Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2010
Disciplina dei tempi dei procedimenti. (Deliberazione n. 401/10/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare l'art. 13, comma 7, ai sensi del quale nell'ambito delle proprie attivita' l'Autorita' applica le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare l'art. 2, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che impone la rivisitazione della disciplina relativa ai termini procedimentali;
Vista la propria delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita';
Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 316/02/CONS, del 9 ottobre 2002, e, in particolare, l'art. 26;
Considerato:
1) che le modifiche apportare all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sono finalizzate alla maggiore celerita' dell'azione amministrativa e ad assicurare la certezza della conclusione dei procedimenti;
2) che la nuova disciplina si applica anche alle autorita' di regolazione e vigilanza;
3) che gli uffici dell'Autorita' hanno svolto una ricognizione dei termini dei procedimenti di competenza, con riferimento sia agli atti regolamentari emanati dall'Autorita' sia alla normativa primaria;
4) che la vigente ripartizione delle competenze tra uffici e organi collegiali dell'Autorita' assegna ai primi compiti istruttori e propositivi e ai secondi compiti deliberativi;
5) che il superamento del termine di novanta giorni per alcuni procedimenti e' dovuto alla complessita' delle materie rispettivamente trattate e ai particolari interessi curati;
6) che il termine per la sospensione istruttoria dei procedimenti e' stato ridotto a trenta giorni, salvo ipotesi particolarmente complesse derivanti da obblighi comunitari o da disposizioni nazionali;
7) che sono confermati i termini previsti da normative speciali;
8) che la ricognizione e' stata estesa ai procedimenti sanzionatori ai soli fini di trasparenza e di completezza del monitoraggio, onde a tali procedimenti non si applica l'articolato del presente provvedimento;
9) che l'attivita' consultiva dell'Autorita' resta disciplinata dalle norme speciali;
Ritenuta la necessita' di un apposito atto regolamentare al fine di una corretta attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009;
Udita la relazione del Commissario D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente delibera si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ad iniziativa di parte o d'ufficio.
2. I procedimenti dell'Autorita' si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante della presente delibera.
3. I procedimenti non inclusi nelle tabelle di cui all'allegato «A» alla presente delibera si concludono nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo non sia diversamente stabilito da una difforme norma speciale di rango primario.
 
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Autorita' accerti formalmente la sussistenza dei fatti da cui deriva l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o proposta.
3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento.
 
Art. 3
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio, indica il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.
2. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento puo' ricorrere a procedure di trasmissione telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
Art. 4
Sospensione per attivita' istruttoria

1. La sospensione per attivita' istruttoria puo' avvenire solo una volta e per un termine massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Per la sospensione dei termini, si considera il momento in cui il fatto interruttivo o le ragioni che impongono la sospensione vengono portate a conoscenza del destinatario o dell'Autorita'.
3. Il comma 1 non si applica alle procedure di definizione e analisi di mercato, di cui agli articoli 11, 12, 18 e 19 del decreto legislativo n. 259 del 2003, ne' alle altre procedure che, analogamente, richiedano l'intervento di organismi nazionali o europei, in adempimento di specifici obblighi comunitari o di disposizioni di legge nazionali.
 
Art. 5
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, anche nel caso di provvedimenti recettizi.
2. I termini stabiliti costituiscono termini massimi. La loro scadenza non esonera tuttavia l'amministrazione dall'obbligo di provvedere.
3. Nel caso in cui l'organo collegiale richieda agli uffici una revisione non meramente formale della proposta di delibera ad esso presentata, il termine per la conclusione del procedimento e' prolungato della meta' della durata ad esso specificamente assegnata nelle tabelle allegate; in ogni caso, tale prolungamento non potra' essere di durata inferiore ai venti giorni. Del predetto prolungamento e' data comunicazione agli interessati.
4. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati, si applicano, ove non sia diversamente disposto, gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
 
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. I termini previsti nelle tabelle allegate sostituiscono quelli difformi stabiliti da precedenti delibere dell'Autorita'.
2. Le disposizioni della presente delibera si applicano a tutti i procedimenti formalmente avviati dopo il 4 luglio 2010. Ai procedimenti gia' pendenti a tale data continuano ad applicarsi le norme di durata in precedenza vigenti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente delibera e, successivamente, ogni due anni, l'Autorita' verifica le eventuali variazioni che abbiano investito il novero dei procedimenti di propria competenza e i relativi termini e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni necessarie al presente provvedimento e ai suoi allegati.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: Calabro'
Il commissario relatore: D'Angelo

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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