Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 luglio 2010 |
Riconoscimento, al sig. Bordeus Adrian Catalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attivita' di autoriparazione, settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Bordeus Adrian Catalin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Scuola professionale - qualifica meccanico autovetture - conseguito nel 2001 presso il Gruppo Scolastico Industriale «Anghel Saligny» con sede a Bacau (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attivita' di autoriparazione, settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) della legge 5 febbraio 1992 n. 122; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di autoriparatore, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa;
Decreta:
Art. 1
1. Al sig. Bordeus Adrian Catalin, cittadino rumeno, nato a Bacau (Romania) il 5 agosto 1982, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attivita' di autoriparazione settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 28 luglio 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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