del monitoraggio ambientale allegati al registro di produzione, di cui all'art. 5 del presente decreto. 4. Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e
dell'attrezzatura di produzione, art. 6-sexies del regolamento (CE)
n. 889/2008.
4.1. La distanza dal sito di coltura a cui restituire, se del caso, gli organismi incrostanti rimossi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere stabilita in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le aree utilizzate per lo smaltimento dei suddetti residui, devono essere sottoposte al monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile.
 
Art. 3
Produzione di animali di acquacoltura
Norme generali. 1. Idoneita' del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile,
art. 25-ter del regolamento (CE) n. 889/2008.
1.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1 del presente decreto. Nel caso della molluschicoltura si applica una distanza minima tra unita' biologiche e non biologiche di 150 metri.
1.2. Il «piano di gestione sostenibile» di cui all'art. 6-ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 e' presentato dall'operatore, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995, e aggiornato annualmente. Tale documento dovra' contenere le seguenti informazioni:
a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualita' dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalita' di esecuzione e periodicita', degli effetti ambientali delle attivita' svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;
b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
c) capacita' produttiva dell'impianto;
d) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
e) sistema di policoltura (se del caso);
f) modalita' di registrazione delle attivita' di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
g) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
h) procedure di gestione della documentazione;
i) piano di gestione della salute degli animali;
j) misure di difesa e prevenzione dai predatori;
k) misure atte a minimizzazione il rischio di fughe e gli impatti sull'ecosistema;
l) studio dell'impatto ambientale della molluschicoltura di fondo marino (se del caso). 2. Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali
d'acquacoltura, art. 25-quater del regolamento (CE) n. 889/2008.
2.1. In riferimento all'art. 25-quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorita' competenti che possono autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda sono le regioni, accertando che le unita' di produzione biologica e non biologica, oltre ad avere sistemi di distribuzione dell'acqua distinti, siano collocate in ambienti separati e adeguatamente individuati.
2.2. In riferimento all'art. 25-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorita' competenti che possono autorizzare nella stessa azienda l'allevamento biologico e non biologico, nelle fasi d'ingrasso, sono le regioni. Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 2, paragrafo 1) del presente decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.
2.3. I documenti giustificativi di cui all'art. 24-quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 rilasciate dalle regioni.
2.4. Le aziende interessate all'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, presentano domanda, corredata dalla planimetria aziendale completa del dettaglio degli impianti di distribuzione, all'organismo di controllo prescelto. L'organismo di controllo redige apposita relazione tecnica, comprensiva dell'accertamento dei requisiti previsti dai precedenti punti 2.1 e 2.2, e inoltra la domanda alla regione allegando le planimetrie, il proprio parere e, se del caso, il piano di gestione sostenibile.
La regione nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione o respinge la richiesta. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni. Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura. 3. Norme generali in materia di allevamento degli animali di
acquacoltura, art. 25-septies del regolamento (CE) n. 889/2008.
3.1. I risultati del «monitoraggio delle condizioni dei pesci», per determinare gli effetti della densita' sul benessere dei pesci di allevamento di cui all'art. 25-septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono riportati nel registro di produzione. Nello stesso registro sono annotati, inoltre, i valori di ossigeno (in % di saturazione), temperatura, pH (rilevati con frequenza almeno settimanale), ed i livelli dei nutrienti e della salinita' (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalita' degli animali). 4. Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici, art.
25-octies del regolamento (CE) n. 889/2008.
4.1. In relazione all'art. 25-octies, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 889/2008, per condizioni atte a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante, si intende una velocita' della corrente non inferiore ad un valore medio annuo di 2 cm/sec ed una profondita', relativa al sito d'impianto, non inferiore a 20 metri, fatte salve eventuali norme piu' restrittive emanate dalle regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti che devono essere comunicate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita', ufficio SAQ X - agricoltura biologica (di seguito Ministero). Tali condizioni non si applicano alla molluschicoltura.
4.2. La regione che dimostri la possibilita' di minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante in zone territorialmente circoscritte aventi profondita' inferiore a 20 metri presenta una richiesta, suffragata da idonea documentazione scientifica, al Ministero che, previa valutazione tecnica, risponde entro trenta giorni, rilasciando, se del caso, specifica deroga. 5. Norme specifiche sull'allevamento di taluni animali
d'acquacoltura, art. 25-terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008.
5.1. I documenti giustificativi di cui all'art. 25-terdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 sono rappresentati da prescrizioni rilasciate da medici veterinari specializzati. Norme specifiche per i molluschi. 6. Gestione, art. 25-septdecies del regolamento (CE) n. 889/2008.
6.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-septdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le norme contenute nell'art. 2, paragrafo 4 del presente decreto. Profilassi e trattamenti veterinari. 7. Norme generali in materia di profilassi, art. 25-vicies del
regolamento (CE) n. 889/2008.
7.1. In relazione all'art. 25-vicies, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 889/2008, e' obbligatorio il fermo degli impianti di allevamento, o di parti di essi in caso di cicli sovrapposti, al termine di ogni ciclo produttivo, ad esclusione della molluschicoltura. La durata minima del fermo e' di sette giorni. Le regioni, in caso di comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza degli animali, possono prolungare tale periodo di fermo. Fra i criteri da utilizzare, per stabilire la durata del prolungamento del fermo, sono considerati:
a) la valutazione ambientale;
b) i risultati del piano di monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile;
c) il piano di gestione della salute degli animali;
d) i risultati del monitoraggio delle condizioni di benessere degli animali contenuti nel registro di produzione.
Gli organismi di controllo, in caso di verifica di comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza degli animali, informano immediatamente, al massimo entro due giorni, la regione, trasmettendo copia della documentazione sopra elencata, accompagnata da una breve relazione tecnica. Le regioni entro sette giorni comunicano ai soggetti interessati l'eventuale necessita' di prolungare il fermo obbligatorio. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni.
7.2. Le norme contenute nell'art. 2, paragrafo 4 del presente decreto si applicano anche nell'ambito della produzione di animali d'acquacoltura.
 
Art. 4
Norme di conversione per animali di acquacoltura
1. Produzione di animali di acquacoltura, art. 38-bis del regolamento
(CE) n. 889/2008.
1.1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38-bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorita' competenti per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione sono le regioni. La procedura per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione e' stabilita all'allegato I del presente provvedimento.
 
Art. 5
Requisiti di controllo specifici per le alghe marine
1. Registro della produzione di alghe marine, art. 73-ter del
regolamento (CE) n. 889/2008.
1.1. Il registro della produzione di alghe marine di cui all'art. 73-ter, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, oltre alle informazioni gia' previste dal citato articolo, deve contenere i risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare i livelli dei nutrienti), nonche' la densita' di coltura o l'intensita' operativa.
 
Art. 6

Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di
acquacoltura
1. Registro della produzione di animali di acquacoltura, art. 79-ter
del regolamento (CE) n. 889/2008.
1.1. Il registro della produzione di animali di acquacoltura di cui all'art. 79-ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 deve contenere le seguenti informazioni:
a) specie, origine, data di arrivo e periodo di conversione per ciascun lotto;
b) eta', peso e densita' per ciascun lotto;
c) quantita' e tipo di mangime somministrato;
d) alimentazione integrativa eventualmente somministrata agli animali di cui all'allegato XIII-bis, sezioni 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 710/2009 (documenti giustificativi allegati);
e) durata della luce diurna artificiale a cui sono sottoposti gli animali;
f) risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare, ossigeno, temperatura, pH e nutrienti);
g) risultati del monitoraggio sullo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalita');
h) eventuali fughe e misure adottate;
i) periodicita' dell'uso di aeratori meccanici;
j) durata dell'immissione di ossigeno con l'indicazione del tipo di evento che ne ha motivato l'uso;
k) trattamenti effettuati sui molluschi (cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densita');
l) trattamenti veterinari, con l'indicazione della finalita', della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;
m) misure profilattiche con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.
 
Art. 7
Norme transitorie e finali

1. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Ministero e pubblicano sul proprio sito internet, l'indicazione dell'ufficio competente della gestione dei seguenti procedimenti amministrativi:
autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda (art. 3, paragrafo 2.1);
autorizzazione allevamento biologico e non biologico nella stessa azienda nelle fasi d'ingrasso (art. 3, paragrafo 2.2);
prolungamento del periodo di fermo (art. 3, paragrafo 7.1);
riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (art. 4).
La Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita', ufficio SAQ X, comunica alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura le informazioni inviate dalle regioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, sentite le regioni, adotta, con apposito provvedimento, la modulistica relativa al settore dell'acquacoltura biologica.
3. Gli organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla «relazione di ispezione», al fine di esercitare l'attivita' di controllo in conformita' alla normativa comunitaria.
4. In ottemperanza al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, modificato da ultimo con decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, le sopracitate modulistiche adottate dagli organismi di controllo devono essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari e alla Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita', ufficio SAQ X, che le rende disponibili alle regioni.
5. Il Ministero rende disponibili le comunicazioni previste dal presente decreto presso il sito del SINAB :www.sinab.it.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
7. Le informazioni che devono essere registrate ai sensi del presente decreto e/o del regolamento (CE) n. 710/2009 sono considerate valide anche se contenute in eventuali registri o documenti obbligatori per l'acquacoltura convenzionale, come ad esempio: registro di carico scarico ai sensi del decreto legislativo n. 148/2008; registro CITES per alcune specie, registro dei trattamenti farmaceutici ai sensi del decreto legislativo n. 193/2006; registro dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) 1774/2002.
8. Il Ministero, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, effettua un monitoraggio dello stato di applicazione del presente provvedimento, valutando l'opportunita' di proporre eventuali modifiche.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 97

 
Allegato 1

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/09 come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell' art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo (di seguito OdC) una specifica richiesta.
Tale richiesta dovra' essere corredata da:
- descrizione dettagliata degli impianti realizzati e dei metodi produttivi adottati nelle unita' di produzione interessate;
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09, antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione puo' essere costituita da:
- registrazioni relative all'utilizzo dei mezzi tecnici;
- perizie ed ogni altra evidenza utile.
L'OdC acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia Autonoma (di seguito Regione) di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC.
La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Cartografia delle unita' produttive e delle zone interessate e tipologia di allevamento; (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole unita' produttive;
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle unita' produttive;
6. Parere dell'OdC (data della delibera)
La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.
Le Regioni, esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attivita' come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 38 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'OdC e, per conoscenza, all'operatore.
In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorita'.
 
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