Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 22 luglio 2010
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, denominato «Camera di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia».


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Viste le istanze 5 febbraio 2010 prot, m. dg DAG 12 febbraio 2010 n. 22505.E e 11 maggio 2010 prot, m. dg DAG 18 maggio 2010 n. 70586.E, con le quali il dott. Bettoni Francesco, nato a Visano (Brescia) il 23 agosto 1948, in qualita' di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia, con sede legale in Brescia, via Einaudi n. 23, Codice fiscale n. 80013870177 e P.IVA 00859790172, ha chiesto l'iscrizione del "Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia", organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Brescia, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
Verificate in particolare:
la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti, amministratori e soci;
la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;
la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Brescia, con sede legale in Brescia, via Einaudi n. 23, Codice fiscale n. 80013870177 e P.IVA 00859790172, denominato "Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia", ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda.
L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 104 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 22 luglio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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