Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 giugno 2010, n. 138 |
Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
e
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle Scuole Europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; Vista la legge del 15 marzo 1997, n. 59 che all'articolo 21 ha disposto l'attribuzione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado d'istruzione; Vista la legge del 10 gennaio 2006, n. 17 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del programma contabile annuale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 3 agosto 2009, n. 115 di «Riconoscimento della personalita' giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, che dispone il riassetto giuridico-funzionale della Scuola di Parma a decorrere dal 1° settembre 2010, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro degli affari esteri; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; Visto il C.C.N.L. comparto scuola quadriennio giuridico 2006-2009; Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; Visto il decreto interministeriale del 23 luglio 2004, n. 41, con il quale viene autorizzato il funzionamento di una Scuola associata al Sistema delle Scuole Europee, denominata «Scuola per l'Europa» di Parma fino al 31 agosto 2007; Visto il Regolamento generale per le Scuole Europee approvato dal Consiglio Superiore in data 1-2 febbraio 2005 - Bruxelles e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto in data 29 dicembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al programma contabile annuale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21; Visto il decreto interministeriale del 30 luglio 2007, n. 66, con il quale e' stata autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola di Parma associata al sistema delle Scuole Europee, con sede in Parma; Vista la Convenzione di accreditamento e di cooperazione tra le Scuole Europee e la «Scuola per l'Europa» di Parma, firmata il 26 luglio 2007 ed entrata in vigore dal 1° settembre 2007 con scadenza il 31 agosto 2010, con cui il Consiglio superiore delle Scuole Europee riconosce che il livello pedagogico, i programmi d'insegnamento e la struttura degli studi della Scuola di Parma sono conformi a quelli previsti per le Scuole Europee; Vista la Convenzione Aggiuntiva per il conseguimento del Baccalaureato Europeo sottoscritta in data 14 gennaio 2009 e relativa alle classi sesta e settima del ciclo secondario e alla preparazione al Baccalaureato Europeo di cui al Regolamento Rif. 2009-D-519-IT in vigore dall'a.s. 2009/2010; Visto il Regolamento di applicazione relativo alla nomina dei direttori delle Scuole Europee, approvato dal Consiglio Superiore, con procedura scritta, in data 13 luglio 2009; Visto l'atto di accreditamento e di cooperazione sottoscritto il 17 luglio 2009 dal Segretario generale delle Scuole Europee ed il Capo del Dipartimento dell'Istruzione del MIUR, con il quale e' stata disposta la proroga della Convenzione stessa per un periodo di due anni a decorrere dal 1° settembre 2009 e con scadenza al 31 agosto 2011; Vista la Convenzione sottoscritta in data 17 luglio 2009 e relativa al rinnovo della convenzione di accreditamento e di cooperazione prorogata per un periodo di due anni e con scadenza al 31 agosto 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza di Sezione del 10 maggio 2010; Considerato che non sussistono i presupposti per la previsione di una fase transitoria relativa al reclutamento del personale della Scuola per l'Europa, ai fini di consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2010/2011, tenuto conto dei tempi necessari al perfezionamento del presente regolamento; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2465 del 17 giugno 2010) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 4452/DAGL/14.2.2.1/2/2007 del 17 giugno 2010;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni e denominazioni
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) «Scuola», la «Scuola per l'Europa» di Parma istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17; d) «EFSA», Autorita' europea per la sicurezza alimentare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - La legge 6 marzo 1996, n. 151, concernente «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70, supplemento ordinario. - Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»: «Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.». - La legge 10 gennaio 2006, n. 17, concernente «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21. - La legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006, n. 300, supplemento ordinario. - La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2009, n. 53. - La legge 3 agosto 2009, n. 115, recante: «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2009, n. 187. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario. - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2007, n. 292, supplemento ordinario n. 274. - Il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° marzo 2007, n. 21, reca: «Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole». Note all'art. 1: - Per la legge 10 gennaio 2006, n. 17, concernente «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004» si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2 Articolazione della Scuola
1. La Scuola funziona con tre sezioni linguistiche: anglofona, francofona, italiana e, in via sperimentale ricorrendone le condizioni e l'effettiva consistenza della domanda, anche con sezioni in lingua tedesca e spagnola. 2. La Scuola si struttura in un ciclo materno (dell'infanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo secondario di sette anni. Il ciclo completo degli studi secondari si conclude con l'esame per il conseguimento della licenza liceale europea (Baccalaureato Europeo). 3. Gli anni di studio compiuti nella Scuola con esito positivo, i diplomi e i certificati di studio conseguiti nella stessa, hanno valore nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, conformemente a quanto previsto per le Scuole Europee di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, con particolare riferimento all'articolo 5. 4. La Scuola presenta il seguente assetto amministrativo: ufficio di presidenza; ufficio di segreteria; ufficio di contabilita'; ufficio del consiglio di amministrazione; segreteria del comitato tecnico-scientifico; servizi di archivio; servizi di biblioteca, laboratorio, cucina e ristorazione, magazzinaggio e quanto utile a supportare ed ampliare l'offerta formativa.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»: «Art. 5. - 1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'art. 11, previo accordo degli organi nazionali competenti. 2. Il ciclo completo di studi secondari e' sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che e' oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato "accordo sulla licenza liceale europea". Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato. I titolari della licenza liceale europea conseguite presso la Scuola: a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari; b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi universita' esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parita' di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di studio equivalenti. Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per "Universita'" si intendono: a) le universita', b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle universita'.».
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| Art. 3 Struttura e organizzazione didattica della Scuola
1. Il modello pedagogico della Scuola, i programmi, gli orari minimi di insegnamento, i criteri di formazione delle classi, sono quelli in uso nelle Scuole Europee di tipo I. Le lingue studiate nella Scuola sono quelle del sistema delle Scuole Europee. La Scuola e' associata al sistema delle Scuole Europee e ne adotta gli ordinamenti, il modello didattico e il modello amministrativo. 2. E' assicurato agli allievi l'insegnamento approfondito delle lingue moderne e, per quanto possibile, il mantenimento e sviluppo delle lingue materne. 3. Sono adottati interventi e misure volti a facilitare la possibile accoglienza degli alunni con esigenze educative specifiche, analogamente a quanto previsto nel Sistema delle Scuole Europee. 4. La Scuola, fatte salve le competenze in materia di calendario scolastico riservate all'autonomia scolastica, si adegua alle prescrizioni di carattere nazionale e regionale dell'ordinamento italiano, nonche' a quelle dell'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I. |
| Art. 4 Organi della Scuola
1. Gli organi della Scuola, in conformita' al sistema delle Scuole Europee, sono: a) il dirigente della Scuola; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato tecnico-scientifico; d) il consiglio generale dei docenti; e) i consigli di classe; f) i dipartimenti didattici; g) il consiglio educativo; h) il consiglio di disciplina degli alunni; i) l'associazione dei genitori; l) il comitato degli studenti; m) il collegio dei revisori dei conti. 2. Per la partecipazione alle sedute degli organi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) h), i) ed l) non sono previsti compensi, indennita' o gettoni di presenza. |
| Art. 5 Dirigente della Scuola
1. Il dirigente della Scuola assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, e' il legale rappresentante della stessa, ha la responsabilita' dell'attivita' amministrativa, delle risorse strumentali, finanziarie e dei risultati del servizio. 2. Nel rispetto delle competenze degli organi della Scuola e' preposto al corretto, efficace ed efficiente funzionamento della Scuola; e' titolare di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; promuove e sviluppa l'autonomia sul piano organizzativo, gestionale e didattico; pone in essere gli interventi volti ad assicurare l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la liberta' di insegnamento dei docenti, la liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie; attiva autonomamente i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche con le quali la Scuola, per il suo specifico ruolo, e' chiamata a rapportarsi, sia in ambito nazionale che internazionale. 3. Il dirigente della Scuola in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale risponde direttamente al Ministro. Relaziona periodicamente al consiglio di amministrazione e al consiglio generale dei docenti al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle varie competenze assegnate agli organi della Scuola. In particolare, il dirigente: a) presiede il consiglio generale dei docenti, i consigli di classe, i dipartimenti didattici, il consiglio educativo e il consiglio di disciplina degli alunni; b) organizza le elezioni delle componenti elettive, coordina il funzionamento degli organi collegiali della Scuola e cura l'esecuzione delle delibere prese dai predetti organi; c) procede, in base all'organico definito dal direttore generale per il personale scolastico del Ministero, alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle stesse, alla predisposizione dell'orario delle lezioni e garantisce lo svolgimento delle attivita' didattiche; d) forma le sezioni e le classi conformandosi alle disposizioni nazionali regolanti la materia, con possibilita' di derogare al numero massimo e minimo degli alunni iscritti previsto dalle suddette disposizioni; e) promuove il miglioramento continuo della qualita' didattico-educativa della Scuola, secondo il modello pedagogico del Sistema delle Scuole Europee; f) predispone, coadiuvato dal comitato tecnico-scientifico e dal segretario capo (direttore dei servizi generali e amministrativi), il piano annuale e pluriennale delle attivita' didattiche e amministrative, il regolamento di gestione della Scuola, il calendario scolastico e la proposta di documento contabile annuale e di conto consuntivo della Scuola, nonche' le variazioni al medesimo documento contabile annuale; g) adotta le iniziative finalizzate al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativo-gestionale e funzionale della Scuola; h) vigila sull'attivita' di tutto il personale docente e non docente della Scuola, acquisendo gli elementi necessari alla valutazione del servizio - valutazione che rientra nelle proprie competenze sentito il comitato tecnico-scientifico - anche ai fini del rinnovo degli incarichi biennali; i) adotta i provvedimenti di cessazione dall'incarico, prima della scadenza e i provvedimenti di sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale nei casi di cui all'articolo 20 del presente decreto; l) predispone per il Ministro la relazione annuale sull'andamento generale della Scuola. |
| Art. 6 Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' nominato dal Ministro ed e' composto da: a) un direttore generale del Ministero, anche in quiescenza, designato dal Ministro; b) un rappresentante dell'EFSA; c) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna; d) un rappresentante del Comune di Parma; e) un rappresentante della Provincia di Parma; f) il presidente dell'associazione dei genitori eletto dagli stessi; g) un rappresentante del personale della Scuola eletto dallo stesso tra il personale docente e il personale amministrativo tecnico ausiliario; h) non piu' di tre rappresentanti dell'imprenditoria locale scelti tra coloro che contribuiscono al finanziamento della Scuola. 2. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal direttore generale del Ministero, designato dal Ministro. 3. Il segretario capo partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 4. Il presidente del consiglio di amministrazione, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e concordati con il dirigente della Scuola, ha facolta' di invitare, a titolo consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, persone interne alla Scuola, compreso il rappresentante degli studenti in seno al consiglio educativo, o persone esterne alla stessa, le cui competenze tecniche ed esperienze consolidate nei settori di trattazione siano utili alla soluzione di specifiche questioni poste all'ordine del giorno. 5. E' previsto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti, non appartenenti al personale della Scuola, facenti parte del consiglio di amministrazione. 6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del presidente ed e' validamente costituito quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti in carica. 7. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione e indirizzo. In particolare: a) approva, su proposta del dirigente sentito il comitato tecnico-scientifico, le linee programmatiche della gestione, il piano annuale e pluriennale delle attivita' didattiche e amministrative, il regolamento di gestione della Scuola, il calendario scolastico, il documento contabile annuale e il conto consuntivo; b) adotta, su proposta del comitato tecnico-scientifico, le variazioni al documento contabile annuale; c) autorizza gli accordi con gli enti che contribuiscono al finanziamento della Scuola; d) esprime parere al dirigente della Scuola, ai fini della successiva richiesta di autorizzazione al direttore generale del personale della scuola del Ministero in merito alle proposte delle consistenze e delle variazioni dell'organico relative al personale della Scuola; e) determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante; f) vigila sul generale andamento della gestione della Scuola; g) esprime parere non vincolante al dirigente della Scuola in merito ai provvedimenti di cessazione dall'incarico per valutazione non positiva e/o per incompatibilita' ambientale, relativi al personale docente e amministrativo tecnico ausiliario di cui al successivo articolo 21 del presente decreto; h) decide in merito a questioni relative al mancato accoglimento delle richieste di iscrizione, ai ricorsi concernenti la non ammissione alla classe successiva, nonche' avverso i provvedimenti disciplinari gravi. 8. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta e si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, ogni volta che il dirigente della Scuola, che vi partecipa senza diritto di voto, oppure i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. |
| Art. 7 Comitato tecnico-scientifico
1. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal capo del dipartimento per l'istruzione del Ministero, e' composto: a) dal dirigente della Scuola; b) da un dirigente del Ministero scelto dalla stessa Amministrazione centrale; c) dal rappresentante eletto dai genitori; d) dal rappresentante eletto dal personale docente della Scuola che lo presiede. 2. Il segretario capo partecipa ai lavori del comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto. 3. Il comitato tecnico-scientifico e' validamente costituito quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti in carica. 4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e concordati con il dirigente della Scuola, ha facolta' di invitare ai lavori del comitato, a titolo consultivo e senza oneri aggiuntivi a carico della Scuola, persone interne o esterne alla Scuola, le cui competenze ed esperienze, siano utili per la trattazione e la soluzione di specifiche questioni. 5. Il comitato tecnico-scientifico, ha funzioni consultive e tecniche di carattere generale per assicurare che le attivita' siano svolte in modo adeguato e rispondente alle esigenze della Scuola e coerenti con il sistema delle Scuole Europee. In particolare, il comitato tecnico-scientifico: a) prepara il successivo svolgimento dei lavori del consiglio di amministrazione; b) elabora criteri generali organizzativo-gestionali della Scuola; c) elabora il piano annuale e pluriennale delle attivita' didattiche e amministrative da sottoporre, da parte del dirigente della Scuola, al consiglio di amministrazione, valutate le proposte in merito avanzate dal consiglio generale dei docenti; d) formula proposte al dirigente in merito al documento contabile annuale e al conto consuntivo della Scuola, nonche' di variazione al documento contabile annuale; e) esprime pareri su questioni di natura tecnico-scientifica poste dagli altri organi della Scuola; f) formula proposte per favorire l'innovazione metodologico-didattica, nonche' la programmazione dell'azione educativa; g) individua i criteri per la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la valutazione del personale, nonche' per la collaborazione con enti esterni; h) si raccorda con i consigli di ispezione e i competenti organi delle Scuole Europee. 6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, secondo necessita' e su richiesta del presidente o di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Il comitato dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. 7. E' previsto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti, non appartenenti al personale della Scuola, facenti parte del comitato tecnico-scientifico. |
| Art. 8 Consiglio generale dei docenti
1. Il consiglio generale dei docenti e' costituito dal dirigente che lo presiede e da tutti gli insegnanti in servizio nella Scuola. 2. Per la trattazione di temi e di questioni specifiche ai cicli scolastici, il consiglio generale si articola in due sezioni: quella del ciclo materno e primario e quella del ciclo secondario. Le due sezioni possono operare separatamente. In questo caso i docenti sono ripartiti secondo il ciclo di appartenenza e coordinati da docenti designati dal dirigente per ciascun ciclo. 3. All'interno di ciascun ciclo e' costituito un gruppo di lavoro con compiti di consulenza in ordine al processo di integrazione scolastica degli alunni con bisogni specifici. Di esso fanno parte i docenti delle classi interessate e il docente coordinatore delle problematiche relative agli alunni con bisogni specifici nominato dal dirigente della Scuola. 4. Il consiglio puo' decidere la formazione di ulteriori gruppi di lavoro per l'approfondimento di determinate tematiche e questioni. 5. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente della Scuola ad uno dei membri del consiglio. 6. Il consiglio generale dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della Scuola e in particolare: a) formula proposte al comitato tecnico-scientifico in ordine alla programmazione dell'azione educativa, anche al fine di favorire il coordinamento interdisciplinare; b) formula proposte al dirigente della Scuola relative alla formazione delle classi e all'assegnazione alle stesse dei docenti, alla predisposizione dell'orario delle lezioni e allo svolgimento delle attivita' didattiche; c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; d) provvede all'adozione dei libri di testo; e) elegge i suoi rappresentanti in seno agli organi della Scuola; f) programma ed attua le iniziative per il sostegno agli alunni con bisogni specifici; g) provvede agli aspetti procedurali concernenti gli esami intermedi e finali; h) formula proposte al comitato tecnico-scientifico per la redazione di piani di sviluppo annuali e pluriennali della Scuola; i) esprime pareri, su richiesta del dirigente della Scuola, al comitato tecnico-scientifico e al consiglio di amministrazione su questioni riguardanti aspetti didattici. 7. Il Consiglio generale dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce una volta ogni trimestre, quando il dirigente della Scuola ne ravvisi la necessita', oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 8. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in orario non coincidente con le lezioni. |
| Art. 9 Consigli di classe
1. I consigli di classe sono costituiti da tutti i docenti della classe e dal docente coordinatore delle problematiche relative agli alunni con bisogni specifici. 2. Il consiglio di classe e' presieduto dal dirigente o da un docente suo delegato. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del consiglio. 3. Il consiglio di classe esercita le competenze in materia di valutazione periodica e finale del profitto e del comportamento degli alunni e, se necessario, propone gli interventi didattici e le misure da adottare. Il consiglio di classe formula, inoltre, al consiglio generale dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, nonche' alle iniziative di sperimentazione allo scopo di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 4. Il consiglio di classe svolge funzioni di coordinamento didattico per favorire i rapporti interdisciplinari e la continuita' didattica. 5. Le riunioni del consiglio di classe si svolgono in orario non coincidente con quello delle lezioni. |
| Art. 10 Dipartimenti didattici
1. I dipartimenti didattici, strutture organizzative presiedute dal dirigente della Scuola o da un docente suo delegato, sono composti dai docenti di una stessa disciplina o di discipline affini. I dipartimenti elaborano linee di indirizzo e di coordinamento relative ad una o piu' discipline affini. 2. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del dipartimento didattico. 3. I dipartimenti didattici sono costituiti dal dirigente, sentito il consiglio generale dei docenti e il comitato tecnico-scientifico. |
| Art. 11 Consiglio educativo
1. Il consiglio educativo, nominato dal dirigente della Scuola che lo presiede, e' costituito da tre rappresentanti dei docenti, di cui almeno uno del ciclo secondario, un rappresentante del personale amministrativo tecnico ausiliario, tre rappresentanti dei genitori, di cui almeno uno del ciclo secondario, un rappresentante degli studenti del ciclo secondario, designato dal comitato degli studenti. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del consiglio. In caso di impedimento il dirigente della Scuola e' sostituito da un docente suo delegato. 2. Il consiglio contribuisce allo sviluppo di relazioni umane positive, alla individuazione delle condizioni ottimali per la promozione di un'offerta formativa efficace, che metta in risalto il carattere europeo della Scuola. A tale scopo avanza proposte al comitato tecnico-scientifico. 3. Per la trattazione di specifici argomenti, il consiglio puo' decidere di articolarsi in commissioni di ciclo, che possono anche operare separatamente. |
| Art. 12 Consiglio di disciplina degli alunni
1. Il consiglio di disciplina degli alunni, nominato dal dirigente della Scuola che lo presiede, e' composto da un docente del ciclo primario e tre docenti del ciclo secondario, uno per ciascuna sezione linguistica. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente a uno dei membri del consiglio stesso. 2. Il consiglio tratta delle infrazioni disciplinari degli alunni che rivestono carattere di gravita' e decide, su proposta del consiglio di classe, i provvedimenti conseguenti, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento generale delle Scuole Europee - Capitolo VI - Disciplina, articoli 40-44. Le misure disciplinari sono: a) rimprovero; b) impegno lavorativo aggiuntivo; c) impegno lavorativo aggiuntivo con prolungamento della permanenza a Scuola oltre l'orario scolastico; d) avvertimento e/o sanzione da parte del dirigente, con o senza minaccia di sospensione; e) sospensione dalla Scuola, comminata direttamente dal dirigente fino ad un massimo di 3 giorni o comminata dal dirigente, su parere favorevole del consiglio di disciplina, fino ad un massimo di 15 giorni; f) espulsione dalla Scuola decisa dal dirigente, su parere favorevole del consiglio di disciplina. 3. Le sospensioni ed espulsioni non sono ammesse nel ciclo primario. 4. Contro la sospensione di durata superiore a 10 giorni o l'espulsione dalla Scuola e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione che decide ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. |
| Art. 13 Associazione dei genitori
1. L'associazione dei genitori e' composta da tutti i genitori degli alunni frequentanti la Scuola ed ha lo scopo di assicurare la collaborazione fra i genitori degli allievi e le autorita' scolastiche. Elegge al suo interno il presidente che e' componente del consiglio di amministrazione, il vice-presidente e i tre rappresentanti in seno al consiglio educativo, nonche' il rappresentante in seno al comitato tecnico-scientifico. |
| Art. 14 Comitato degli studenti
1. Il comitato degli studenti e' composto da un rappresentante eletto da ciascuna classe del ciclo secondario. 2. Il comitato designa il rappresentante degli alunni nel consiglio educativo ed ha lo scopo di favorire la partecipazione democratica alla vita scolastica degli studenti, nonche' di concorrere alla loro crescita umana e civile. A tal fine il comitato puo' presentare proposte al dirigente della Scuola e al consiglio educativo. |
| Art. 15 Alunni
1. Al solo fine dell'ammissione alla Scuola, gli alunni sono suddivisi in tre categorie: categoria 1 - figli dei funzionari dell'EFSA e delle altre istituzioni europee; categoria 2 - figli dei dipendenti di aziende e/o istituzioni che abbiano stipulato accordi con la Scuola; categoria 3 - figli di italiani e non che scelgono di frequentare la Scuola la cui ammissione e' subordinata alla disponibilita' di posti. 2. Hanno priorita' di accesso alla Scuola gli alunni appartenenti alla categoria 1, ovvero fratelli o sorelle di alunni gia' iscritti; allievi con particolari profili di eccellenza; allievi con «domanda del sociale» che sottendono la presenza oggettiva di situazioni di particolare delicatezza o indigenza in condizioni di merito scolastico eccellente. L'inserimento degli alunni nuovi iscritti nelle classi avviene secondo i criteri e le modalita' stabilite nel regolamento di gestione della Scuola. Contro le decisioni concernenti la mancata iscrizione di un alunno e' possibile produrre ricorso al consiglio di amministrazione. 3. La valutazione degli alunni segue, di norma, i criteri, le procedure, la scansione temporale, la modulistica e il sistema di votazione in uso nelle Scuole Europee di tipo I. Il consiglio di classe decide sull'ammissione alla classe successiva. Avverso le decisioni di non ammissione alla classe successiva puo' essere prodotto ricorso al consiglio di amministrazione. Il ricorso relativo agli esami di Baccalaureato Europeo puo' essere inoltrato dal candidato, che si ritenga pregiudicato in seguito ad un vizio di forma, al Segretario generale delle Scuole Europee, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di applicazione delle disposizioni concernenti il Baccalaureato Europeo (Rif. 2009-D-519-IT), in vigore dall'anno scolastico 2009/2010. |
| Art. 16 Il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola
1. Il personale della Scuola si conforma a quanto previsto dall'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I. 2. Le categorie professionali del personale della Scuola sono le seguenti: a) Personale docente; b) Segretario capo Per segretario capo si intende il profilo dell'amministratore contabile vigente nelle Scuole Europee, corrispondente al direttore dei servizi generali e amministrativi dei ruoli nazionali.; c) Assistente amministrativo; d) Assistente tecnico; e) Collaboratore scolastico. 3. Alla copertura degli orari di cattedra non completi, nonche' dei posti del personale aggiuntivo di cui al successivo articolo 19 e alle supplenze per assenze superiori a 6 giorni, si provvede con contratti di prestazione d'opera nel limite massimo del 20% dei posti in organico e nel rispetto della copertura finanziaria fissata all'articolo 3 della citata legge 3 agosto 2009, n. 115. Il servizio prestato presso la Scuola e' equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali. 4. Il numero dei contratti attivabili per ciascuna categoria di personale, ai sensi del comma 8, articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, e' definito dalla Tabella B che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, con la possibilita' di incremento connesso all'aumento degli alunni e delle classi. 5. La programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente ed ATA e' effettuata dal consiglio di amministrazione entro i limiti massimi consentiti dalla copertura finanziaria. 6. Il direttore generale per il personale scolastico del Ministero definisce con proprio provvedimento l'organico del personale della Scuola, con una consistenza organica massima pari a 92 unita' di personale e sulla base della normativa nazionale regolante la materia e nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge n. 115/2009, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 1 della medesima legge, tenuto anche conto dei parametri vigenti nelle Scuole Europee di tipo I.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 e l'art. 3 della legge 3 agosto 2009, n. 115, concernente «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma»: «8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.». «Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: a) quanto a 569.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro; b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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| Art. 17 Personale docente
1. Nell'interesse del buon funzionamento della Scuola e del principio di economicita-efficacia del servizio, il docente puo' essere incaricato dal dirigente, su parere del comitato tecnico-scientifico, di impartire l'insegnamento di una disciplina affine, anche non rientrante nella propria classe di abilitazione. 2. L'orario di insegnamento del personale docente e' stabilito secondo i criteri e le modalita' previsti dallo Statuto del personale comandato che opera nelle Scuole Europee e puo' essere incrementato, per esigenze della Scuola, fino ad un massimo del 10%. L'orario comprende anche l'eventuale sostituzione, secondo il calendario stabilito dal dirigente, del personale che si assenta per un periodo fino a 6 giorni, ivi compresi giorni non lavorativi. 3. I docenti, oltre all'insegnamento, sono incaricati della sorveglianza degli alunni durante tutta la loro permanenza a Scuola, compreso il tempo della mensa; partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; curano i rapporti con le famiglie; partecipano obbligatoriamente alle attivita' di formazione e aggiornamento in servizio promosse dalla Scuola. |
| Art. 18 Personale amministrativo
1. Il segretario capo, coadiuvato dal personale di segreteria, coordina, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal dirigente, i servizi amministrativi generali e sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e di ragioneria, curandone l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilita' diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato; vigila sul personale amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico e aggiuntivo; prepara la documentazione occorrente per lo svolgimento delle attivita' degli organi della Scuola. 2. Il segretario capo, all'inizio dell'anno scolastico, formula una proposta di piano delle attivita' inerente le prestazioni dell'orario di lavoro del personale amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico e aggiuntivo. Il dirigente, verificatane la congruenza rispetto alle finalita' della Scuola, adotta il piano presentato dal segretario capo, che ne assicura l'attuazione. 3. Per quanto concerne gli adempimenti del segretario capo in materia finanziaria e patrimoniale, nonche' in materia di attivita' negoziale, si rinvia, ove compatibili, a quanto stabilito dal decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. 4. Il personale assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, nonche' il personale aggiuntivo, collabora con il dirigente e con il segretario capo al perseguimento delle finalita' organizzative della Scuola e assolve, in relazione ai propri specifici profili professionali, alle funzioni amministrative, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza degli alunni. 5. Il personale amministrativo elegge i propri rappresentanti in seno agli organi della Scuola. A tale personale, in quanto compatibili, si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. |
| Art. 19 Altre figure professionali del personale
1. La Scuola puo' avvalersi delle figure professionali di seguito indicate, proprie dell'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I: a) Direttore aggiunto; b) Consigliere di educazione del ciclo secondario; c) Personale aggiuntivo di cui alla decisione del Consiglio Superiore delle Scuole Europee assunta in data 17-18 aprile 2007. 2. Il direttore aggiunto assiste il dirigente della Scuola nell'esercizio delle sue funzioni. La nomina, che non si configura come atto dovuto, e' effettuata dal dirigente, sentito il consiglio di amministrazione, tra i docenti in servizio nella Scuola. Qualora le dimensioni della Scuola e le esigenze gestionali lo richiedano, puo' essere nominato un direttore aggiunto per il ciclo primario e uno per il ciclo secondario. Ad uno solo sono assegnate dal dirigente le funzioni vicarie, da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del dirigente. Il direttore aggiunto puo' essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento; in tal caso il carico dell'orario di servizio si raddoppia rispetto al normale orario di insegnamento da cui e' stato esonerato. 3. Il consigliere di educazione per il ciclo secondario e' un docente incaricato dal dirigente di vigilare sugli alunni e di collaborare con il personale educativo. Puo' essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento; in tal caso il carico dell'orario di servizio si raddoppia rispetto al normale orario di insegnamento da cui e' esonerato. 4. La Scuola puo' anche avvalersi di personale aggiuntivo di cui alla classificazione riportata nella risoluzione 2007-D-153-en-3, assunta dal Consiglio delle Scuole Europee nell'incontro di Lisbona del 17-18 aprile 2007. |
| Art. 20 Stato giuridico ed economico del personale
1. Il personale in servizio nella Scuola e' tenuto a dimorare ad una distanza dalla sede scolastica non di ostacolo al regolare svolgimento dei propri compiti. 2. L'orario di servizio del personale assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e' pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, con possibilita' di incremento, per esigenze della Scuola, fino ad un massimo del 10%. 3. Per quanto concerne le assenze per malattia, le aspettative per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, le ferie, i permessi e le assenze, si applicano al personale della Scuola le disposizioni previste dai rispettivi contratti nazionali di lavoro valevoli in area metropolitana. 4. La cessazione dell'incarico prima della scadenza puo' avvenire su disposizione del dirigente per: a) riduzione dell'organico della Scuola; b) rinuncia all'incarico o dimissioni dal servizio; c) accertata incompatibilita' ambientale espressa dal dirigente della Scuola su conforme parere non vincolante del consiglio di amministrazione; d) valutazione negativa espressa dal dirigente; e) sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa; f) assenza dal servizio per malattia superiore a 60 giorni; g) sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 5. Per le vertenze di lavoro del personale della Scuola, compresi l'arbitrato e la conciliazione, il Foro competente e' quello di Parma. La scuola puo' essere parte in giudizio. |
| Art. 21 Valutazione del personale
1. Ai fini del rinnovo o dell'interruzione anticipata dell'incarico biennale, il dirigente, sentito il consiglio di amministrazione, valuta con apposita relazione tutto il personale, docente ed amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della Scuola. 2. Il consiglio di amministrazione, in conformita' di quanto previsto dal regolamento di gestione della Scuola, stabilisce i criteri di valutazione del personale docente e non docente della Scuola ed esprime parere non vincolante sulla relazione di valutazione predisposta dal dirigente. |
| Art. 22 Aspetti disciplinari
1. Il dirigente della Scuola risponde direttamente al Ministro in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale e, per quanto concerne gli aspetti connessi alla conseguente responsabilita' di direzione, e' soggetto alle disposizioni di cui al relativo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area V e alle norme che regolano la dirigenza dello Stato. 2. Per quel che attiene agli aspetti disciplinari e alle relative sanzioni si fa rinvio, per il personale docente, al titolo I, capo IV della parte terza del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 27 marzo 2001, n. 97, alla legge 25 ottobre 2007, n. 176, al contenuto della circolare ministeriale 19 dicembre 2006, n. 72, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, titolo IV. 3. Per quanto concerne il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si fa rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, ed in particolare agli articoli dal 92 al 99 del medesimo.
Note all'art. 22: - Per il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», si vedano le note alle premesse. - La legge 27 marzo 2001, n. 97, recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001, n. 80. - La legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2007, n. 250. - La circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 72 del 19 dicembre 2006, reca «Procedimenti e sanzioni disciplinari del comparto scuola. Linee di indirizzo generali». - Per la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», si vedano le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», si vedano le note alle premesse. - Per il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 23 Selezione del personale
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 115, per il reclutamento del personale docente e non docente unicamente appartenente ai ruoli metropolitani si ricorre alle procedure di mobilita' di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. Le procedure selettive sono disciplinate con apposito regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali ed in conformita' delle procedure di mobilita' seguite dal Ministero degli affari esteri per la destinazione del personale docente ed amministrativo alle Scuole Europee, ai sensi degli articoli 109 (gia' 105), 111 e 112 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007, capo X. 2. Il regolamento, di cui al comma 1, e' deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dall'Autorita' vigilante, vale a dire dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per il personale scolastico. 3. La procedura per la selezione del personale di «madre lingua» deve assicurare, anche attraverso accordi con le autorita' dei paesi dell'Unione Europea interessati, il reclutamento di docenti di elevata professionalita'; in particolare, i docenti debbono possedere specifica abilitazione all'insegnamento, riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione Europea di provenienza. La conoscenza della lingua italiana o di un'ulteriore lingua veicolare della Scuola (francese, inglese, tedesco) costituisce, a parita' di altre condizioni, titolo di preferenza.
Note all'art. 23: - Per il testo del comma 8 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, concernente «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma», si vedano le note all'art. 16. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2002, n. 172. - Per il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 24 Trattamento economico
1. Il trattamento economico annuo procapite, espresso in euro, e' corrisposto in dodici mensilita' ed e' comprensivo della tredicesima mensilita'. 2. Gli importi comprendono anche il compenso per la sostituzione di docenti che si assentano per un periodo inferiore a 6 giorni, nonche' tutte le attivita' connesse all'esercizio della funzione docente, ivi compresa l'attivita' di aggiornamento, di assistenza e sorveglianza degli alunni. Non rientrano nel limite dell'onnicomprensivita' i compensi dovuti per lo svolgimento di eventuali incarichi aggiuntivi individuati dal comitato tecnico-scientifico ed autorizzati dal consiglio di amministrazione i quali dovranno essere formalmente attribuiti dal dirigente, su proposta dello stesso. 3. Il trattamento economico di cui al comma 2 si intende al lordo delle trattenute a carico del dipendente, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e degli oneri riflessi a carico dello Stato. 4. Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianita' maturata. 5. Al personale e' corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni. 6. Ai docenti di madre lingua straniera, qualora non residenti in Italia, e' riconosciuta per una sola volta anche un'indennita' di prima sistemazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115. 7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115, la corresponsione della retribuzione di cui al punto 1 non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Resta fermo il riconoscimento ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza e previdenza, del periodo di servizio prestato presso la Scuola. 8. Per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 19, lettera c), nonche' per il personale al quale e' richiesta una prestazione con impegno orario inferiore all'orario di cattedra completo, o che sostituisce personale assente per periodi superiori a 6 giorni, il trattamento economico e' stabilito dal contratto di prestazione d'opera. La retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, e' determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal consiglio di amministrazione in misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna.
Note all'art. 24: - La legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1988, n. 112. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115, recante «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma»: «11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera e' altresi' riconosciuta un'indennita' di prima sistemazione.».
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| Art. 25 Gestione contabile
1. L'attivita' finanziaria della Scuola si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale di seguito denominato «programma» predisposto dal dirigente della Scuola coadiuvato dal segretario capo e proposto dal comitato tecnico-scientifico, con il parere di regolarita' contabile del collegio dei revisori dei conti, entro il 15 novembre al consiglio di amministrazione. La relativa delibera e' adottata dal consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 2. Nel programma sono indicate tutte le entrate aggregate in base alla loro provenienza, nonche' gli stanziamenti di spesa occorrenti per far fronte alle esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per l'erogazione dei compensi spettanti al personale dipendente per effetto delle norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per sostenere le spese di investimento e per la realizzazione di singoli progetti. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. 3. Nel programma e' iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento. Al programma e' allegata la tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione. 4. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva il cui ammontare non deve essere superiore al 5% delle spese di funzionamento iscritte nel programma. 5. L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni ivi previsti. 6. Le entrate accertate, ma non riscosse, durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio stesso costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi. 7. Il programma e' affisso all'albo della Scuola entro 15 giorni dalla sua approvazione ed inserito nell'apposito sito web della Scuola. 8. Entro il 30 giugno il consiglio di amministrazione verifica le disponibilita' finanziarie della Scuola e lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente. 9. Fatti salvi casi eccezionali da motivare, durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma. 10. Il patrimonio della Scuola e' costituito da beni immobili e mobili, secondo le norme del Codice Civile. I beni sono individuati e descritti negli inventari. La Scuola puo' acquistare o alienare beni mobili e immobili. 11. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali, concessi in uso alla Scuola e iscritti in distinti inventari, si applicano le disposizioni impartite dagli enti medesimi. 12. Le risorse finanziarie sono assegnate dallo Stato alla Scuola, in osservanza del decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21, senza vincolo di destinazione e con l'obiettivo prioritario dello svolgimento dei compiti istituzionali propri della Scuola. 13. La Scuola provvede alla autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti da entrate proprie o da finanziamenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti o soggetti pubblici e privati sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni. 14. La gestione finanziaria della Scuola si realizza in termini di competenza e di cassa e risponde ai principi di annualita', trasparenza, universalita', integrita', unita', veridicita'. E' vietata la gestione di fondi fuori dal programma. 15. L'unita' temporale della gestione contabile della Scuola e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 16. Il conto consuntivo e' predisposto dal segretario capo entro il 15 marzo ed e' sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione della Scuola e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto dal comitato tecnico-scientifico, entro il 30 aprile, all'approvazione del consiglio di amministrazione. 17. Per ogni altro aspetto connesso alla gestione amministrativo-contabile della Scuola si rinvia al contenuto del regolamento di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44. 18. L'Amministrazione centrale del Ministero vigilante fornisce alla Scuola, anche sulla base di indicazioni generali, assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile. 19. Il documento contabile annuale, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo sono trasmessi entro dieci giorni dalla deliberazione da parte del consiglio di amministrazione alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato della relativa documentazione.
Note all'art. 25: - Per il titolo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° marzo 2007, n. 21, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"», si vedano le note alle premesse.
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| Art. 26 Finanziamenti
1. Per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale di: a) contributo dello Stato di cui all'articolo 3, lettera B) della citata legge 3 agosto 2009, n. 115; b) contributo degli enti locali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della citata legge 3 agosto 2009, n. 115; c) contributo delle Comunita' europee commisurato alla presenza di alunni della categoria I; d) proventi derivanti da tasse scolastiche; e) contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; f) eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2009, n. 115 «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2009, n. 187: «Art. 2 (Strutture scolastiche). - 1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'art. 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalita', sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformita' a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007. 2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresi' poste a carico della provincia e del comune di Parma: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola; b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.». «Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: a) quanto a 569.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro; b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».
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| Art. 27 Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro, e' composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o, comunque, in possesso di adeguati titoli e di specifica professionalita'. 2. Due membri effettivi e due membri supplenti sono scelti dal Ministro; un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano, al loro interno e nella prima riunione, il presidente del collegio dei revisori dei conti. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica. 3. I revisori dei conti rimangono in carica per tre esercizi finanziari e sono confermabili per un ulteriore triennio. 4. Il collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5. Il collegio svolge, altresi', i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori dei conti esprime parere sul programma, sulle variazioni e sul conto consuntivo. 6. Il collegio si riunisce normalmente una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il suo presidente lo ritenga opportuno in relazione alle attivita' da svolgere. Le riunioni si svolgono su iniziativa del presidente del collegio dei revisori, al quale compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due componenti. 7. Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate; copia dei verbali deve essere trasmessa al dirigente della Scuola. Il collegio puo' deliberare l'inoltro dei verbali stessi al consiglio di amministrazione, con contestuale comunicazione al dirigente della Scuola. 8. I revisori dei conti possono procedere anche individualmente, previa comunicazione al presidente, a verifiche e ad operazioni di riscontro, nell'ambito dei programmi di attivita' concordati collegialmente. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore puo' prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili della Scuola. 9. I revisori supplenti intervengono alle riunioni del collegio dei revisori dei conti solo in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. 10. I revisori dei conti possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione. 11. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 27: - Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante «Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario. - Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193.
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| Art. 28 Norma transitoria e di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e dell'Area V, nonche' alle disposizione relative al personale dirigente dello Stato. 2. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 giugno 2010
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Il Ministro degli affari esteri Frattini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 324 |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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