IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003; Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo, il quale prevede l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina; Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani; Vista l'ordinanza 6 agosto 2008 recante «Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina»; Considerato il persistere della necessita' di un efficace monitoraggio della popolazione canina, attraverso l'identificazione dei cani e la loro iscrizione all'anagrafe regionale; Preso atto delle rilevanti difformita' delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe canina; Ritenuto necessario verificare la corretta applicazione della normativa vigente finalizzata ad arginare il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo; Considerati i rischi per la salute e l'incolumita' pubblica conseguenti al randagismo, quali il diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni da parte di cani rinselvatichiti; Rilevata, altresi', la necessita' di ribadire che l'identificazione e la registrazione della popolazione canina devono avvenire in maniera contestuale, con modalita' uniformi in tutte le Regioni e Province Autonome, allo scopo di registrare gli animali in questione e consentendo, in tal modo, un controllo adeguato e una gestione efficace; Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008;
Ordina: Art. 1.
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008 e' prorogato di ulteriori 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 21 luglio 2010
p. il Ministro: Martini Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 321 |