Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 145
Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 novembre 2004, e successive modificazioni, recante l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento della funzione pubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Sono abrogate le tabelle allegate al Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310, recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 283





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º settembre
1999, n. 205, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n.
207, S.O.
- Il decreto ministeriale 5 novembre 2004, recante
«Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della
funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 febbraio 2005, n. 34, S.O.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010,
recante «Approvazione delle linee di indirizzo per
l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º aprile 2010, n.
76, S.O.
Note all'art. 1:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
giugno 1998, n. 310 (Regolamento recante norme di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e
delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento della
funzione pubblica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1998, n. 199.



 


TABELLA Descrizione del procedimento amministrativo Riferimenti Termine
normativi in giorni

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni


Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di determinazione/modifica delle dotazioni organiche nelle amministrazioni centrali dello Stato

D.Lgs. n. 165
del
30/03/2001 60

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di autorizzazione ad eventuali deroghe all'espletamento su base regionale, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, di concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome

D.Lgs. n. 165
del
30/03/2001 60

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di autorizzazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
D.P.R. n. 272
del
24/09/2004 60

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di nomina della commissione esaminatrice del corso-concorso per l’accesso alle alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
D.P.R. n. 272
del
24/09/2004 60

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di approvazione della graduatoria dei vincitori del corso-concorso di formazione per l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni

D.P.R. n. 272
del
24/09/2004 60

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di nomina, sulla base delle designazioni pervenute dalle amministrazioni interessate, della Commissione tecnica interministeriale per la verifica dei requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del D.P.C.M. 29 settembre 2004 n. 295 ai fini del riconoscimento dei titoli post- universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione per l’accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
D.P.C.M. n.
295 del
29/09/2004 30

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di approvazione dell'elenco dei titoli riconosciuti dalla apposita Commissione tecnica interministeriale idonei per l'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e delle istituzioni abilitate a rilasciarli

D.P.C.M. n.
295 del
29/09/2004 30

Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione 30

Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione 5

Descrizione del procedimento amministrativo Riferimenti Termine
normativi in giorni

Ufficio per gli affari generali e per il personale

Provvedimento per la liquidazione della spesa Regio 60 per acquisizione di beni, servizi e lavori Decreto 18
novembre
1923, n.
2440; Regio
Decreto 23
maggio
1924, n.
827; DPCM
9 dicembre
2002;
Decreto
Legislativo
12 aprile
2006, n.
163. Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

Assenso preventivo per l'autorizzazione da Art. 31 del 20 parte dell'Amministrazione alla fruizione di DPR 18 distacchi sindacali retribuiti e di aspettative giugno sindacali non retribuite (rispettivamente: per 2002, n. le Forze di Polizia ad ordinamento civile, la 164; art. 9, carriera diplomatica; la carriera prefettizia, del DPR 20 il personale anche dirigenziale del Corpo febbraio nazionale dei vigili del fuoco). 2001, n.
114; art. 12
del DPR 4
aprile 2008,
n. 105;artt.
21 e 38 dei
DDPR 7
maggio
2008.

 
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