Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 agosto 2010 |
Sostituzione del commissario liquidatore della societa' cooperativa edilizia «Quercia 58», in Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche abitative
Visto il decreto ministeriale n. 2104 del 27 maggio 1987 con il quale la cooperativa edilizia «Quercia 58», con sede in Roma, via Vitaliano Rotellini n. 159, venne posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Corrado Romeo nominato commissario liquidatore della stessa; Vista la sentenza del tribunale di Roma n. 970 del 3 ottobre 1986 con la quale era stato dichiarato lo stato di insolvenza del Sodalizio e sulla cui base venne adottato il provvedimento di liquidazione; Considerato che il tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa sulla base del decreto ingiuntivo n. 6486 del 9 giugno 1984 con il quale si ingiungeva alla cooperativa stessa il pagamento della somma di lire 58.286.000 oltre interessi e spese a favore dell'ing. Vaccari per prestazioni professionali da ques'ultimo svolte a favore della cooperativa stessa; Vista l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla cooperativa e l'inammissibilita' dell'opposizione dichiarata dal tribunale; Visto l'appello avverso la citata sentenza proposto dal commissario liquidatore presso la corte di appello di Roma, che rigettava il ricorso; Visto il ricorso contro la sentenza della corte di appello proposto dal commissario liquidatore alla corte di cassazione, che accogliendo il ricorso medesimo, dichiarava la nullita' della notifica del decreto ingiuntivo e rinviava il giudizio di merito ad un'altra sezione della corte di appello di Roma; Vista la sentenza della corte di appello di Roma n. 3545 la quale dichiaro' nel merito cessata la materia del contendere; Considerato che in data 16 marzo 1992 il commissario liquidatore aveva provveduto a depositare presso il tribunale di Roma lo stato passivo della cooperativa e in data 31 marzo 1993 veniva stilato il verbale di conciliazione avanti al giudice delegato con il quale il commissario liquidatore si era impegnato ad ammettere al passivo della procedura concorsuale il credito dell'ing. Vaccari per lire 113.475.671; Vista la nota con la quale il commissario liquidatore, ritenendo che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con cui la corte di appello aveva deciso la causa avrebbe comportato la caducazione dell'unico titolo di insolvenza della cooperativa che ne aveva dichiarato la messa in liquidazione coatta amministrativa, invitava la scrivente a revocare il decreto ministeriale n. 2104 del 1987 di messa in liquidazione della societa' cooperativa; Vista la nota con la quale gli avvocati dell'ing. Vaccari hanno rappresentato di non revocare il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa in quanto, a loro parere, la cessazione della materia del contendere, dichiarata dalla corte di appello, sarebbe scaturita a seguito del verbale di conciliazione davanti al giudice delegato in data 31 marzo 1993 con il quale il commissario liquidatore avrebbe ammesso al passivo la somma di lire 113.475.671 in chirografaro; Vista la ministeriale prot. n. B/3172 del 23 ottobre 2006 con la quale la scrivente chiedeva alla commissione centrale di vigilanza se si potesse o meno procedere alla revoca del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Quercia 58»; Visto il parere in data 11 gennaio 2007 con il quale la commissione centrale di vigilanza aveva ritenuto che non dovesse procedersi ad alcuna revoca della liquidazione coatta «posto che il debito per cui fu a suo tempo emesso il relativo provvedimento e' tuttora inestinto, peraltro aggravato delle spese e dagli interessi succedutesi, e per cui e' mutata solo la fonte del debito stesso, non piu' il decreto ingiuntivo bensi' il verbale di conciliazione»; Vista la nota in data 20 febbraio 2008 e 3 luglio 2008 con la quale il dott. Romeo ha chiesto nuovamente la revoca del decreto n. 2104 del 27 maggio 1987 di messa in liquidazione coatta amministrativa e ha trasmesso lo stato passivo n. 343/86 del commissario liquidatore, nella quale non figurano creditori della cooperativa in argomento; Vista la nota in data 8 luglio 2008 con la quale l'avv. Carla Buzzelli ribadisce ancora una volta il credito dell'ing. Vaccari nei confronti della cooperativa; Vista la ministeriale n. 9512 del 23 ottobre 2008 con la quale questo ufficio ha invitato il commissario liquidatore a far conoscere, al fine di poter definire la vertenza in oggetto, se il giudice fallimentare avesse emesso ordinanza che giustificasse la modifica dello stato passivo presentato al tribunale ordinario di Roma in data 18 febbraio 2008 in sostituzione di quello del 16 marzo 1992; Considerato che a tutt'oggi la ministeriale n. 9512 non risulta riscontrata, considerato altresi' che il dott. Corrado Romeo ha chiesto la revoca della nomina a commissario liquidatore per motivi di salute, allegando certificato medico; Ritenuto opportuno al momento non revocare la messa in liquidazione coatta della cooperativa se non, eventualmente, dopo le notizie richieste con la succitata ministeriale; Visto il curriculum vitae del dott. Luciano Giorgetti;
Decreta:
Art. 1
Il dott. Luciano Giorgetti, nato a Poggio Moiano (Rieti) il 2 aprile 1949, e' nominato commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Quercia 58», con sede in Roma, via Vitaliano Rotellini n. 159, in sostituzione del dott. Corrado Romeo. |
| Art. 2
Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, al commissario liquidatore spettano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214. |
| Art. 3
Al commissario liquidatore spetta, in particolar modo, accertare se il giudice fallimentare abbia emesso ordinanza che abbia modificato lo stato passivo presentato al tribunale di Roma in data 18 febbraio 2008 in sostituzione di quello del 16 marzo 1992, da, eventualmente, giustificare la revoca della presente procedura concorsuale. |
| Art. 4
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto peri liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico. |
| Art. 5
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2010
Il direttore generale: Arredi |
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