Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE |
DECRETO 6 agosto 2010 |
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale della carriera prefettizia. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia»; Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del citato decreto 4 aprile 2008, n. 105, che fissa in cinque unita' il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia; Visto il medesimo art. 12, comma 2, del menzionato decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio; Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, il quale statuisce che la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, che ha validita' fino alla successiva, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene operata la ripartizione; Visto l'art. 15, comma 1, del suddetto decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che il Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale; Vista la nota prot. OM 6161/BIS/P-591 del 31 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli artt. 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2009, confermata, a seguito di specifica richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. OM. 6161/ BIS/P-704 del 20 aprile 2010; Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 1° giugno 2010 di «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2010-2012 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...» nonche' a provvedere alla «attuazione...del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,...»;
Decreta:
Art. 1 Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale della carriera prefettizia. Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2010-2012, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, a favore del personale della carriera prefettizia, e' ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 1° giugno 2010 di «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2010-2012 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139», in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2009: 1) SI.N.PRE.F. (Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi): n. 2 distacchi sindacali; 2) S.N.A.D.I.P.-CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi): n. 1 distacco sindacale; 3) F.P.I.- C.I.S.L.: n. 1 distacco sindacale; 4) A.P. - Associazione Prefettizi: n. 1 distacco sindacale. |
| Art. 2 Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali
La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva. |
| Art. 3 Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito
Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 12, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
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