Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 agosto 2010 |
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'argento da € 10, commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 - 2010)», millesimo 2010. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7727, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 - 2010)», millesimo 2010; Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale; Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Decreta:
Art. 1
Le monete d'argento da € 10, commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 - 2010)», millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 14 settembre 2010. |
| Art. 2
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in € 75.000,00 pari a n. 7.500 monete. |
| Art. 3
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 14 marzo 2011, con le modalita' ed alle condizioni di seguito descritte: direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00; mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma; tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line. Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente: mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22; a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche. Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unita' per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unita', con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine. L'opzione verra' concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilita' residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto. I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti: da 1 a 500 unita': € 52,00; da 501 unita': € 50,96. Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici. Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sara' effettuata al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto. |
| Art. 4
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni. |
| Art. 5
La Cassa Speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2010
p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
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