Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2010 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 18 agosto 2010
Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.


IL DIRETTORE CENTRALE
gestione tributi e rapporto con gli utenti

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impostesulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;
Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;
Visto il punto 97 dell'area n.1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;
Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;
Vista la determinazione prot. n. 46212 del 6 aprile 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2010, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

Adotta:
la seguente determinazione:

Art. 1

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
1400) «Croce Angolana Onlus», con sede in Citta' S. Angelo (Pescara);
1401) «Croce Bianca», con sede in Siderno (Reggio Calabria).
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 agosto 2010

Il direttore centrale: De Santis
 
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