Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 25 agosto 2010
Parametri di significativita' per la consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2827).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 13, comma 7, secondo cui l'ISVAP individua con provvedimento i parametri di significativita', indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, per la consultazione dei dati relativi al singolo sinistro contenuti nella banca dati sinistri da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo regolamento, prevedendo altresi' che in assenza dei parametri di significativita' sia consentita comunque la consultazione di tali dati mediante apposita funzionalita', tracciata dal sistema informatico;

adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Provvedimento si intende per:
a) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;
b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualita' di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
c) «impresa di assicurazione» o «impresa»: l'impresa di assicurazione avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «Regolamento»: il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri;
f) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;
g) «soggetti abilitati»: le persone fisiche, incaricate da un'impresa di assicurazione, dalla CONSAP o dall'UCI abilitate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento n. 31 del 1° giugno 2009 alla consultazione della banca dati sinistri;
h) «UCI»: Ufficio centrale italiano.
 
Art. 2
Finalita'

Il presente Provvedimento individua i parametri di significativita', indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, in presenza dei quali i soggetti abilitati possono consultare in modalita' on line la banca dati sinistri accedendo ai dati relativi al singolo sinistro specificati dall'art. 13, comma 6, del Regolamento.
Il presente Provvedimento disciplina altresi' le modalita' tecniche con cui, pur in assenza dei parametri di significativita', i soggetti abilitati possono comunque effettuare la consultazione dei dati di cui al comma 1 qualora dal fascicolo di sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti.
 
Art. 3
Consultazione della banca dati sinistri

La banca dati sinistri fornisce, in relazione a ciascuna chiave di ricerca utilizzata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, l'indicazione del numero di sinistri in relazione ai quali compare il nominativo o la targa del veicolo sui quali e' stata effettuata l'interrogazione, nonche', per ciascun parametro di significativita' di cui all'art. 4, comma 2, ove presente, il numero dei sinistri in relazione ai quali il parametro di significativita' e' soddisfatto.
 
Art. 4
Parametri di significativita'

Ai fini della consultazione dei dati di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento, costituiscono parametri di significativita' le seguenti situazioni:
a) a seguito di ricerca effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a) o b) del Regolamento, risulta che la persona fisica o giuridica, i cui dati sono stati utilizzati come chiave di ricerca, compare:
1. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;
2. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale una persona ha riportato, a titolo di danno biologico permanente, postumi da lesioni superiori al 9% di invalidita' e per il quale non ci sia stato intervento delle Autorita';
3. in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, in ognuno dei quali abbia riportato lesioni fisiche ovvero compare con ruolo di medico incaricato in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, nei quali una medesima persona fisica abbia riportato lesioni;
4. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone, perito, studio di infortunistica, carrozzeria o officina di riparazione, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento e' stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;
5. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;
6. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operativita' della garanzia;
b) a seguito di ricerca effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del Regolamento, risulta che la targa utilizzata come chiave di ricerca, compare:
1. in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;
2. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento e' stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;
3. in almeno 1 sinistro con indicazione che il relativo veicolo e' stato distrutto;
4. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;
5. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale i danni al veicolo non sono coerenti con la dinamica del sinistro;
6. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operativita' della garanzia.
2. I parametri di significativita' di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato 1 con la relativa codifica.
3. I parametri di significativita' sono annualmente sottoposti a revisione da parte dell'ISVAP. A tale fine ciascuna impresa trasmette all'ISVAP entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione illustrativa in ordine all'attivita' di consultazione svolta con eventuali proposte di modifiche ed integrazione dei parametri esistenti. L'ISVAP, valutata l'esperienza maturata nel sistema, provvede, ove ritenuto necessario, ad aggiornare i parametri di significativita' con proprio provvedimento.
 
Art. 5

Modalita' di consultazione dei dati di cui all'art. 13, comma 6 del
Regolamento in assenza dei parametri di significativita'

1. Qualora, a seguito della consultazione di cui all'art. 3, non emerga alcun parametro di significativita' di cui all'art. 4, il sistema informatico informa l'utente della facolta' prevista dall'art. 13, comma 7, secondo periodo del Regolamento consentendogli di avvalersene attraverso un apposito link. Ove il soggetto abilitato attivi il suddetto link, il sistema informatico, con una apposita maschera, gli chiede conferma della effettiva volonta' di procedere in tal senso, avvertendolo che, a norma dell'art. 13, comma 7 del Regolamento, tale ulteriore consultazione sara' oggetto di tracciatura informatica.
 
Art. 6
Pubblicazione

Il presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Roma, 25 agosto 2010

Il Presidente: Giannini

 
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