Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 agosto 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il Decreto del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30.07.2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Frusinate» o «del Frusinate»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.56 del 09 marzo 2010; Considerato che e' pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dell'Arsial - Regione Lazio, concernente la richiesta di integrazione all'art. 2 del disciplinare di produzione inerente l'inserimento dei vitigni Capolongo, Maturano, Lecinaro, Pampanaro, gia' riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Lazio; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate», approvato con Decreto del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica Tipica «Frusinate» o «del Frusinate», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 4
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata |
| Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2010
Il capo dipartimento: Rasi Caldogno |
| ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FRUSINATE» O «DEL FRUSINATE». Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passito. I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010. La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Passerina, Malvasia, Pinot bianco, Syrah, Bellone, Moscato bianco, Olivella, Bombino, Capolongo, Maturano, Lecinaro, Pampanaro e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» e' consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni tra quelli indicati singolarmente al terzo capoverso, a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento; la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione; l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni. Il vino ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito, deve essere ottenuto per almeno l'85% da uve delle varieta' Cesanese comune e/o Cesanese di Affile; possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai rossi.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» ai limiti sotto indicati: «Frusinate» o «del Frusinate» bianco tonnellate 19; «Frusinate» o «del Frusinate» rosso tonnellate 18; «Frusinate» o «del Frusinate» rosato tonnellate 18; «Frusinate» o «del Frusinate» passito tonnellate 10. «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i vitigno/i a bacca bianca tonnellate 19; «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i vitigno/i a bacca rossa tonnellate 18. Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», seguita o meno dal riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10% vol per i bianchi; 10% vol per i rosati; 10% vol per i rossi; 16 % vol per i passiti.
Art. 5.
La vinificazione deve avvenire nell'areale di produzione delle uve di cui all'art. 3. E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del vino passito che non deve essere superiore al 45%. Le uve destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro. E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Frusinate» o «del Frusinate» bianco 10,5 % vol; «Frusinate» o «del Frusinate» rosso 11,00% vol; «Frusinate» o «del Frusinate» rosato 10,5 % vol; «Frusinate» o «del Frusinate» novello 11 % vol; «Frusinate» o «del Frusinate» passito 16% vol.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentita, nella presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», l'utilizzazione della dicitura «Vino della Ciociaria» per quel vino che presenta, all'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol; L'Indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti Denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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