Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 luglio 2010, n. 140
Modifiche al Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari provvede all'iscrizione al medesimo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per tenuta dell'albo;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo del predetto articolo 31, commi 4 e 5, e modificato con decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 140;
Ritenuto di dover modificare detto regolamento in conformita' con quanto previsto dal predetto articolo 31, comma 4;
Considerata la delibera Consob 16737 del 18 dicembre 2008, adottata ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento intermediari, mediante la quale l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari e' operativo dal 1° gennaio 2009;
Sentita la Consob;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 8 marzo 2010;
Vista la nota del 14 aprile 2010, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche regolamentari

1. Il regolamento adottato con decreto 11 novembre 1998, n. 472, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' cosi' modificato:
a) Il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari»;
b) al primo capoverso delle premesse le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;
c) all'articolo 1, comma 1, le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;
d) all'articolo 1, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato.»;
e) all'articolo 1, comma 3, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo")»;
f) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Situazioni impeditive). - 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma l , lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
6. L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.
7. L'Organismo, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro i termini e secondo le modalita' dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo.
8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.
9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni»;
g) all'articolo 3, comma 1, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo»;
h) in tutto l'articolo 3, comma 2, le parole «dalla CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Organismo»;
i) all'articolo 3, comma 3, le parole «dalla CONSOB» sono sostituite dalle seguenti «dall'Organismo»;
j) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
k) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «servizi di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «servizi e attivita' di investimento»;
l) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) funzionario di impresa di investimento o di societa' di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attivita' di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attivita' di investimento o dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 - Economia e finanze, foglio n. 192



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1992, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 31, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 1998, n. 71, S.O.:
«4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
provvede un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e
da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di
cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con
cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti
ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla
esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il
regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni
altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la
vigilanza della medesima 10. Il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua le caratteristiche delle negoziazioni
all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la Consob, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati
sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative.».
- Il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472 -
Regolamento recante norme per l'individuazione dei
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori
finanziari - e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 7 dell'11 gennaio 1999, e modificato con decreto
ministeriale 12 aprile 2000, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n.
127 del 2 giugno 2000).
- La delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 -
Inizio di operativita' dell'Organismo di cui all'art. 31,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
ed entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Libro
VIII, parti II e III, del regolamento adottato con delibera
n. 16190 del 29 ottobre 2007 - e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2008.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4 del
decreto ministeirale 11 novembre 1998, n. 472 (Regolamento
recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione
all'Albo unico dei promotori finanziari), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 1 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Non possono
essere iscritti all'Albo unico dei promotori finanziari, di
cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Albo"), coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di
ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del
codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali
sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della
riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le
pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non
rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in
tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica
dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e
2 e' effettuata sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo per la tenuta
dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito
"Organismo").».
«Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - 1. Coloro
che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono
possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di
corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato
dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio
estero equipollente sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi',
superare una prova valutativa indetta dall'Organismo,
secondo le modalita' stabilite dall'Organismo medesimo.
3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al
comma 2, coloro che risultano in possesso dei requisiti di
professionalita' accertati dall'Organismo sulla base dei
criteri valutativi individuati dall'art. 4.».
«Art. 4 (Criteri valutativi della esperienza
professionale). - 1. L'accesso all'Albo dei promotori
finanziari e' consentito a coloro che hanno acquistato una
specifica esperienza professionale avendo svolto una delle
sottoindicate attivita':
a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale
o al ruolo speciale tenuti dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'art. 7, comma
2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi e
attivita' di investimento previsti dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della
commercializzazione di prodotti finanziari della banca,
ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra
unita' operativa, o comunque responsabile della stessa,
addetto ad uno dei predetti servizi e attivita' di
investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
d) funzionario di impresa di investimento o di
societa' di gestione del risparmio addetto ad uno dei
servizi e attivita' di investimento previsti dal decreto
legislativo n. 58/1998 o all'attivita' di gestione
collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad
un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa,
di uno dei predetti servizi e attivita' di investimento o
dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero
responsabile del controllo interno.
2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma
1, devono essere state svolte per uno o piu' periodi di
tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.
3. La documentazione da produrre per l'attestazione del
possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c)
e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione
autentica resa dal legale rappresentante del soggetto
presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale,
attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione
all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il
relativo periodo di svolgimento.
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo'
essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai
sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione
e dell'amministrazione del personale.».



 
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