Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 agosto 2010, n. 147 |
Regolamento recante sistemi dischi freni per motocicli. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi ed, in particolare, il comma 3-bis del medesimo articolo 75, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; Visto l'articolo 236, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio» e successive modifiche ed integrazioni; Considerata l'esigenza di regolamentare la sostituzione di taluni componenti dell'impianto frenante dei motocicli; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai sistemi dischi freno, di seguito definiti «sistema» come specificato al successivo articolo 2, destinati ad essere installati sui motocicli - categoria internazione L3 - quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi. 2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni e alle procedure di prova previste dal presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il comma 3-bis dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi». - Il comma 2 dell'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 cosi' recita: «2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.». - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n.160. - La direttiva 18 marzo 2002, n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 124. - La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - L'art. 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del regolamento si definiscono quali: a) «sistema» dischi freno l'insieme costituito dai dischi freno ed, eventualmente, da uno o piu' dei seguenti elementi: 1) pinze freni; 2) guarnizioni d'attrito; 3) adattatore pinza; 4) tubazione di collegamento; 5) sensori; 6) pompe freno, che presentano caratteristiche diverse, nei materiali utilizzati o sono di forma o grandezza diversa o, ancora, sono combinati in modo diverso, dai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo; b) «costruttore», il produttore di un sistema dischi freno; c) «tipo di veicolo» per quanto riguarda l'impianto di frenatura, cosi' come definito dalla direttiva 93/14/CE; d) «campo d'impiego» i tipi di veicoli sui quali il sistema dischi freno puo' essere installato.
Note all'art. 2: - La direttiva 5 aprile 1993 n. 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. 121.
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| Art. 3 Omologazione dei sistemi
1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, cosi' come indicato all'articolo 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 162 del 12 luglio 2008, secondo le modalita' previste dal decreto 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in conformita' al modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I sistemi sono omologati solo ed esclusivamente per essere installati su veicoli equipaggiati dall'origine con freni a disco. Nel caso di veicoli con elementi frenanti diversi su assi distinti, i sistemi possono essere omologati solo ed esclusivamente per essere installati sull'asse del veicolo equipaggiato dall'origine con freni a disco. 3. Ogni sistema e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad uno o piu' tipi di veicoli. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione ovvero di estensione di omologazione, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. 5. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Note all'art. 3: - L'allegato IV del D.M. 2 maggio 2001, n. 277, cosi recita:
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 4 Caratteristiche generali dei sistemi
1. Ciascun sistema deve essere progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le funzioni dell'impianto di frenatura originario del veicolo. 2. In particolare, il sistema deve essere progettato, costruito e montato in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto. 3. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema richieda la sostituzione o modifiche di attuatori, centraline, e relativi software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, ivi compresa la sostituzione del fluido idraulico con altro di caratteristiche diverse da quello indicato dal costruttore del veicolo. 4. Ogni sistema, una volta installato sul veicolo, deve consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo con la semplice rimozione dello stesso sistema e il montaggio dei corrispondenti elementi originari. E' possibile derogare alla prescrizione di cui al comma 4, subordinatamente al rilascio del nulla osta del costruttore del veicolo, con il quale si autorizzano le modifiche necessarie all'installazione del sistema. |
| Art. 5 Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sui veicoli
1. Gli Uffici della motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli veicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato. 2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti all'articolo 4, comma 3, dal costruttore del veicolo. La dichiarazione e' redatta secondo il modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 6 Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 5, gli Uffici della motorizzazione civile procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. 2. In fase di aggiornamento della carta di circolazione, secondo quanto indicato al comma 1, sono apportate le eventuali modifiche e prescrizioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal costruttore del sistema, indicata all'articolo 7. |
| Art. 7 Prescrizioni per il costruttore del sistema
1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione di base conseguita (omettendo le eventuali estensioni), chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui all'articolo 3, comma 4. Tale marchio va apposto direttamente su ogni singolo disco freni componente il sistema. 2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 5, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso, manutenzione e installazione dello stesso, destinate all'utilizzatore. |
| Art. 8 Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 107 dell'11 maggio 2009. 2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato. 3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica: a) della conformita' della produzione del sistema; b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema. 4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo. |
| Art. 9 Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea
1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopraccitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 2010
Il Ministro: Matteoli Visto, Il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 206
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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