IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Visto il Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008; Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48; Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla decisione della Commissione europea del 18 agosto 2006, n. 2006/574/CE; Visto in particolare l'art. 2-ter della summenzionata decisione della Commissione europea che concede la facolta' all'Autorita' competente di autorizzare l'uso degli animali da richiamo nella caccia agli uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-bis, paragrafo 1. Visto l'art. 3 della decisione della Commissione europea n. 2009/818/CE del 6 novembre 2009 che fissa il termine di applicazione della summenzionata decisione della Commissione al 31 dicembre 2010. Considerato che con l'ordinanza 1° agosto 2008 recante «Deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria, a modifica dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007», era stata data applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della decisione 2006/574/CE e che con nota DGSA II/19094 del 26/09/2008 erano state dettate indicazioni operative per l'applicazione della predetta ordinanza 1° agosto 2008; Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente presente sul territorio nazionale; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' concessa dalla Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, di prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da richiamo, purche' siano adottate adeguate misure di biosicurezza, ai sensi dell'art. 2-ter della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005 e successive modifiche ed integrazioni; Considerata l'opportunita' e la necessita' di prevedere specifiche condizioni ai fini della concessione della deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria; Acquisito il parere tecnico del 9 giugno 2010 del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica - emesso in data 9 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;
Ordina:
Art. 1
1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 2-ter, paragrafo 1, lettera d), e 4 della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle premesse, su tutto il territorio nazionale e' concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria, nel rispetto delle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A alla presente ordinanza. 2. La concessione della deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2010
Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti, il 16 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 125 |