Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 146
Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, recante regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare il comma 4, che indica la procedura da adottare nei casi in cui sono indispensabili termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali;
Ritenuto di dover procedere alla abrogazione del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, al fine di provvedere alla regolamentazione dei termini dei procedimenti ivi previsti secondo la procedura indicata dall'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;
Udito il parere n. 1566/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 2005, n. 303, «Regolamento per l'individuazione
dei termini dei responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15» abrogato
dal presente regolamento, e' pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2006, n. 57.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
«Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto
anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale»;
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, si vedano le note alle
premesse.



 
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